CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 29290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29290 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NC GI nato a [...] il [...] AP NT nato a [...] il [...] D'PI IM nato a [...] il [...] DE SI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Sassone, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al terzo motivo della difesa NT e del secondo motivo della difesa CI. Il difensore di NT NT ha inoltrato motivi nuovi, con i quali ha insistito nei motivi principali di ricorso. Il difensore di parte civile ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29290 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2024 Ritenuto in fatto NT NT, D'CE MO, De ON RI e CI PP hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori abilitati, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - ne ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. per aver sottratto risorse idriche pubbliche mediante allaccio diretto delle proprie utenze domestiche alla rete esterna, fatto accertato in Castellammare di Stabia in data 11 novembre 2015; in particolare, la Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva per quanto concerne NT, D'CE e CI e di equivalenza sulle medesime e sulla recidiva quanto alla De ON, così rideterminando per ciascuno la pena inflitta in primo grado;
ha inoltre concesso la sospensione condizionale della pena ad NT, D'CE e CI, subordinatamente al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ST OTTIMALE RISORSE IDRICHE SPA (GORI SPA). 1.1 motivi di ricorso sono di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari, di cui all' art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2.NT ha dedotto tre motivi, di cui il primo - fondato sui vizi sub art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. - ha lamentato che il ricorrente sarebbe stato condannato per un reato in concorso ex art. 110 cod. pen. quando l'unita immobiliare da lui occupata non sarebbe comune agli altri imputati;
il secondo - agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - si è doluto dell'affermazione di reità, in quanto gli operanti si sarebbero limitati ad accertare l'esistenza delle forniture abusive, senza acquisire prove certe della datazione dell' allacciamento e dell'attribuibilità all'imputato della condotta illecita, in ipotesi perpetrata da altri precedenti occupanti e la sentenza avrebbe prestato il fianco alla stessa lacuna motivazionale;
il terzo motivo - riferito ai medesimi vizi - si è soffermato sull'eccessività della pena, comminata senza giustificazione sui massimi edittali nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 1.3.D'CE e De ON si sono affidati a due motivi, attinenti a vizi di violazione di legge e della motivazione, di cui il primo analogo a quello di NT, con estensione della doglianza alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
ed il secondo, riservato alla De ON, poggiato sulla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati NT, CI e DE UD, posto che alla donna è stata contestata solo la recidiva aggravata - e la sentenza impugnata l'ha ritenuta meritevole di un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche - e non quella reiterata, relativa agli altri, che hanno però ottenuto il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 2 1.4.CI PP ha denunciato vizi di violazione di legge e della motivazione, l'uno relativo alla ravvisata responsabilità penale, con replica delle ragioni già dette per NT;
l'altro, invece, fondato sull'avvenuta subordinazione al risarcimento della sospensione condizionale - risarcimento peraltro non quantificato nonostante la costituzione della parte civile - perché la ricorrente non potrebbe provvedervi, vuoi perché l'obbligazione è in solido con i coimputati e condizionata al loro agire, vuoi perché la ricorrente sarebbe inserita in un programma di protezione per i collaboratori di giustizia e non avrebbe sufficienti disponibilità economiche. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati precipita nell'inammissibilità quanto ai motivi che attengono all'affermazione di responsabilità, mentre merita accoglimento, per quanto si preciserà, in relazione alle censure sul trattamento sanzionatorio. 1.11 secondo motivo della difesa NT ed il primo motivo della difesa degli imputati D'CE, De ON e CI sono generici e manifestamente infondati. Premesso che - da un lato - si versa in una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni;
e che, pertanto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); e che - dall'altro - è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12), deve essere immediatamente osservato che le ragioni esposte nel rispettivo atto di impugnazione non si confrontano con la ratio decidendi della decisione della Corte territoriale, che, con argomentazioni appropriate ed immuni da censure d'intrinseca illogicità, ha valutato che "le risultanze processuali hanno pertanto comprovato che gli imputati erano i soggetti che usufruivano della fornitura d'acqua in modo abus(vo, in quanto l'allacciamento diretto alla montante era rinvenuto all'interno della loro abitazione durante il controllo eseguito che rilevava appunto l'attacco diretto alla montante dell'acqua, realizzata senza passaggio per il misuratore (come da produzione fotografica) ed aggancio al servizio degli alloggi in loro uso. Gli imputati erano presenti al momento dell'accertamento e venivano identificati dai militari 3 all'esito della verifica dell'occupazione di fatto"; e ancora, con preciso riferimento alla connotazione protratta nel tempo dell'illecita