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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 611/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in qualità di coerede legittimo di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. ACCARDO FRANCESCA e ACCARDO MARGHERITA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, chiedendo accertarsi Parte_1
CP_ l'illegittimità della richiesta di comunicatagli con missive del 15.12.2020, volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di malattia per i periodi 12.1.15 – 21.2.15,
10.3.15 – 29.3.15 e 26.1.16 – 30.6.16, pari a complessivi € 4312,12, in quanto non dovute per avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli. A fondamento dell'impugnativa ha dedotto, in primis, di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione circa la cancellazione della defunta moglie dagli elenchi braccianti agricoli. Ha poi dedotto di non avere mai avuto contezza di pagamenti avvenuti a favore della moglie a titolo di CP_ indennità e di malattia e che in ogni caso sarebbe decaduto dal potere di revocare benefici già concessi anni addietro, dovendosi applicare il termine di 18 mesi previsto dall'art 21 novies co 1 L.
241/90. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Reggio Calabria, con sentenza n. 1352 depositata in data
17.7.2023, ha rigettato il ricorso, per essere la parte incorsa nella decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Ha, invero, argomentato che la cancellazione delle giornate della sig.ra è avvenuta a seguito della pubblicazione del quarto elenco trimestrale Pt_1
2019 di variazione del Comune di Motta S. Giovanni, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 6 luglio 2011, effettuata dall'Istituto sul proprio sito internet dal 10.03.2020 al 25.03.2020; che, ciononostante, parte ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 27.05.2021, ed, a seguito del silenzio, in data
13.07.2021 ha depositato ricorso giudiziale oltre il termine decadenziale di cui all'art. 22 comma primo del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, pertanto, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo e non più modificabile.
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui non ha accolto la Parte_1
CP_ specifica contestazione relativa alla mancata dimostrazione dell'erogazione della somma che ha chiesto in restituzione, dando anzi per dimostrato l'avvenuto pagamento, sulla base di documentazione prodotta dall'ente previdenziale tardivamente e quindi inutilizzabile, consistente in prospetti interni di nessun valore probatorio. Ha evidenziato inoltre la inverosimiglianza della circostanza rappresentata nella predetta documentazione, e cioè che i pagamenti, tra cui uno dell'importo di € 3.188,25, fossero stati effettuati alla “in contanti allo sportello”, poichè fin Pt_1 dal 2012 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore ad € 1.000,00 (D.L. n. 201/11). CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. CP_ L'appellante US rileva che – a fronte della contestazione di non avere mai erogato alla sua dante causa somme chieste in restituzione - non avrebbe dato prova del pagamento delle prestazioni in questione.
In realtà, lo stesso non ha formulato un'eccezione, ex art 2697 comma 2 c.c., in relazione alla CP_ quale occorreva da parte di fornire adeguata prova, essendo anzi l'affermazione di non avere ricevuto il pagamento priva del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, oltre che in contrasto con quanto dallo stesso appellante allegato nelle proprie difese.
Ed invero, il non ha mai contestato che la moglie non fosse bracciante agricola o non Pt_1 fosse iscritta negli elenchi agricoli o non avesse presentato domanda di disoccupazione agricola, ma ha, per converso, nell'atto introduttivo del primo grado riferito che la stessa ha lavorato quegli anni e che era regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli, allegando quindi circostanze idonee a provare il diritto alla prestazione. CP_ Il pagamento della prestazione da parte di deve quindi presumersi, poiché, a fronte dell'iscrizione nelle liste e della regolare domanda, l'ente previdenziale (fintanto che a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro) difetta di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione, che si deve “presumere” erogata. CP_ Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta da già nel giudizio di primo grado (all.
6, prospetto riepilogo pagamenti eseguiti e pagamenti telematici prestazioni non pensionistiche), contiene specifiche indicazioni degli importi pagati, dell'ufficio pagatore, delle causali e delle modalità del pagamento.
