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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14515 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4123 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Perazzini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gaspare Spontini n. 24;
ATTORE contro nata a [...] il [...] e residente a [...]
Leontini n. 330;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Jugoslavia n. 3;
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(GR), via San Mamiliano n. 36;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
76;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) dichiarare aperta la successione del sig. che era nato a [...] il giorno 11 Persona_1 dicembre 1948 e deceduto in data 30 giugno 2009; b) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...] nonché i Sigg.ri , ed infine CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_2
hanno accettato tacitamente l'eredità del defunto marito e padre;
c) ordinare al
[...]
Conservatore dei R.R.I.I. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente
1 sentenza con effetto retroattivo dal decesso del Sig. , con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità; d) con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.1.2024, ha promosso il presente giudizio Parte_1 chiedendo a questo Tribunale di accertare che Controparte_1 Parte_2 [...]
e hanno accettato tacitamente l'eredità di , nato a [...] Controparte_2 CP_3 Persona_1
l'11 dicembre 1948 e ivi deceduto il 30 giugno 2009.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma pende la procedura esecutiva immobiliare distinta con il numero R.G.E. 1339/2022, promossa dal creditore procedente nei confronti della signora (debitrice esecutata), in Parte_1 Controparte_1 virtù del decreto ingiuntivo n. 9393/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma (N.R.G.
26574/2022), intimante il pagamento della somma di € 12.151,01 oltre interessi moratori.
La suddetta procedura esecutiva ha ad oggetto la porzione di 3/9 dell'immobile della debitrice
[...] sito in Roma, Viale Gorgia di Leontini n. 330, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto CP_1
Comune al foglio 1114, particella 4721, pervenuto alla stessa per successione ab intestato dal de cuius
. Persona_1
Alla data del 22 settembre 2022, la sopra descritta unità immobiliare risultava di proprietà degli odierni convenuti, come da visura catastale versata in atti (cfr. allegato 1 dell'atto introduttivo).
Parte attrice ha altresì rappresentato che, tuttavia, non risulta alcuna dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità o di rinuncia alla stessa da parte degli odierni convenuti;
pertanto, al fine di comprovare e sanare la continuità ultraventennale delle trascrizioni, ha instaurato il presente giudizio per accertare giudizialmente l'avvenuta accettazione tacita da parte di Controparte_1 [...]
, e dell'eredità pervenuta dal de cuius Parte_2 Controparte_2 CP_3 Per_1
[...]
Tutto ciò premesso, parte attrice ha ritenuto integrata la sussistenza di un'accettazione dell'eredità per facta concludentia, sulla base delle circostanze di seguito indicate, tutte supportate da prove documentali depositate in atti:
1. la convenuta ha sempre vissuto nell'immobile sito in Viale Gorgia di Controparte_1
Leontini, n.330, in Roma, su cui insiste la procedura esecutiva immobiliari menzionata in premessa, e ha sempre provveduto al pagamento delle relative utenze;
2 2. è stata effettuata dai convenuti la voltura catastale del bene e ciò costituirebbe atto dispositivo della proprietà e farebbe emergere in capo ai convenuti la volontà di dichiararsi comproprietari del bene oggetto dell'esecuzione;
3. tutti gli eredi hanno anche omesso, nei tre mesi successivi alla dichiarazione e apertura della successione, di accettare l'eredità con beneficio di inventario, come previsto ex art. 484 c.c., e risultano anche passati i 10 anni decorrenti, ai fini dell'accettazione, dall'apertura della successione.
