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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3110/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sommariva del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. TUCCI ELISABETTA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 (CN), rappresentato e difeso dall'avv. BRIZIO ANNA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 BRA il 27/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 25 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.01.2003, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
il 12.09.2007, maggiorenne, non economicamente Persona_2 autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 541 del 11.07.2023, depositata in data 13/07/2023, al termine del procedimento n. 1724/2023 R.G. emessa dal Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in BRA il 27/10/2001, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2001, Parte_2 parte I, n. 25 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale rimane assegnata al sig. e le parti sono concordi nel ritenere salvi gli accordi Pt_2 raggiunti in sede di separazione, che qui si intendono integralmente richiamati, in ordine alla divisione del mobilio.
In considerazione del fatto che sta vivendo presso il papà, la madre si impegna a versare Per_2 mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno di € Per_2 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione a settembre 2026), da corrispondere entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario.
I coniugi concordano che le spese straordinarie (da intendersi comprese le spese di iscrizione ed abbonamento alla palestra e quelle per l'estetista) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; con riferimento a dette spese essi richiamano quanto previsto dal vigente Protocollo d'Intesa concordato fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Asti in materia di spese straordinarie da intendersi interamente richiamato. In particolare i coniugi si impegnano a proseguire nel farsi carico delle cure mediche-sanitarie in favore del figlio, in corso presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.
I coniugi concordano che la somma mensile erogata da INPS a titolo di assegno unico verrà percepita da ciascun genitore nella misura del 50%.
I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi richiesta di concorso al reciproco mantenimento. I coniugi danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere uno dall'altro.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3110/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sommariva del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. TUCCI ELISABETTA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 (CN), rappresentato e difeso dall'avv. BRIZIO ANNA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 BRA il 27/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 25 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01.01.2003, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
il 12.09.2007, maggiorenne, non economicamente Persona_2 autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 541 del 11.07.2023, depositata in data 13/07/2023, al termine del procedimento n. 1724/2023 R.G. emessa dal Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in BRA il 27/10/2001, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2001, Parte_2 parte I, n. 25 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale rimane assegnata al sig. e le parti sono concordi nel ritenere salvi gli accordi Pt_2 raggiunti in sede di separazione, che qui si intendono integralmente richiamati, in ordine alla divisione del mobilio.
In considerazione del fatto che sta vivendo presso il papà, la madre si impegna a versare Per_2 mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno di € Per_2 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione a settembre 2026), da corrispondere entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario.
I coniugi concordano che le spese straordinarie (da intendersi comprese le spese di iscrizione ed abbonamento alla palestra e quelle per l'estetista) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; con riferimento a dette spese essi richiamano quanto previsto dal vigente Protocollo d'Intesa concordato fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Asti in materia di spese straordinarie da intendersi interamente richiamato. In particolare i coniugi si impegnano a proseguire nel farsi carico delle cure mediche-sanitarie in favore del figlio, in corso presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.
I coniugi concordano che la somma mensile erogata da INPS a titolo di assegno unico verrà percepita da ciascun genitore nella misura del 50%.
I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi richiesta di concorso al reciproco mantenimento. I coniugi danno atto di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere uno dall'altro.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente