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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati:
SA RE Presidente BE NI Consigliera relatrice Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra e Parte_1 Parte_2
Avv. Paolo Palma Avv. Elisa Cacciato Insilla
appellanti E
Controparte_1
AVV. Montemarano Emanuele AVV. Romani Rosaria appellato ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 8027/24, pubblicata l'8 luglio 2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierna appellata chiedeva al Tribunale di Roma di
“accertare che tra e , quali datori di lavoro, e Parte_2 Parte_1 [...]
, quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal Controparte_1
1° ottobre 2021 al 14 novembre 2022 della durata di 27 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare
[...]
e al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_1 Controparte_1 somma di 6.622,74 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di
1 causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa a mente dell'art. 432 cod. proc.civ”. I resistenti, chiamati in solido a rispondere dell'obbligazione ai sensi dell'art. 40 co. 8 del c.c.n.l., si difendono escludendo categoricamente che la ricorrente abbia svolto prestazioni lavorative a loro vantaggio: “non è dato sapere il motivo per cui la ricorrente abbia oggi interesse a citare in giudizio i presenti convenuti se non per ragioni ingiustificatamente economiche, ma sta di fatto che fra le parti non vi è alcun tipo di rapporto, né lavorativo né di altro genere. Per detta condotta le parti si riservano di agire in tutte le sedi di competenza a tutela della di loro posizione giuridica”. A seguito dell'espletamento della fase istruttoria, nella quale venivano escussi in qualità di testi le due figlie della ricorrente- e Persona_1 [...]
e il marito il Giudice di prime cure Persona_2 Persona_3 accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento della somma di 6.038,19, nonché alla rifusione delle spese processuali. I soccombenti impugnano la pronuncia di primo grado articolando motivi di gravame in rito e in merito. Quale primo motivo di gravame contestano “l'assenza totale di capo di sentenza che prenda posizione sulle eccezioni formulate in memora di costituzione” nonché
“l'omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del ricorso introduttivo”. Giova ricordare la sentenza n. 11319 del 7 aprile 2022 con cui la Suprema Corte afferma che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia “non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151)”. Ebbene, nel caso di specie il Giudice a quo ha accolto integralmente il ricorso pronunciandosi implicitamente anche sulle eccezioni di nullità sollevate dai convenuti per
“assoluta indeterminatezza dell'oggetto” e per “mancato inquadramento e omessa richiesta di applicazione del Ccn”, ritenendole prive di pregio. Le censure degli allora resistenti devono, infatti, ritenersi assorbite dalla impugnata sentenza che presuppone, sul piano logico-giuridico, la previa valutazione della sussistenza dei requisiti formali dell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso le eccezioni sollevate nella memoria di costituzione non avrebbero comunque colto nel segno. Per quanto concerne l'asserita indeterminatezza del thema probandum, che discenderebbe dalla omessa indicazione del “luogo di lavoro della ricorrente o meglio
2 quale luogo di lavoro viene indicata Via Flaminia Roma, laddove i resistenti come da certificazione anagrafica vivono altrove. [ …]” è necessario sottolineare che la ha CP_1 individuato il posto nel quale assume di aver effettuato la prestazione lavorativa. Dunque, nel caso in esame non è corretto ravvisare una vera e propria omissione, dovendosi piuttosto discutere l'attendibilità dell'informazione. La scorretta indicazione del luogo ove si è svolta una prestazione fonte di responsabilità contrattuale, pur ridimensionando la credibilità sostanziale della pretesa azionata in giudizio, non si pone