TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER IA ME, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 632/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, , premesso di svolgere dal 2003 attività Parte_1 lavorativa di coltivatore diretto, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di una inabilità quantificabile in misura pari o superiore al 13% o, in quella minore da accertarsi in corso di causa, ma denunciata e non riconosciuta dall' convenuto, CP_2 neanche in sede di gravame amministrativo.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni disimpegnate dalla ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura professionale delle Persona_1 patologie denunciate ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con gli approdi istruttori acquisiti al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte perizianda fosse affetta da “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” ed ha rilevato come la stessa fosse da ritenersi ascrivibile anche all'attività lavorativa dedotta in ricorso ed asseverata in sede istruttoria.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura del 6% sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato. Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.03.2023, con conseguente condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche CP_2 conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 6%;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER IA ME, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 632/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, , premesso di svolgere dal 2003 attività Parte_1 lavorativa di coltivatore diretto, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di una inabilità quantificabile in misura pari o superiore al 13% o, in quella minore da accertarsi in corso di causa, ma denunciata e non riconosciuta dall' convenuto, CP_2 neanche in sede di gravame amministrativo.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni disimpegnate dalla ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura professionale delle Persona_1 patologie denunciate ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con gli approdi istruttori acquisiti al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte perizianda fosse affetta da “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” ed ha rilevato come la stessa fosse da ritenersi ascrivibile anche all'attività lavorativa dedotta in ricorso ed asseverata in sede istruttoria.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura del 6% sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato. Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.03.2023, con conseguente condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche CP_2 conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 6%;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER IA ME