Ritualmente notificato l'atto di citazione, nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio, sicché è stata dichiarata la loro contumacia.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 25 settembre 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, la successione del Sig. si è aperta ab intestato e, pertanto, la Persona_1 sua successione è regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità del de cuius si è devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere dei convenuti;
titolo che, nel caso di successione legittima, consiste in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass.,
4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Orbene, parte attrice ha provveduto a fornire la prova ad essa richiesta, avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio tra e nonché gli atti di nascita di Persona_1 Controparte_1
e , rilasciati dal Comune di Roma in data 30.6.2025 e l'atto di CP_3 Controparte_2 nascita di rilasciato dal Comune di Parma in data 12.6.2025: Parte_2 documentazione dalla quale si evince la sussistenza del rapporto di coniugio tra e Persona_1
nonché il rapporto di filiazione tra il de cuius e e Controparte_1 CP_3 Controparte_2
. Parte_2
3 Una volta fornita la prova che i convenuti avevano titolo per l'accettazione dell'eredità del de cuius, ovverosia che erano legati al Sig. da un rapporto di coniugio/parentela che ne Persona_1 consentisse la vocazione all'eredità e gli attribuisse la qualità di chiamati, nonché la prova del fatto che l'immobile in questione è caduto pro quota nella successione del de cuius (v. Certificato notarile in atti), occorre stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità del de cuius (ex art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (ex art. 485, co. 2 e 3, c.c.).
Quanto al primo profilo, deve preliminarmente osservarsi che, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c., è necessaria la sussistenza di due presupposti, ovvero che il chiamato compia un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, includendovi la presentazione della voltura catastale e non anche la dichiarazione di successione, stante il rilievo meramente fiscale di quest'ultima, ed escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli atti non interpretabili quale univoca intenzione di assumere la qualità di erede, perché aventi natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007,
n. 4783).
Quanto alla voltura catastale, affinché possa desumersi dalla stessa un'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, occorre che la relativa domanda venga presentata direttamente dal chiamato o, quantomeno, che la spendita del suo nome sia stata da lui autorizzata mediante apposita delega (cfr.
Cass., n. 8980/2017). Ciò in quanto l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la domanda di voltura catastale sia stata presentata dai chiamati, direttamente o per mezzo di delega. Dal documento 1 allegato all'atto di citazione, risulta infatti la sola intestazione catastale ai chiamati dell'immobile oggetto dei fatti di causa, non anche la presentazione della domanda di voltura da parte degli stessi o da parte di qualcuno soltanto dei chiamati.
Parimenti, la circostanza che abbia sempre vissuto nell'immobile sito in Viale Controparte_1
Gorgia di Leontini, n.330, in Roma, provvedendo al pagamento delle relative utenze, non costituisce
4 un indice attestante in via inequivocabile la volontà di assumere la qualità di erede, integrando una condotta materiale di per sé compatibile anche con la qualità di chiamato all'eredità.
Piuttosto, i rilievi di parte attrice in ordine al possesso dell'immobile da parte della convenuta
[...] introducono una circostanza idonea a configurare l'acquisto dell'eredità da parte della CP_1 medesima non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c. (Cass. n.
11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte del sig. , senza che il chiamato abbia fatto l'inventario ed Persona_1 essendo altresì incontroverso che la stessa avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma, l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha però dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485, comma due, c.c. solamente in relazione alla signora moglie del defunto Controparte_1 Per_1
[...]
Nello specifico, parte attrice ha documentato non solo che la signora risiede nell'immobile CP_1 in parola (cfr. certificato di residenza versato in atti – allegato n. 9 all'atto di citazione), ma che la convenuta, in data 13 dicembre 2023, ha subito due pignoramenti mobiliari con asporto contestuale e, come si evince dall'esame dei verbali di pignoramento, la stessa era presente all'interno dell'abitazione (cfr. allegati n. 6 e 7). La signora era altresì presente anche al precedente CP_1 accesso del 7 novembre 2023 (cfr. allegato n. 8), laddove, in tale circostanza, la convenuta addirittura impediva l'accesso all'Ufficiale Giudiziario presso il mentovato immobile.
Sul punto, soffermandosi sulla qualifica di coniuge del de cuius, convivente finché quest'ultimo era in vita, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare come la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione “ex lege” dell'eredità (ex multis Cass. sentenza n. 11018 del 5 maggio 2008).