in contrasto con l'art. 414 c.p.c., cioè non inficia la determinatezza formale della domanda. In ordine all'eccezione di nullità del ricorso per mancato inquadramento ai sensi del Ccnl e omessa richiesta di applicazione del Ccnl si deve evidenziare che la ricorrente ha correttamente inquadrato le mansioni svolte nel livello B del Ccnl di cui ha invocato l'applicazione, procedendo anche al rituale deposito dello stesso. Ad ogni modo, giova richiamare un insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito ultimamente con sentenza n. 6610 del 2017: “nell'ipotesi in cui vi sia eventualmente contestazione soltanto in ordine all'applicabilità di un determinato contratto collettivo, sussiste per il giudice il potere – dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisire d'ufficio, il contratto collettivo che si assuma applicato (come nella specie avvenuto sulla base delle stesse deduzioni del datore di lavoro convenuto) v., tra le altre, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20864; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. 12 aprile 2000, n. 4714 – essendo, peraltro, tale acquisizione indispensabile ai fini di decidere sul merito della causa”. Per le ragioni appena individuate il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato e, pertanto, non merita di essere accolto. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante impugna il capo della sentenza che ricostruisce sinteticamente le prove testimoniali “per errata e parziale valutazione delle risultanze istruttorie, nonché per inattendibilità dei testi per vincolo di parentela ed interesse economico”. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente richiama un passaggio della sent. 6570/2000, che, se preso integralmente afferma “Non corrisponde, intanto, al vero, che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente subordinate (si pensi ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando questa Corte ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (v. Cass. 9 giugno 1998, n.5710) ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il
3 maggiordomo la subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni disciplinari della persona cui egli è addetto)”. Il lavoro domestico, dunque, pur rientrando tra le attività lavorative tipicamente subordinate, non solleva la parte ricorrente dalla prova del titolo da cui deriva il diritto di credito, cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro, rendendo più agevole esclusivamente la dimostrazione dei connotati tipici del carattere della subordinazione. Nel caso di specie ciò che risulta insufficiente è, a monte, proprio la prova della sussistenza di una relazione lavorativa tra la e le controparti, atteso che il CP_1 compendio probatorio posto a suffragio della pretesa creditoria risulta lacunoso e carente sotto molteplici profili. Non può sfuggire la distonia esistente tra il luogo ove - sia nell'atto di ricorso che nelle dichiarazioni testimoniali- viene incardinata la prestazione lavorativa, cioè in via Flaminia, e la dimora in cui i resistenti dichiarano di abitare che si colloca in altra parte di Roma.
L'incongruenza appena evidenziata non presenterebbe necessariamente carattere dirimente, in quanto, per un verso la libertà di autodeterminarsi si declina nel diritto di scegliere liberamente ove fissare la propria residenza e per altro verso è possibile decidere di fissare il proprio domicilio o la propria dimora in luoghi diversi da quello di residenza. Tuttavia, il punto controverso non è stato chiarito, quantunque i resistenti abbiano immediatamente eccepito la nullità del ricorso perché “nel caso che ci occupa la ricorrente non specifica in alcun modo l'indirizzo presso il quale si sarebbe svolta la prestazione indicando genericamente Roma via Flaminia strada consolare lunga svariati km. Mente i resistenti abitano da tutt'altra parte di Roma”. Le prove testimoniali, lungi dal chiarificare la questione, ne hanno acuito i profili di incertezza.
