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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1748/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14885/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - -- 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1739/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12.8.2025 Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_2, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 55622500000035 emessa con riferimento alle seguenti ingiunzioni ed avvisi di accertamento relativi a tributi locali:
1) Ingiunzione Fiscale n. 5501201300000019
2) Ingiunzione Fiscale n. 5501201400001157
3) Ingiunzione Fiscale n. 5501201700000110
4) Avviso di Accertamento n. 40402100000077
5) Avviso di accertamento n. 19332100000020
6) Avviso di accertamento n. 19332100001714
7) Avviso di accertamento n. 19332100004830
8) Ingiunzione Fiscale n. 55912100000028
9) Ingiunzione Fiscale n. 55542100000020
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione.
In data 15.10.2025 si costituiva Publiservizi s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto. Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 6.9.2013 a mani convivente;
per il n. 2) il 13.6.2014 a mani convivente;
per il n. 3) il 22.11.2017
a mani convivente;
per il n. 4) il 7.5.2021 per compiuta giacenza;
per il n. 5) il 18.6.2021 a mani proprie;
per il n. 6) il 18.6.2021 a mani proprie;
per il n. 7) il 14.12.2021 a mani convivente;
per il n. 8) il 14.12.2021 a mani convivente;
per il n. 9) il 14.12.2021 a mani convivente.
Ed ancora: gli atti nn. 1) e 2) risultavano seguiti dall'intimazione n. 55042015268 notificata il 27.6.2015 a mani convivente;
gli atti nn. 1) 2) 3) 4) 5) 6) risultavano seguiti dall'intimazione n. 556200000022 notificata il 21.4.2022 a mani destinatario.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente. Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi locali il termine di prescrizione quinquennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (14.12.2021 per le cartelle nn. 7-8-9 essendo le ulteriori cartelle riportate anche in altra intimazione notificata il 21.4.2022) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data 18.7.2025), deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1065,00 oltre accessori di legge in favore della parte resistente costituita.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(AN de AL IA) (MA OR)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14885/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - -- 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000035 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1739/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12.8.2025 Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_2, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 55622500000035 emessa con riferimento alle seguenti ingiunzioni ed avvisi di accertamento relativi a tributi locali:
1) Ingiunzione Fiscale n. 5501201300000019
2) Ingiunzione Fiscale n. 5501201400001157
3) Ingiunzione Fiscale n. 5501201700000110
4) Avviso di Accertamento n. 40402100000077
5) Avviso di accertamento n. 19332100000020
6) Avviso di accertamento n. 19332100001714
7) Avviso di accertamento n. 19332100004830
8) Ingiunzione Fiscale n. 55912100000028
9) Ingiunzione Fiscale n. 55542100000020
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione.
In data 15.10.2025 si costituiva Publiservizi s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto. Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 6.9.2013 a mani convivente;
per il n. 2) il 13.6.2014 a mani convivente;
per il n. 3) il 22.11.2017
a mani convivente;
per il n. 4) il 7.5.2021 per compiuta giacenza;
per il n. 5) il 18.6.2021 a mani proprie;
per il n. 6) il 18.6.2021 a mani proprie;
per il n. 7) il 14.12.2021 a mani convivente;
per il n. 8) il 14.12.2021 a mani convivente;
per il n. 9) il 14.12.2021 a mani convivente.
Ed ancora: gli atti nn. 1) e 2) risultavano seguiti dall'intimazione n. 55042015268 notificata il 27.6.2015 a mani convivente;
gli atti nn. 1) 2) 3) 4) 5) 6) risultavano seguiti dall'intimazione n. 556200000022 notificata il 21.4.2022 a mani destinatario.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente. Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi locali il termine di prescrizione quinquennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (14.12.2021 per le cartelle nn. 7-8-9 essendo le ulteriori cartelle riportate anche in altra intimazione notificata il 21.4.2022) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data 18.7.2025), deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1065,00 oltre accessori di legge in favore della parte resistente costituita.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(AN de AL IA) (MA OR)