5 Alla luce di quanto sopra esposto, la signora deve considerarsi erede puro e semplice Controparte_1 del signor . Persona_1
Nei confronti degli altri soggetti convenuti, di contro, parte attrice non è riuscita a fornire prova dei presupposti richiesti dalla legge che determinano l'acquisizione della qualifica di eredi puri e semplici e, dunque, detta qualità non può imputarsi nei confronti di e CP_3 Controparte_2
. In particolare – esclusa, per quanto innanzi detto, la rilevanza nei confronti degli Parte_2 stessi della voltura catastale – parte attrice non ha dimostrato alcun possesso dell'immobile da parte dei medesimi. Inoltre, dal momento che i signori e CP_3 Controparte_2 Parte_2 non si sono costituiti in giudizio, la loro condotta è da ritenersi processualmente neutra, atteso
[...] che gli stessi non hanno esplicato alcuna attività difensiva in qualità di eredi del de cuius Per_1
[...]
La domanda così come formulata dall'attrice va, pertanto, parzialmente accolta in quanto, per le ragioni sopra esposte, la qualifica di erede puro e semplice è imputabile – pro quota – solamente alla signora Controparte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste in favore di parte attrice a carico della sola convenuta nella misura liquidata in dispositivo, secondo i Controparte_1 parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e smi per lo scaglione di valore di riferimento, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
In ragione della soccombenza di parte attrice nei confronti dei restanti convenuti, non essendo i medesimi costituitisi in giudizio, nessuna spesa di lite è stata da questi ultimi sostenuti e pertanto nulla deve essere imputato ad Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c., accerta, in capo alla Sig.ra la qualità di Controparte_1 erede puro e semplice, pro quota, del Sig. , nato a [...] l'[...] Persona_1
e deceduto in data 30 giugno 2009;
- ordina al competente Conservatore dei R.R.I.I. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta le domande proposte nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e
[...] CP_3
6 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 317,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Nulla nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti contumaci.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott.ssa Chiara Laurito. CP_4
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4123 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Perazzini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gaspare Spontini n. 24;
ATTORE contro nata a [...] il [...] e residente a [...]
Leontini n. 330;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Jugoslavia n. 3;
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_2
(GR), via San Mamiliano n. 36;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
76;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) dichiarare aperta la successione del sig. che era nato a [...] il giorno 11 Persona_1 dicembre 1948 e deceduto in data 30 giugno 2009; b) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...] nonché i Sigg.ri , ed infine CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_2
hanno accettato tacitamente l'eredità del defunto marito e padre;
c) ordinare al
[...]
Conservatore dei R.R.I.I. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente
1 sentenza con effetto retroattivo dal decesso del Sig. , con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità; d) con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.1.2024, ha promosso il presente giudizio Parte_1 chiedendo a questo Tribunale di accertare che Controparte_1 Parte_2 [...]
e hanno accettato tacitamente l'eredità di , nato a [...] Controparte_2 CP_3 Persona_1
l'11 dicembre 1948 e ivi deceduto il 30 giugno 2009.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma pende la procedura esecutiva immobiliare distinta con il numero R.G.E. 1339/2022, promossa dal creditore procedente nei confronti della signora (debitrice esecutata), in Parte_1 Controparte_1 virtù del decreto ingiuntivo n. 9393/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma (N.R.G.
26574/2022), intimante il pagamento della somma di € 12.151,01 oltre interessi moratori.
La suddetta procedura esecutiva ha ad oggetto la porzione di 3/9 dell'immobile della debitrice
[...] sito in Roma, Viale Gorgia di Leontini n. 330, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto CP_1
Comune al foglio 1114, particella 4721, pervenuto alla stessa per successione ab intestato dal de cuius
. Persona_1
Alla data del 22 settembre 2022, la sopra descritta unità immobiliare risultava di proprietà degli odierni convenuti, come da visura catastale versata in atti (cfr. allegato 1 dell'atto introduttivo).
