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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2338/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 2338/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F./P. IVA indicata: Parte_1
), in persona del liquidatore p.t., (C.F. indicato: P.IVA_1 Controparte_1
) e (C.F. indicato;
), C.F._1 Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni D'Aponte (C.F. ), C.F._3
giusta procura allegata all'atto di citazione, con questi elettivamente domiciliati in
SAAN (NA) alla via Saragat n. 9 (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTI –
E
con socio unico (C.F./P. IVA indicati: ), e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(C.F./ P.IVA indicati: ), giusta procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale autenticata nella firma dal notaio di Pordenone il Persona_1
10.12.2020, rep. n. 306269, racc. n. 37358, in persona del procuratore speciale p.t., a
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tanto autorizzata con procura conferita in forza di delibera del 13/5/2021, con sottoscrizione autenticata il 24/5/2021 dal notaio di Milano, rep. Persona_2
n. 144391, racc. n. 37236, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Astori (C.F. , con C.F._4
domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.03.2024, la società Parte_1
e i sigg.ri e proponevano opposizione
[...] Controparte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord su istanza della con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 52.603,37, oltre interessi e spese.
Gli opponenti deducevano che la società opposta, assumeva: 1) di Controparte_2
essere creditrice nei confronti di per il saldo Parte_1
debitore del conto corrente ordinario n. 11771, originariamente intrattenuto presso
UBI AN;
2) che in data 23/11/2007 i sigg.ri e si Controparte_1 Parte_2
erano costituiti fideiussori a garanzia delle obbligazioni della società, fino alla concorrenza di euro 52.000,00; 3) che, a seguito di irregolare andamento del rapporto bancario, UBI AN aveva revocato il conto con raccomandata del 09/10/2018,
intimando il pagamento del saldo.
La parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della società opposta,
deducendo la mancata prova della cessione del credito da UBI AN a CP_2
nonché l'assenza di notifica della cessione stessa ai debitori ceduti. Veniva
[...]
inoltre eccepita la mancanza di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, in quanto la documentazione prodotta in sede monitoria consisteva in copie e non in
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originali dei contratti e degli estratti conto, la cui autenticità e riferibilità agli opponenti veniva espressamente contestata.
Gli opponenti hanno evidenziato altresì l'indeterminatezza delle somme richieste,
lamentando la violazione dei doveri di informazione e trasparenza da parte della banca, la quale non avrebbe fornito adeguata rendicontazione nonostante specifiche richieste, né avrebbe dato riscontro alla domanda di chiusura del conto corrente avanzata già nel 2013. Hanno inoltre contestato la validità e l'operatività della garanzia fideiussoria, sostenendo che i sigg.ri e non Controparte_1 Parte_2
avevano mai sottoscritto alcun contratto di fideiussione relativo al rapporto oggetto di causa.
Infine, venivano sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione del credito, nonché
di nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi per presunta usurarietà
degli stessi.
Si è costituita a mezzo della mandataria , CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna delle controparti, in solido, al pagamento a favore della società opposta della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con eventuale compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti.
Il precedente giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 16.09.2024.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024. All'udienza del 9.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assegnata in decisione.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 15.10.2024 in atti) per la mancata presenza degli opponenti. La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la
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condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Sussiste la legittimazione attiva di CP_2
Innanzitutto, non rileva la mancata comunicazione della cessione dei crediti agli opponenti.
L'art. 58 TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che nei confronti dei debitori ceduti tale adempimento pubblicitario produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Poiché ha documentato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di CP_2
cessione dei crediti da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. in suo favore sulla
G.U. n. 145 del 12.12.2020, non era necessaria la comunicazione ai debitori.
Quanto all'inclusione del credito nella cessione, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.10200/2021), la dichiarazione della cedente costituisce elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che il credito è stato effettivamente incluso nella cessione.
Orbene, ha prodotto dichiarazione di la quale CP_2 Controparte_4
attesta che: 1) con atto di fusione del 26.03.2021 a rogito del Notaio Dott.
[...]
n. 16080 di repertorio e 8638 di raccolta, ha incorporato Unione di Banche Per_3
Italiane S.p.A. (che a sua volta aveva incorporato la AN , con Controparte_5
cui la società aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente); 2) Parte_1
nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in relazione, alla quale è stato pubblicato, ex art. 58, 2°, 3° e 4° co., D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145, parte II, del 12.12.2020, relativa a crediti ceduti da Unione di Banche Italiane S.p.A. in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 4 dicembre
2020, ha acquistato pro-soluto da Unione di Banche Italiane S.p.A. Controparte_2
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
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portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della AN
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/1991, tra cui è ricompreso quello vantato da
Unione di Banche Italiane S.p.A. ( ), nei confronti di CP_6 [...]
NDG UBI 26365101 in relazione al contratto di Parte_1
conto corrente ordinario, rapporto n. 377349_11771_6503.
Pertanto, deve ritenersi che il credito nei confronti della
[...]
sia tra quelli inclusi nella cessione. Parte_1
4. Nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo l'opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è
onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è
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provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto istitutivo del rapporto (pur disconosciuto dagli opponenti) ma l'opposta non ha prodotto neppure in questa sede gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel 2007, bensì soltanto il certificato attestante il mero saldo finale del rapporto e, allegati alla comparsa di costituzione e risposta, gli estratti conto dal 31.03.2014 alla conclusione del rapporto.
Va sul punto ricordato che la norma di cui all'art. 50 TUB, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com'è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648 c.p.c. dove l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Occorre pertanto ribadire che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la
banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente,
deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del
rapporto e senza interruzioni” (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018,
Cass. 21092/2016).
Conseguentemente per fornire piena prova della propria pretesa nel CP_2
giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo,
avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall'apertura del rapporto fino al suo termine.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore.
Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50% dato il valore della controversia, di poco superiore al minimo dello scaglione, con attribuzione all'Avv. Giovanni D'Aponte, dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 223/2024
emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna come rappresentata, a pagare in favore degli CP_2
opponenti, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro complessiva di euro 4.623,50, di cui euro 406,50 per esborsi (se versati) ed euro
4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanni D'Aponte, dichiaratosi anticipatario;
- condanna , e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al
[...]
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 759,00.
Così deciso in Aversa il 7.11.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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