CASS
Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2023, n. 47890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47890 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: UE EL MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US RI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DHRITTO 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione ed altro, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in furto anziché in ricettazione e per quanto inerente alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello Penale Sent. Sez. 2 Num. 47890 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2023 ex art. 599-bis co.d. proc. pen., volto a .censurare la qualific:azione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 2.2. Per altro verso, il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale. Tale censura non può trovare ingresso, atteso che attraverso il concordato sulla pena l'imputato ha rinunciato al motivo con il quale aveva chiesto la determinazione della pena in misura inferiore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presi ente US RI ER RA • 2 DEPOSITATO IN IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 NOV. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO RIO LA CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE 113,„ úsuA, fruckAu e) 5`5 d,')'\)_c_ j?kziouàu b,.%. 2fJI1) n_A) vakx, QI C - cS00 G Ai A WA 2* I 5\)0\1.z, ‘2,k oke,e' -eyult PePATZiti9h e3o R, \kkb Va' euk Ato \r,_& eks5243ve, ctwms Aki-x uk_ ft,c) U t:23 V\ b. Lo Qu G (\f\M \ku hkis)3 Ae, Qgi fvv\ Xu u) Cc/ 40A\ bkt(2./4 ()t'3,,u,1 1(1 IL FUNZIO GIUDIZIARIO LE mi QA' V /Pece= e E- Lum-., \A.d_eA) i2A .SZik-9- I---\ \--I R fIl\n5e AiNiu\A,0 2, o 2,k
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US RI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DHRITTO 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione ed altro, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in furto anziché in ricettazione e per quanto inerente alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In ordine alla censura che investe la qualificazione giuridica del fatto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello Penale Sent. Sez. 2 Num. 47890 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2023 ex art. 599-bis co.d. proc. pen., volto a .censurare la qualific:azione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 2.2. Per altro verso, il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte abbia ratificato la pena dallo stesso richiesta e concordata con il Procuratore generale. Tale censura non può trovare ingresso, atteso che attraverso il concordato sulla pena l'imputato ha rinunciato al motivo con il quale aveva chiesto la determinazione della pena in misura inferiore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presi ente US RI ER RA • 2 DEPOSITATO IN IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 NOV. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO RIO LA CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE 113,„ úsuA, fruckAu e) 5`5 d,')'\)_c_ j?kziouàu b,.%. 2fJI1) n_A) vakx, QI C - cS00 G Ai A WA 2* I 5\)0\1.z, ‘2,k oke,e' -eyult PePATZiti9h e3o R, \kkb Va' euk Ato \r,_& eks5243ve, ctwms Aki-x uk_ ft,c) U t:23 V\ b. Lo Qu G (\f\M \ku hkis)3 Ae, Qgi fvv\ Xu u) Cc/ 40A\ bkt(2./4 ()t'3,,u,1 1(1 IL FUNZIO GIUDIZIARIO LE mi QA' V /Pece= e E- Lum-., \A.d_eA) i2A .SZik-9- I---\ \--I R fIl\n5e AiNiu\A,0 2, o 2,k