Parte attrice ha altresì rappresentato che, tuttavia, non risulta alcuna dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità o di rinuncia alla stessa da parte degli odierni convenuti;
pertanto, al fine di comprovare e sanare la continuità ultraventennale delle trascrizioni, ha instaurato il presente giudizio per accertare giudizialmente l'avvenuta accettazione tacita da parte di Controparte_1 [...]
, e dell'eredità pervenuta dal de cuius Parte_2 Controparte_2 CP_3 Per_1
[...]
Tutto ciò premesso, parte attrice ha ritenuto integrata la sussistenza di un'accettazione dell'eredità per facta concludentia, sulla base delle circostanze di seguito indicate, tutte supportate da prove documentali depositate in atti:
1. la convenuta ha sempre vissuto nell'immobile sito in Viale Gorgia di Controparte_1
Leontini, n.330, in Roma, su cui insiste la procedura esecutiva immobiliari menzionata in premessa, e ha sempre provveduto al pagamento delle relative utenze;
2 2. è stata effettuata dai convenuti la voltura catastale del bene e ciò costituirebbe atto dispositivo della proprietà e farebbe emergere in capo ai convenuti la volontà di dichiararsi comproprietari del bene oggetto dell'esecuzione;
3. tutti gli eredi hanno anche omesso, nei tre mesi successivi alla dichiarazione e apertura della successione, di accettare l'eredità con beneficio di inventario, come previsto ex art. 484 c.c., e risultano anche passati i 10 anni decorrenti, ai fini dell'accettazione, dall'apertura della successione.
Ritualmente notificato l'atto di citazione, nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio, sicché è stata dichiarata la loro contumacia.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 25 settembre 2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, la successione del Sig. si è aperta ab intestato e, pertanto, la Persona_1 sua successione è regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità del de cuius si è devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere dei convenuti;
titolo che, nel caso di successione legittima, consiste in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass.,
4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Orbene, parte attrice ha provveduto a fornire la prova ad essa richiesta, avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio tra e nonché gli atti di nascita di Persona_1 Controparte_1
e , rilasciati dal Comune di Roma in data 30.6.2025 e l'atto di CP_3 Controparte_2 nascita di rilasciato dal Comune di Parma in data 12.6.2025: Parte_2 documentazione dalla quale si evince la sussistenza del rapporto di coniugio tra e Persona_1
nonché il rapporto di filiazione tra il de cuius e e Controparte_1 CP_3 Controparte_2
. Parte_2
3 Una volta fornita la prova che i convenuti avevano titolo per l'accettazione dell'eredità del de cuius, ovverosia che erano legati al Sig. da un rapporto di coniugio/parentela che ne Persona_1 consentisse la vocazione all'eredità e gli attribuisse la qualità di chiamati, nonché la prova del fatto che l'immobile in questione è caduto pro quota nella successione del de cuius (v. Certificato notarile in atti), occorre stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità del de cuius (ex art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (ex art. 485, co. 2 e 3, c.c.).
Quanto al primo profilo, deve preliminarmente osservarsi che, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c., è necessaria la sussistenza di due presupposti, ovvero che il chiamato compia un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, includendovi la presentazione della voltura catastale e non anche la dichiarazione di successione, stante il rilievo meramente fiscale di quest'ultima, ed escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli atti non interpretabili quale univoca intenzione di assumere la qualità di erede, perché aventi natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007,
n. 4783).
Quanto alla voltura catastale, affinché possa desumersi dalla stessa un'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, occorre che la relativa domanda venga presentata direttamente dal chiamato o, quantomeno, che la spendita del suo nome sia stata da lui autorizzata mediante apposita delega (cfr.
Cass., n. 8980/2017). Ciò in quanto l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la domanda di voltura catastale sia stata presentata dai chiamati, direttamente o per mezzo di delega. Dal documento 1 allegato all'atto di citazione, risulta infatti la sola intestazione catastale ai chiamati dell'immobile oggetto dei fatti di causa, non anche la presentazione della domanda di voltura da parte degli stessi o da parte di qualcuno soltanto dei chiamati.
