Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 58
CCONTI
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    La Corte ha preso atto dell'assenza di un valido atto di parifica, sottolineando che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente in giudizio e che la certificazione di concordanza è un elemento imprescindibile per l'esame giudiziale.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge regionale calabrese abbia fatto venir meno la qualità di agente contabile del convenuto, in quanto la norma regionale individuava come tali soggetti che non avevano la disponibilità diretta delle partecipazioni regionali, in contrasto con la normativa statale che richiede il 'maneggio' dei beni. Pertanto, il convenuto non aveva la legittimazione passiva ad causam.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 58
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo