Art. 5.
Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:
1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al n. 4;
3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;
4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;
6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;
7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:
1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al n. 4;
3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;
4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;
6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;
7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".