Riferisce la figlia di non conoscere personalmente i Persona_1 resistenti, di non essere mai entrata in casa loro ma di aver accompagnato “qualche volta” la madre “davanti al palazzo che si trovava in via Flaminia”, di non ricordare con esattezza il numero civico, essendole rimasto impresso solo che “ di fronte c'era un bar”. Il marito dichiara: “Io l'accompagnavo al lavoro tutti i Persona_3 giorni e mi fermavo davanti al palazzo, ma non sono mai entrato in casa dei resistenti”. Ulteriori profili di incertezza si attagliano alle mansioni svolte dalla , dalla CP_1 stessa inquadrate nel livello B e in particolare nel profilo del collaboratore familiare generico polifunzionale che “svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”. Tale livello di inquadramento deve essere distinto dal successivo livello B super che riguarda
4 “l'assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Le dichiarazioni rese dai testi sono, sul punto, discordanti. Secondo AT la madre “si occupava prevalentemente Persona_2 delle pulizie e qualche volta aiutava la nonna con il bambino”; in base alle dichiarazioni rese da , invece, la “prevalentemente si occupava Persona_1 CP_1 delle pulizie e qualche volta si prendeva cura del bambino dei resistenti”; infine, a detta del marito “mia moglie faceva la babysitter”. Alla luce delle fumose risultanze istruttorie, risulta difficile comprendere a quale livello di inquadramento corrispondano le attività svolte sul lavoro dalla ricorrente, anche al fine di una eventuale applicazione della clausola dell'invocato Ccnl che così stabilisce
“il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti”. Con riferimento alla questione della retribuzione occorre dare atto delle incongruenze interne al ricorso di cui all'art. 414 c.p.c, ove si legge che “ la ricorrente percepiva una retribuzione oraria di 10 euro”; poi che “la retribuzione non è mai stata corrisposta a mezzo di buste paga”; in seguito che “controparte ha SEMPRE corrisposto la retribuzione de alla ricorrente con denaro contante”; ed infine “alla ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione maturata dal 1ottobre 2021 al 14 novembre 2022”. A tale contraddittoria ricostruzione dei fatti si abbina un quadro probatorio che, sul punto, non dimostra alcunché, dato che tutti i testi escussi dichiarano di non sapere nulla a proposito della retribuzione. riferisce: “Non so di preciso quale fosse il suo Persona_2 compenso”. Il marito della ricorrente si esprime in questi termini: “Nulla so sulla retribuzione”. Infine, afferma: “Non so di preciso quale fosse il suo Persona_1 compenso”.
Discorso simile deve farsi a proposito delle ferie, che costituiscono motivo specifico di doglianza nell'atto di ricorso perché non retribuite. In merito, riferiscono i testi “Non mi ricordo se ha usufruito di ferie”. (
[...]
; Non mi ricordo se ha usufruito di ferie ( Persona_3 Persona_2
[...]
“Non mi ricordo se mia madre ha usufruito di giorni di ferie” ( Persona_1
).
[...]
Attesa l'insufficienza probatoria delle informazioni acquisite in fase istruttoria il secondo motivo di gravame è fondato e merita di essere accolto. Infine, quale terzo motivo di censura gli appellanti impugnano il capo della sentenza che attribuisce valore probatorio alla mancata presenza all'interrogatorio libero dei resistenti. Giova ricordare che all'interrogatorio libero- espressione del principio sussumibile nel brocardo latino “nemo testis in causa propria”- si è soliti attribuire una funzione
5 eminentemente informativa, di dialogo tra il giudice e le parti che schiarisce le idee sulla loro posizione, atteso che il giudice “può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno” (art. 116 c.p.c.). Si afferma in via tralatizia che l'interrogatorio libero debba rendere al giudice non più che argomenti di prova, ossia strumenti di valutazione delle prove già raccolte, da inscrivere in una cornice probatoria connotata da elementi gravi, precisi e concordanti.
L'essenza dell'interrogatorio libero si declina allo stesso modo nel rito del lavoro ove, come recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'interrogatorio libero delle parti, previsto dall'art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro, non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni rese in detto interrogatorio costituiscono solo argomenti di prova, ossia elementi sussidiari al libero convincimento del giudice”.
Chiarita la ridotta vocazione probatoria dell'interrogatorio non formale, si può ben comprendere che la mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. non costituisce prova a carico della stessa, ma solo un comportamento discrezionalmente valutabile dal giudice del merito, come indizio ai fini della decisione, in concorso con altri argomenti di prova.
L'ultimo motivo di gravame deve, perciò, ritenersi fondato. In conclusione, in accoglimento integrale dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso ex art. 414 cpc proposto da Controparte_1 deve essere rigettato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta l'originario ricorso introdotto da
[...]