E' evidente che la generica affermazione di non avere ricevuto il pagamento non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nella citata produzione documentale, idonea a dimostrare il presupposto su cui l' fonda il diritto alla ripetizione, considerando anche che per CP_1 le prestazioni erogate dall' ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione CP_2 civile sez. VI, 27/11/2014, n. 25251). CP_ E' infine da disattendere l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da tardivamente costituita. E' sufficiente rilevare che la suddetta documentazione attiene ad un fatto estintivo (il pagamento) operante di diritto e rilevabile anche d'ufficio. Per giurisprudenza oramai consolidata il pagamento costituisce eccezione in senso lato ed in tal caso “è nella facoltà del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art 421 cpc, con riferimento ai fatti allegati alle parti ed emersi nel processo a seguito di contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa” (Cass. ord. 2976/2021).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1352/2023 del Giudice del lavoro di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata in 17/07/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite irripetibili.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 611/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in qualità di coerede legittimo di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. ACCARDO FRANCESCA e ACCARDO MARGHERITA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, chiedendo accertarsi Parte_1
CP_ l'illegittimità della richiesta di comunicatagli con missive del 15.12.2020, volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di malattia per i periodi 12.1.15 – 21.2.15,
10.3.15 – 29.3.15 e 26.1.16 – 30.6.16, pari a complessivi € 4312,12, in quanto non dovute per avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli. A fondamento dell'impugnativa ha dedotto, in primis, di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione circa la cancellazione della defunta moglie dagli elenchi braccianti agricoli. Ha poi dedotto di non avere mai avuto contezza di pagamenti avvenuti a favore della moglie a titolo di CP_ indennità e di malattia e che in ogni caso sarebbe decaduto dal potere di revocare benefici già concessi anni addietro, dovendosi applicare il termine di 18 mesi previsto dall'art 21 novies co 1 L.
241/90. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Reggio Calabria, con sentenza n. 1352 depositata in data
17.7.2023, ha rigettato il ricorso, per essere la parte incorsa nella decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.
7. Ha, invero, argomentato che la cancellazione delle giornate della sig.ra è avvenuta a seguito della pubblicazione del quarto elenco trimestrale Pt_1
2019 di variazione del Comune di Motta S. Giovanni, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 6 luglio 2011, effettuata dall'Istituto sul proprio sito internet dal 10.03.2020 al 25.03.2020; che, ciononostante, parte ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 27.05.2021, ed, a seguito del silenzio, in data
13.07.2021 ha depositato ricorso giudiziale oltre il termine decadenziale di cui all'art. 22 comma primo del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, pertanto, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo e non più modificabile.
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui non ha accolto la Parte_1
CP_ specifica contestazione relativa alla mancata dimostrazione dell'erogazione della somma che ha chiesto in restituzione, dando anzi per dimostrato l'avvenuto pagamento, sulla base di documentazione prodotta dall'ente previdenziale tardivamente e quindi inutilizzabile, consistente in prospetti interni di nessun valore probatorio. Ha evidenziato inoltre la inverosimiglianza della circostanza rappresentata nella predetta documentazione, e cioè che i pagamenti, tra cui uno dell'importo di € 3.188,25, fossero stati effettuati alla “in contanti allo sportello”, poichè fin Pt_1 dal 2012 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore ad € 1.000,00 (D.L. n. 201/11). CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. CP_ L'appellante US rileva che – a fronte della contestazione di non avere mai erogato alla sua dante causa somme chieste in restituzione - non avrebbe dato prova del pagamento delle prestazioni in questione.
In realtà, lo stesso non ha formulato un'eccezione, ex art 2697 comma 2 c.c., in relazione alla CP_ quale occorreva da parte di fornire adeguata prova, essendo anzi l'affermazione di non avere ricevuto il pagamento priva del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, oltre che in contrasto con quanto dallo stesso appellante allegato nelle proprie difese.
Ed invero, il non ha mai contestato che la moglie non fosse bracciante agricola o non Pt_1 fosse iscritta negli elenchi agricoli o non avesse presentato domanda di disoccupazione agricola, ma ha, per converso, nell'atto introduttivo del primo grado riferito che la stessa ha lavorato quegli anni e che era regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli, allegando quindi circostanze idonee a provare il diritto alla prestazione. CP_ Il pagamento della prestazione da parte di deve quindi presumersi, poiché, a fronte dell'iscrizione nelle liste e della regolare domanda, l'ente previdenziale (fintanto che a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro) difetta di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione, che si deve “presumere” erogata. CP_ Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta da già nel giudizio di primo grado (all.
6, prospetto riepilogo pagamenti eseguiti e pagamenti telematici prestazioni non pensionistiche), contiene specifiche indicazioni degli importi pagati, dell'ufficio pagatore, delle causali e delle modalità del pagamento.
E' evidente che la generica affermazione di non avere ricevuto il pagamento non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nella citata produzione documentale, idonea a dimostrare il presupposto su cui l' fonda il diritto alla ripetizione, considerando anche che per CP_1 le prestazioni erogate dall' ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione CP_2 civile sez. VI, 27/11/2014, n. 25251). CP_ E' infine da disattendere l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta da tardivamente costituita. E' sufficiente rilevare che la suddetta documentazione attiene ad un fatto estintivo (il pagamento) operante di diritto e rilevabile anche d'ufficio. Per giurisprudenza oramai consolidata il pagamento costituisce eccezione in senso lato ed in tal caso “è nella facoltà del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art 421 cpc, con riferimento ai fatti allegati alle parti ed emersi nel processo a seguito di contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa” (Cass. ord. 2976/2021).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1352/2023 del Giudice del lavoro di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata in 17/07/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite irripetibili.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)