Parimenti, la circostanza che abbia sempre vissuto nell'immobile sito in Viale Controparte_1
Gorgia di Leontini, n.330, in Roma, provvedendo al pagamento delle relative utenze, non costituisce
4 un indice attestante in via inequivocabile la volontà di assumere la qualità di erede, integrando una condotta materiale di per sé compatibile anche con la qualità di chiamato all'eredità.
Piuttosto, i rilievi di parte attrice in ordine al possesso dell'immobile da parte della convenuta
[...] introducono una circostanza idonea a configurare l'acquisto dell'eredità da parte della CP_1 medesima non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c. (Cass. n.
11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte del sig. , senza che il chiamato abbia fatto l'inventario ed Persona_1 essendo altresì incontroverso che la stessa avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma, l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha però dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485, comma due, c.c. solamente in relazione alla signora moglie del defunto Controparte_1 Per_1
[...]
Nello specifico, parte attrice ha documentato non solo che la signora risiede nell'immobile CP_1 in parola (cfr. certificato di residenza versato in atti – allegato n. 9 all'atto di citazione), ma che la convenuta, in data 13 dicembre 2023, ha subito due pignoramenti mobiliari con asporto contestuale e, come si evince dall'esame dei verbali di pignoramento, la stessa era presente all'interno dell'abitazione (cfr. allegati n. 6 e 7). La signora era altresì presente anche al precedente CP_1 accesso del 7 novembre 2023 (cfr. allegato n. 8), laddove, in tale circostanza, la convenuta addirittura impediva l'accesso all'Ufficiale Giudiziario presso il mentovato immobile.
Sul punto, soffermandosi sulla qualifica di coniuge del de cuius, convivente finché quest'ultimo era in vita, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare come la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione “ex lege” dell'eredità (ex multis Cass. sentenza n. 11018 del 5 maggio 2008).
5 Alla luce di quanto sopra esposto, la signora deve considerarsi erede puro e semplice Controparte_1 del signor . Persona_1
Nei confronti degli altri soggetti convenuti, di contro, parte attrice non è riuscita a fornire prova dei presupposti richiesti dalla legge che determinano l'acquisizione della qualifica di eredi puri e semplici e, dunque, detta qualità non può imputarsi nei confronti di e CP_3 Controparte_2
. In particolare – esclusa, per quanto innanzi detto, la rilevanza nei confronti degli Parte_2 stessi della voltura catastale – parte attrice non ha dimostrato alcun possesso dell'immobile da parte dei medesimi. Inoltre, dal momento che i signori e CP_3 Controparte_2 Parte_2 non si sono costituiti in giudizio, la loro condotta è da ritenersi processualmente neutra, atteso
[...] che gli stessi non hanno esplicato alcuna attività difensiva in qualità di eredi del de cuius Per_1
[...]
La domanda così come formulata dall'attrice va, pertanto, parzialmente accolta in quanto, per le ragioni sopra esposte, la qualifica di erede puro e semplice è imputabile – pro quota – solamente alla signora Controparte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste in favore di parte attrice a carico della sola convenuta nella misura liquidata in dispositivo, secondo i Controparte_1 parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e smi per lo scaglione di valore di riferimento, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
In ragione della soccombenza di parte attrice nei confronti dei restanti convenuti, non essendo i medesimi costituitisi in giudizio, nessuna spesa di lite è stata da questi ultimi sostenuti e pertanto nulla deve essere imputato ad Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c., accerta, in capo alla Sig.ra la qualità di Controparte_1 erede puro e semplice, pro quota, del Sig. , nato a [...] l'[...] Persona_1
e deceduto in data 30 giugno 2009;
- ordina al competente Conservatore dei R.R.I.I. di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta le domande proposte nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e
[...] CP_3
6 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 317,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Nulla nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti contumaci.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott.ssa Chiara Laurito. CP_4
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