; Controparte_1 condanna da alla refusione delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 2.700,00 e quanto al secondo grado € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante. Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente
BE NI SA RE
La minuta della sentenza è stata redatta dal MOT Dott.ssa Lucrezia Vitullo
6
SA RE Presidente BE NI Consigliera relatrice Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra e Parte_1 Parte_2
Avv. Paolo Palma Avv. Elisa Cacciato Insilla
appellanti E
Controparte_1
AVV. Montemarano Emanuele AVV. Romani Rosaria appellato ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 8027/24, pubblicata l'8 luglio 2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierna appellata chiedeva al Tribunale di Roma di
“accertare che tra e , quali datori di lavoro, e Parte_2 Parte_1 [...]
, quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal Controparte_1
1° ottobre 2021 al 14 novembre 2022 della durata di 27 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare
[...]
e al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_1 Controparte_1 somma di 6.622,74 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di
1 causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa a mente dell'art. 432 cod. proc.civ”. I resistenti, chiamati in solido a rispondere dell'obbligazione ai sensi dell'art. 40 co. 8 del c.c.n.l., si difendono escludendo categoricamente che la ricorrente abbia svolto prestazioni lavorative a loro vantaggio: “non è dato sapere il motivo per cui la ricorrente abbia oggi interesse a citare in giudizio i presenti convenuti se non per ragioni ingiustificatamente economiche, ma sta di fatto che fra le parti non vi è alcun tipo di rapporto, né lavorativo né di altro genere. Per detta condotta le parti si riservano di agire in tutte le sedi di competenza a tutela della di loro posizione giuridica”. A seguito dell'espletamento della fase istruttoria, nella quale venivano escussi in qualità di testi le due figlie della ricorrente- e Persona_1 [...]
e il marito il Giudice di prime cure Persona_2 Persona_3 accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento della somma di 6.038,19, nonché alla rifusione delle spese processuali. I soccombenti impugnano la pronuncia di primo grado articolando motivi di gravame in rito e in merito. Quale primo motivo di gravame contestano “l'assenza totale di capo di sentenza che prenda posizione sulle eccezioni formulate in memora di costituzione” nonché
“l'omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del ricorso introduttivo”. Giova ricordare la sentenza n. 11319 del 7 aprile 2022 con cui la Suprema Corte afferma che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia “non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151)”. Ebbene, nel caso di specie il Giudice a quo ha accolto integralmente il ricorso pronunciandosi implicitamente anche sulle eccezioni di nullità sollevate dai convenuti per
“assoluta indeterminatezza dell'oggetto” e per “mancato inquadramento e omessa richiesta di applicazione del Ccn”, ritenendole prive di pregio. Le censure degli allora resistenti devono, infatti, ritenersi assorbite dalla impugnata sentenza che presuppone, sul piano logico-giuridico, la previa valutazione della sussistenza dei requisiti formali dell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso le eccezioni sollevate nella memoria di costituzione non avrebbero comunque colto nel segno. Per quanto concerne l'asserita indeterminatezza del thema probandum, che discenderebbe dalla omessa indicazione del “luogo di lavoro della ricorrente o meglio