fornitura, ha sottolineato che "risulta verificato (che) gli stessi, mediante la disponibilità di fatto dell'abitazione servita dalla conduttura, e pertanto beneficiari del profitto illecito, si identificano come autori della sottrazione continuativa della risorsa idrica ai danni dell'Ente querelante". D'altro canto, al pari della condotta di impossessamento di energia elettrica, anche il furto di acqua potabile - realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un'unità domestica - assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell'accertamento e dell'interruzione della fornitura (sez.5, n. 1324 del 27/10/2015, Di Caudo, Rv. 265850; sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501); e, sempre analogamente a quanto affermato in tema di l'urto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della c:onfigurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). I motivi sulla responsabilità deducono in definitiva un vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si D resenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19(06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 4 2.11 primo motivo del ricorso di NT non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Per un verso, la questione della attribuzione concorsuale, a suo carico, del comportamento delittuoso, rappresenta violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame e, pertanto, è geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Per altro verso, il rilievo risulta del tutto privo di pregio, poiché il consumo delle risorse idriche pubbliche, utilizzate con l'allaccio alla rete esterna, era comune e contestuale per tutte le unità dell'immobile e la configurabilità del concorso di persone nel reato non esige la prova di un accordo tra i concorrenti (ex multis, sez.6, n. 1271. del 05/12/2003, Misuraca, Rv. 228424). 3.11 terzo motivo del ricorso dell'NT e il secondo motivo del ricorso De ON colgono invece nel segno. 3.1. Quanto alle doglianze della De ON, va in primo luogo ricordato che la differente modulazione della sanzione riservata, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica in sé un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 28283; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). 3.2.Nel caso in scrutinio, tuttavia, l'inflizione alla De ON e all'NT di una pena assestata sui massimi della cornice edittale prevista per il delitto di furto semplice, sia pure con il temperamento del rispettivo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, si rivela priva di adeguato, congruo sostegno motivazionale. La sentenza di secondo grado, nel respingere il motivo di gravame che ha invocato la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.,, ha dapprima stigmatizzato "l'entità del pregiudizio economico arrecato alla società concessionaria del servizio pubblico, le modalità fraudolente della condotta e la protrazione nel tempo della condotta qualificabile di fatto come abituale e coincidente, quantomeno, con il lasso temporale intercorso tra l'inizio dell'occupazione ed il sopralluogo di PG"; ed ha rimarcato la rilevanza, ai fini della ricorrenza della recidiva aggravata in capo alla De ON, dei "precedenti specifici che rendono i fatti per cui si procede sintomatici di un maggior spessore criminale della personalità dei colpevoli"; di contro, ha riconosciuto ai due imputati le circostanze attenuanti generiche, equivalenti per la De ON e persino prevalenti per l'NT, mettendo in rilievo "il contesto in cui sono stati accertati i fatti ed il decorso temporale dal momento della consumazione alla definizione del giudizio di merito". L'apparente distonia tra gli indicatori oggetto di apprezzamento avrebbe dunque a fortiori imposto un approfondimento scrupoloso del discorso giustificativo posto a base della dosimetria della pena, comminata nel massimo per la De ON e in un'entità prossima al massimo della figura-base per l'NT, in linea con il costante indirizzo ermeneutico di legittimità, secondo il quale l'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui e 5 all'art. 133 cod. pen. , valutati e ponderati tenendo conto della funzione rieducativa , retributiva e preventiva della sanzione criminale (sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 11513 del 19/10/1995, Merra, Rv. 203011). 3.3. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso, formulato dall'NT e dalla De ON, riguardante il trattamento sanzionatorio, non riveste carattere personale e deve esserne affermato l'effetto estensivo a favore dei concorrenti nel medesimo reato, sul punto non ricorrenti, D'CE e CI, raggiunti da identico percorso espositivo di commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 587 comma 1 cod. proc. pen.. 4.1:annullamento della sentenza quanto al comune profilo del trattamento sanzionatorio assorbe la seconda ragione di doglianza della CI, pure fondata, che ha investito l'avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, la cui condanna, tuttavia, è stata pronunciata dalla Corte territoriale soltanto in forma generica. La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (sez. U n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577); tale determinazione, come puntualmente sottolineato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, si palesa vieppiù necessaria nel caso in esame, ove la decisione ha riguardato un reato di furto perpetrato in concorso, che genera un'obbligazione civilistica risarcitoria di natura solidale (art. 187 comma 2 cod. pen., artt. 2055 e 2059 cod. civ.). 