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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12890 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA ES LI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 19691 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AL NE come in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 sentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 5.4.2024 e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto, in sintesi: di aver presentato domanda di assegno sociale respinta dall' con la seguente motivazione: “lei e suo CP_1 marito avete incassato da una serie di vendite effettuate nel 2022 una cifra talmente elevata da far sì che non sussista lo stato di necessità e bisogno che è essenziale per poter avere l'assegno sociale”; che il diniego dell' è CP_1 illegittimo, in quanto la compravendita risalente al 2022 non può pregiudicare la domanda di assegno sociale presentata due anni dopo;
che tanto lei quanto il coniuge sono privi di reddito e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la concessione della provvidenza richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 evidenziando, in particolare, che non sussistono i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta e che la ricorrente ed il coniuge nel 2022 hanno incassato ingenti somme - pari ad € 100.000,00 - dalla vendita di alcuni immobili di loro proprietà. Istruita la causa con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione), la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65 anno di età (e 7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di
2 imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge". Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, è incontestato che nel 2022 la ricorrente e il coniuge hanno alienato beni immobili di loro proprietà ricavandone un corrispettivo di € 100.000,00 il quale costituisce un tipo di reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF", e che deve essere valutato ai fini della concessione della provvidenza economica delineata dalla L.335/95 per la quale è previsto infatti che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”. Il possesso di tale reddito comporta per la ricorrente il superamento della soglia reddituale prevista per il riconoscimento dell'assegno sociale. Le ragioni indicate dalla ricorrente a sostegno della sua domanda non valgono, ad avviso di questo giudice, a configurare profili di illegittimità nella decisione dell'istituto previdenziale di rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno sociale. La ricorrente si limita ad affermare che la compravendita risalente al 2022 non può pregiudicare la domanda di assegno sociale del 2024. La ricorrente non ha dato prova delle modalità di impiego o consumo del ricavato della compravendita, che pertanto si presume ancora facente parte del
3 suo patrimonio e configura un reddito della stessa specie di quello sopra richiamato, il cui ammontare supera di molto la soglia reddituale prevista per il riconoscimento dell'assegno sociale, il quale, pertanto, non può esserle riconosciuto. La Cassazione (sentenza n. 13577/2013 richiamata dall' in caso analogo a CP_1 quello in esame ha affermato:
“Il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento.” Come chiarito dalla Cassazione, dunque, non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l'assegno sociale. I parametri utilizzati per la valutazione vanno dall'entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, alla possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione, senza escludere l'eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio o un parente. Secondo la Suprema Corte, una tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge secondo la quale alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura. E, d'altra parte, aggiunge la S.C., in tema di assegno sociale, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge, spetta al soggetto che ne fa istanza. Nel caso specifico sottoposto al giudizio di legittimità, la Cassazione ha condiviso la decisione dei giudici di merito secondo cui il richiedente che dispone di una somma rilevante, frutto della vendita di un immobile e che vive in una casa per la quale è in grado di pagare un canone di locazione abbastanza elevato, non prova una condizione di disagio o di bisogno, anzi dimostra l'esistenza di una situazione di benessere, tale da non giustificare la prestazione richiesta all' CP_1
Analogamente, nel caso oggetto del presente giudizio, la ricorrente ritiene di aver diritto all'assegno sociale, affermando di non percepire alcun reddito. Invero, la ricorrente non ha affatto dimostrato di versare in uno stato di bisogno che giustifichi la corresponsione dell'assegno sociale, anzi, lo stato di
4 bisogno deve presumersi insussistente a seguito della percezione di redditi a derivanti dalla vendita di un immobile, redditi che come rilevato si presume ancora presenti nel patrimonio. Ciò fa presumere la disponibilità di una somma atta a soddisfare le esigenze vitali della ricorrente, e in una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il reddito relativo non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento, nonché che il suo tenore di vita è tale da versare in stato di bisogno. Nulla di ciò è stato allegato prima ancora che dimostrato da parte ricorrente. Inoltre, come sopra è stato esposto, concorrono alla formazione del reddito rilevante al fine della corresponsione della provvidenza in esame anche i redditi esenti da imposte (quali prestazioni assistenziali, sussidi ecc) o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. vincite derivanti dalla sorte corrisposte dallo Stato ecc) o anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (quali interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni). Di conseguenza, per dimostrare di poter far valere il requisito reddituale non è sufficiente la presentazione della dichiarazione dei redditi assoggettabili all'IRPEF, ma è necessario esibire la documentazione bancaria necessaria per accertare la titolarità o meno di redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Nel caso di specie, manca assolutamente la prova che la richiedente versi in stato di bisogno o che non abbia redditi ostativi, in generale, requisito fondamentale per il diritto vantato.
Per quanto sopra, non sussistono i requisiti per la concessione dell'assegno sociale in favore della ricorrente e pertanto il diniego dell' è pienamente CP_1 legittimo. Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto.
Le spese sono irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Si comunichi.
Roma, 15/12/2025
5 Il giudice
IA ES LI
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