2 quale luogo di lavoro viene indicata Via Flaminia Roma, laddove i resistenti come da certificazione anagrafica vivono altrove. [ …]” è necessario sottolineare che la ha CP_1 individuato il posto nel quale assume di aver effettuato la prestazione lavorativa. Dunque, nel caso in esame non è corretto ravvisare una vera e propria omissione, dovendosi piuttosto discutere l'attendibilità dell'informazione. La scorretta indicazione del luogo ove si è svolta una prestazione fonte di responsabilità contrattuale, pur ridimensionando la credibilità sostanziale della pretesa azionata in giudizio, non si pone in contrasto con l'art. 414 c.p.c., cioè non inficia la determinatezza formale della domanda. In ordine all'eccezione di nullità del ricorso per mancato inquadramento ai sensi del Ccnl e omessa richiesta di applicazione del Ccnl si deve evidenziare che la ricorrente ha correttamente inquadrato le mansioni svolte nel livello B del Ccnl di cui ha invocato l'applicazione, procedendo anche al rituale deposito dello stesso. Ad ogni modo, giova richiamare un insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito ultimamente con sentenza n. 6610 del 2017: “nell'ipotesi in cui vi sia eventualmente contestazione soltanto in ordine all'applicabilità di un determinato contratto collettivo, sussiste per il giudice il potere – dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisire d'ufficio, il contratto collettivo che si assuma applicato (come nella specie avvenuto sulla base delle stesse deduzioni del datore di lavoro convenuto) v., tra le altre, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20864; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. 12 aprile 2000, n. 4714 – essendo, peraltro, tale acquisizione indispensabile ai fini di decidere sul merito della causa”. Per le ragioni appena individuate il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato e, pertanto, non merita di essere accolto. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante impugna il capo della sentenza che ricostruisce sinteticamente le prove testimoniali “per errata e parziale valutazione delle risultanze istruttorie, nonché per inattendibilità dei testi per vincolo di parentela ed interesse economico”. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente richiama un passaggio della sent. 6570/2000, che, se preso integralmente afferma “Non corrisponde, intanto, al vero, che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente subordinate (si pensi ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando questa Corte ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (v. Cass. 9 giugno 1998, n.5710) ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il
3 maggiordomo la subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni disciplinari della persona cui egli è addetto)”. Il lavoro domestico, dunque, pur rientrando tra le attività lavorative tipicamente subordinate, non solleva la parte ricorrente dalla prova del titolo da cui deriva il diritto di credito, cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro, rendendo più agevole esclusivamente la dimostrazione dei connotati tipici del carattere della subordinazione. Nel caso di specie ciò che risulta insufficiente è, a monte, proprio la prova della sussistenza di una relazione lavorativa tra la e le controparti, atteso che il CP_1 compendio probatorio posto a suffragio della pretesa creditoria risulta lacunoso e carente sotto molteplici profili. Non può sfuggire la distonia esistente tra il luogo ove - sia nell'atto di ricorso che nelle dichiarazioni testimoniali- viene incardinata la prestazione lavorativa, cioè in via Flaminia, e la dimora in cui i resistenti dichiarano di abitare che si colloca in altra parte di Roma.
L'incongruenza appena evidenziata non presenterebbe necessariamente carattere dirimente, in quanto, per un verso la libertà di autodeterminarsi si declina nel diritto di scegliere liberamente ove fissare la propria residenza e per altro verso è possibile decidere di fissare il proprio domicilio o la propria dimora in luoghi diversi da quello di residenza. Tuttavia, il punto controverso non è stato chiarito, quantunque i resistenti abbiano immediatamente eccepito la nullità del ricorso perché “nel caso che ci occupa la ricorrente non specifica in alcun modo l'indirizzo presso il quale si sarebbe svolta la prestazione indicando genericamente Roma via Flaminia strada consolare lunga svariati km. Mente i resistenti abitano da tutt'altra parte di Roma”. Le prove testimoniali, lungi dal chiarificare la questione, ne hanno acuito i profili di incertezza.
