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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Tel_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente (attività esercitata: commercio all'ingrosso di infissi) ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per l'anno d'imposta 2016, contenente contestazione dell'indebita detrazione di costi (per l'importo di € 10.000,00 + IVA) relativi alle fatture emesse per un contratto di sponsorizzazione dalla società Società_1 S.r.l. per mancato rispetto dell'art. 109 DPR 917/1986.
Conseguentemente, l'Ufficio ha riportato a tassazione i costi dedotti ed accertato un maggior reddito d'impresa ai fini IRES, un maggior valore della produzione lorda ai fini IRAP ed una maggiore IVA.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato attesa l'inesistenza dei presupposti per la contestazione di indebita detrazione dei costi, a suo giudizio completamente documentati sia tramite il contenuto completo del contratto di sponsorizzazione, sia tramite le fatture. Ha, in ogni caso, rilevato la propria buona fede, atteso che la società Società_1 era un'agenzia di pubblicità nota nel campo delle manifestazioni sportive automobilistiche a carattere nazionale, come il Campionato italiano rally.
L'AdE DP di Foggia si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
E' emerso che l'AdE resistente ha notificato alla società ricorrente un invito con la richiesta di fornire tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa alle spese di sponsorizzazione fatturate dalla società
Società_1 S.r.l. nell'anno d'imposta in lite.
Tuttavia, non ha, poi, ritenuto, dopo aver esaminato siffatta documentazione che la fattura rispettasse il dettato dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/86, avendo contenuto estremamente generico.
Inoltre, l'Ufficio ha rilevato che il contratto di sponsorizzazione non costituisse idonea prova dell'esecuzione della prestazione, atteso che era stato stipulato per scrittura privata non autenticata priva di data certa.
Infine, l'Ufficio ha rilevato che la Società_1 S.r.l. non aveva struttura operativa e sede sociale effettiva, né mezzi per erogare le prestazioni di cui al contratto di sponsorizzazione come accertato dalla GdF di Foggia a seguito di un'indagine conclusasi con il PVC del 24.11.14, versato in atti.
Orbene, tali argomentazioni dell'Ufficio appaiono convincenti, oltre che comprovate da una serie di gravi e concordanti elementi indiziari sopra analiticamente indicati.
In punto di diritto, giova evidenziare che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, perché i costi possano essere inclusi tra le componenti negative del reddito, non solo devono essere certi nell'esistenza, ma il loro ammontare deve anche essere “determinabile in modo obiettivo” e sono ammessi in deduzione soltanto se risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l'onere di provare. Inoltre, è altresì necessario che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa riferita ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione a supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa. In relazione alla deducibilità fiscale di un costo, i giudici di legittimità della Corte di Cassazione confermano che è il contribuente a dover dimostrare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi (sentenza n. 4755/2010); in mancanza 3 di elementi certi e precisi prodotti dal contribuente, non sono deducibili dal reddito di impresa i costi ritenuti dall'Ufficio privi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR.
Dall'altro canto, le eccezioni sollevate dalla ricorrente appaiono generiche e sfornite di prova idonea a superare le fondate contestazioni dell'Ufficio relative al fatto che la società Soc_1 S.r.l., che avrebbe effettuato le prestazioni contestate, non ha alcuna struttura aziendale né ha acquisito merci e prestazioni nel corso dell'anno 2016 e, quindi, non avrebbe potuto offrire i servizi indicati in fattura.
Tali circostanze escludo anche la configurabilità della buona fede in capo alla ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 600,00 per spese di lite in favore di parte resistente.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Tel_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601612 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente (attività esercitata: commercio all'ingrosso di infissi) ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per l'anno d'imposta 2016, contenente contestazione dell'indebita detrazione di costi (per l'importo di € 10.000,00 + IVA) relativi alle fatture emesse per un contratto di sponsorizzazione dalla società Società_1 S.r.l. per mancato rispetto dell'art. 109 DPR 917/1986.
Conseguentemente, l'Ufficio ha riportato a tassazione i costi dedotti ed accertato un maggior reddito d'impresa ai fini IRES, un maggior valore della produzione lorda ai fini IRAP ed una maggiore IVA.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato attesa l'inesistenza dei presupposti per la contestazione di indebita detrazione dei costi, a suo giudizio completamente documentati sia tramite il contenuto completo del contratto di sponsorizzazione, sia tramite le fatture. Ha, in ogni caso, rilevato la propria buona fede, atteso che la società Società_1 era un'agenzia di pubblicità nota nel campo delle manifestazioni sportive automobilistiche a carattere nazionale, come il Campionato italiano rally.
L'AdE DP di Foggia si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
E' emerso che l'AdE resistente ha notificato alla società ricorrente un invito con la richiesta di fornire tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa alle spese di sponsorizzazione fatturate dalla società
Società_1 S.r.l. nell'anno d'imposta in lite.
Tuttavia, non ha, poi, ritenuto, dopo aver esaminato siffatta documentazione che la fattura rispettasse il dettato dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/86, avendo contenuto estremamente generico.
Inoltre, l'Ufficio ha rilevato che il contratto di sponsorizzazione non costituisse idonea prova dell'esecuzione della prestazione, atteso che era stato stipulato per scrittura privata non autenticata priva di data certa.
Infine, l'Ufficio ha rilevato che la Società_1 S.r.l. non aveva struttura operativa e sede sociale effettiva, né mezzi per erogare le prestazioni di cui al contratto di sponsorizzazione come accertato dalla GdF di Foggia a seguito di un'indagine conclusasi con il PVC del 24.11.14, versato in atti.
Orbene, tali argomentazioni dell'Ufficio appaiono convincenti, oltre che comprovate da una serie di gravi e concordanti elementi indiziari sopra analiticamente indicati.
In punto di diritto, giova evidenziare che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, perché i costi possano essere inclusi tra le componenti negative del reddito, non solo devono essere certi nell'esistenza, ma il loro ammontare deve anche essere “determinabile in modo obiettivo” e sono ammessi in deduzione soltanto se risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l'onere di provare. Inoltre, è altresì necessario che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa riferita ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione a supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa. In relazione alla deducibilità fiscale di un costo, i giudici di legittimità della Corte di Cassazione confermano che è il contribuente a dover dimostrare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi (sentenza n. 4755/2010); in mancanza 3 di elementi certi e precisi prodotti dal contribuente, non sono deducibili dal reddito di impresa i costi ritenuti dall'Ufficio privi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR.
Dall'altro canto, le eccezioni sollevate dalla ricorrente appaiono generiche e sfornite di prova idonea a superare le fondate contestazioni dell'Ufficio relative al fatto che la società Soc_1 S.r.l., che avrebbe effettuato le prestazioni contestate, non ha alcuna struttura aziendale né ha acquisito merci e prestazioni nel corso dell'anno 2016 e, quindi, non avrebbe potuto offrire i servizi indicati in fattura.
Tali circostanze escludo anche la configurabilità della buona fede in capo alla ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 600,00 per spese di lite in favore di parte resistente.