52accoglinnento del ricorso, limitato al trattamento sanzionatorio, non influisce sul diritto della parte civile alla liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio di legittimità, in presenza invero della commissione di un reato in relazione al quale la domanda finalizzata al ristoro del danno sia stata accolta (ex multis, sez. 4, n. 92(18 del 15/01/2020, L., Rv. 278908). Gli imputati devono essere dunque condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel 6 resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, O O oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 07/06/2024 Il consiiÌire gestensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Sassone, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al terzo motivo della difesa NT e del secondo motivo della difesa CI. Il difensore di NT NT ha inoltrato motivi nuovi, con i quali ha insistito nei motivi principali di ricorso. Il difensore di parte civile ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29290 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2024 Ritenuto in fatto NT NT, D'CE MO, De ON RI e CI PP hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori abilitati, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - ne ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. per aver sottratto risorse idriche pubbliche mediante allaccio diretto delle proprie utenze domestiche alla rete esterna, fatto accertato in Castellammare di Stabia in data 11 novembre 2015; in particolare, la Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva per quanto concerne NT, D'CE e CI e di equivalenza sulle medesime e sulla recidiva quanto alla De ON, così rideterminando per ciascuno la pena inflitta in primo grado;
ha inoltre concesso la sospensione condizionale della pena ad NT, D'CE e CI, subordinatamente al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ST OTTIMALE RISORSE IDRICHE SPA (GORI SPA). 1.1 motivi di ricorso sono di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari, di cui all' art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2.NT ha dedotto tre motivi, di cui il primo - fondato sui vizi sub art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. - ha lamentato che il ricorrente sarebbe stato condannato per un reato in concorso ex art. 110 cod. pen. quando l'unita immobiliare da lui occupata non sarebbe comune agli altri imputati;
il secondo - agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - si è doluto dell'affermazione di reità, in quanto gli operanti si sarebbero limitati ad accertare l'esistenza delle forniture abusive, senza acquisire prove certe della datazione dell' allacciamento e dell'attribuibilità all'imputato della condotta illecita, in ipotesi perpetrata da altri precedenti occupanti e la sentenza avrebbe prestato il fianco alla stessa lacuna motivazionale;
il terzo motivo - riferito ai medesimi vizi - si è soffermato sull'eccessività della pena, comminata senza giustificazione sui massimi edittali nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 1.3.D'CE e De ON si sono affidati a due motivi, attinenti a vizi di violazione di legge e della motivazione, di cui il primo analogo a quello di NT, con estensione della doglianza alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
ed il secondo, riservato alla De ON, poggiato sulla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati NT, CI e DE UD, posto che alla donna è stata contestata solo la recidiva aggravata - e la sentenza impugnata l'ha ritenuta meritevole di un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche - e non quella reiterata, relativa agli altri, che hanno però ottenuto il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 2 1.4.CI PP ha denunciato vizi di violazione di legge e della motivazione, l'uno relativo alla ravvisata responsabilità penale, con replica delle ragioni già dette per NT;
l'altro, invece, fondato sull'avvenuta subordinazione al risarcimento della sospensione condizionale - risarcimento peraltro non quantificato nonostante la costituzione della parte civile - perché la ricorrente non potrebbe provvedervi, vuoi perché l'obbligazione è in solido con i coimputati e condizionata al loro agire, vuoi perché la ricorrente sarebbe inserita in un programma di protezione per i collaboratori di giustizia e non avrebbe sufficienti disponibilità economiche. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati precipita nell'inammissibilità quanto ai motivi che attengono all'affermazione di responsabilità, mentre merita accoglimento, per quanto si preciserà, in relazione alle censure sul trattamento sanzionatorio. 1.11 secondo motivo della difesa NT ed il primo motivo della difesa degli imputati D'CE, De ON e CI sono generici e manifestamente infondati. Premesso che - da un lato - si versa in una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni;