Riferisce la figlia di non conoscere personalmente i Persona_1 resistenti, di non essere mai entrata in casa loro ma di aver accompagnato “qualche volta” la madre “davanti al palazzo che si trovava in via Flaminia”, di non ricordare con esattezza il numero civico, essendole rimasto impresso solo che “ di fronte c'era un bar”. Il marito dichiara: “Io l'accompagnavo al lavoro tutti i Persona_3 giorni e mi fermavo davanti al palazzo, ma non sono mai entrato in casa dei resistenti”. Ulteriori profili di incertezza si attagliano alle mansioni svolte dalla , dalla CP_1 stessa inquadrate nel livello B e in particolare nel profilo del collaboratore familiare generico polifunzionale che “svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”. Tale livello di inquadramento deve essere distinto dal successivo livello B super che riguarda
4 “l'assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Le dichiarazioni rese dai testi sono, sul punto, discordanti. Secondo AT la madre “si occupava prevalentemente Persona_2 delle pulizie e qualche volta aiutava la nonna con il bambino”; in base alle dichiarazioni rese da , invece, la “prevalentemente si occupava Persona_1 CP_1 delle pulizie e qualche volta si prendeva cura del bambino dei resistenti”; infine, a detta del marito “mia moglie faceva la babysitter”. Alla luce delle fumose risultanze istruttorie, risulta difficile comprendere a quale livello di inquadramento corrispondano le attività svolte sul lavoro dalla ricorrente, anche al fine di una eventuale applicazione della clausola dell'invocato Ccnl che così stabilisce
“il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti”. Con riferimento alla questione della retribuzione occorre dare atto delle incongruenze interne al ricorso di cui all'art. 414 c.p.c, ove si legge che “ la ricorrente percepiva una retribuzione oraria di 10 euro”; poi che “la retribuzione non è mai stata corrisposta a mezzo di buste paga”; in seguito che “controparte ha SEMPRE corrisposto la retribuzione de alla ricorrente con denaro contante”; ed infine “alla ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione maturata dal 1ottobre 2021 al 14 novembre 2022”. A tale contraddittoria ricostruzione dei fatti si abbina un quadro probatorio che, sul punto, non dimostra alcunché, dato che tutti i testi escussi dichiarano di non sapere nulla a proposito della retribuzione. riferisce: “Non so di preciso quale fosse il suo Persona_2 compenso”. Il marito della ricorrente si esprime in questi termini: “Nulla so sulla retribuzione”. Infine, afferma: “Non so di preciso quale fosse il suo Persona_1 compenso”.
Discorso simile deve farsi a proposito delle ferie, che costituiscono motivo specifico di doglianza nell'atto di ricorso perché non retribuite. In merito, riferiscono i testi “Non mi ricordo se ha usufruito di ferie”. (
[...]
; Non mi ricordo se ha usufruito di ferie ( Persona_3 Persona_2
[...]
“Non mi ricordo se mia madre ha usufruito di giorni di ferie” ( Persona_1
).
[...]
Attesa l'insufficienza probatoria delle informazioni acquisite in fase istruttoria il secondo motivo di gravame è fondato e merita di essere accolto. Infine, quale terzo motivo di censura gli appellanti impugnano il capo della sentenza che attribuisce valore probatorio alla mancata presenza all'interrogatorio libero dei resistenti. Giova ricordare che all'interrogatorio libero- espressione del principio sussumibile nel brocardo latino “nemo testis in causa propria”- si è soliti attribuire una funzione
5 eminentemente informativa, di dialogo tra il giudice e le parti che schiarisce le idee sulla loro posizione, atteso che il giudice “può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno” (art. 116 c.p.c.). Si afferma in via tralatizia che l'interrogatorio libero debba rendere al giudice non più che argomenti di prova, ossia strumenti di valutazione delle prove già raccolte, da inscrivere in una cornice probatoria connotata da elementi gravi, precisi e concordanti.
L'essenza dell'interrogatorio libero si declina allo stesso modo nel rito del lavoro ove, come recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'interrogatorio libero delle parti, previsto dall'art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro, non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni rese in detto interrogatorio costituiscono solo argomenti di prova, ossia elementi sussidiari al libero convincimento del giudice”.
Chiarita la ridotta vocazione probatoria dell'interrogatorio non formale, si può ben comprendere che la mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. non costituisce prova a carico della stessa, ma solo un comportamento discrezionalmente valutabile dal giudice del merito, come indizio ai fini della decisione, in concorso con altri argomenti di prova.
L'ultimo motivo di gravame deve, perciò, ritenersi fondato. In conclusione, in accoglimento integrale dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso ex art. 414 cpc proposto da Controparte_1 deve essere rigettato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta l'originario ricorso introdotto da
[...]
; Controparte_1 condanna da alla refusione delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 2.700,00 e quanto al secondo grado € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante. Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente
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La minuta della sentenza è stata redatta dal MOT Dott.ssa Lucrezia Vitullo
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