e che, pertanto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); e che - dall'altro - è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12), deve essere immediatamente osservato che le ragioni esposte nel rispettivo atto di impugnazione non si confrontano con la ratio decidendi della decisione della Corte territoriale, che, con argomentazioni appropriate ed immuni da censure d'intrinseca illogicità, ha valutato che "le risultanze processuali hanno pertanto comprovato che gli imputati erano i soggetti che usufruivano della fornitura d'acqua in modo abus(vo, in quanto l'allacciamento diretto alla montante era rinvenuto all'interno della loro abitazione durante il controllo eseguito che rilevava appunto l'attacco diretto alla montante dell'acqua, realizzata senza passaggio per il misuratore (come da produzione fotografica) ed aggancio al servizio degli alloggi in loro uso. Gli imputati erano presenti al momento dell'accertamento e venivano identificati dai militari 3 all'esito della verifica dell'occupazione di fatto"; e ancora, con preciso riferimento alla connotazione protratta nel tempo dell'illecita fornitura, ha sottolineato che "risulta verificato (che) gli stessi, mediante la disponibilità di fatto dell'abitazione servita dalla conduttura, e pertanto beneficiari del profitto illecito, si identificano come autori della sottrazione continuativa della risorsa idrica ai danni dell'Ente querelante". D'altro canto, al pari della condotta di impossessamento di energia elettrica, anche il furto di acqua potabile - realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un'unità domestica - assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell'accertamento e dell'interruzione della fornitura (sez.5, n. 1324 del 27/10/2015, Di Caudo, Rv. 265850; sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501); e, sempre analogamente a quanto affermato in tema di l'urto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della c:onfigurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). I motivi sulla responsabilità deducono in definitiva un vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si D resenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19(06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 4 2.11 primo motivo del ricorso di NT non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Per un verso, la questione della attribuzione concorsuale, a suo carico, del comportamento delittuoso, rappresenta violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame e, pertanto, è geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Per altro verso, il rilievo risulta del tutto privo di pregio, poiché il consumo delle risorse idriche pubbliche, utilizzate con l'allaccio alla rete esterna, era comune e contestuale per tutte le unità dell'immobile e la configurabilità del concorso di persone nel reato non esige la prova di un accordo tra i concorrenti (ex multis, sez.6, n. 1271. del 05/12/2003, Misuraca, Rv. 228424). 3.11 terzo motivo del ricorso dell'NT e il secondo motivo del ricorso De ON colgono invece nel segno. 3.1. Quanto alle doglianze della De ON, va in primo luogo ricordato che la differente modulazione della sanzione riservata, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica in sé un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 28283; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). 3.2.Nel caso in scrutinio, tuttavia, l'inflizione alla De ON e all'NT di una pena assestata sui massimi della cornice edittale prevista per il delitto di furto semplice, sia pure con il temperamento del rispettivo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, si rivela priva di adeguato, congruo sostegno motivazionale. La sentenza di secondo grado, nel respingere il motivo di gravame che ha invocato la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.,, ha dapprima stigmatizzato "l'entità del pregiudizio economico arrecato alla società concessionaria del servizio pubblico, le modalità fraudolente della condotta e la protrazione nel tempo della condotta qualificabile di fatto come abituale e coincidente, quantomeno, con il lasso temporale intercorso tra l'inizio dell'occupazione ed il sopralluogo di PG"; ed ha rimarcato la rilevanza, ai fini della ricorrenza della recidiva aggravata in capo alla De ON, dei "precedenti specifici che rendono i fatti per cui si procede sintomatici di un maggior spessore criminale della personalità dei colpevoli"; di contro, ha riconosciuto ai due imputati le circostanze attenuanti generiche, equivalenti per la De ON e persino prevalenti per l'NT, mettendo in rilievo "il contesto in cui sono stati accertati i fatti ed il decorso temporale dal momento della consumazione alla definizione del giudizio di merito". L'apparente distonia tra gli indicatori oggetto di apprezzamento avrebbe dunque a fortiori imposto un approfondimento scrupoloso del discorso giustificativo posto a base della dosimetria della pena, comminata nel massimo per la De ON e in un'entità prossima al massimo della figura-base per l'NT, in linea con il costante indirizzo ermeneutico di legittimità, secondo il quale l'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui e 5 all'art. 133 cod. pen. , valutati e ponderati tenendo conto della funzione rieducativa , retributiva e preventiva della sanzione criminale (sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 11513 del 19/10/1995, Merra, Rv. 203011). 3.3. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso, formulato dall'NT e dalla De ON, riguardante il trattamento sanzionatorio, non riveste carattere personale e deve esserne affermato l'effetto estensivo a favore dei concorrenti nel medesimo reato, sul punto non ricorrenti, D'CE e CI, raggiunti da identico percorso espositivo di commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 587 comma 1 cod. proc. pen.. 4.1:annullamento della sentenza quanto al comune profilo del trattamento sanzionatorio assorbe la seconda ragione di doglianza della CI, pure fondata, che ha investito l'avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, la cui condanna, tuttavia, è stata pronunciata dalla Corte territoriale soltanto in forma generica. La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (sez. U n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577); tale determinazione, come puntualmente sottolineato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, si palesa vieppiù necessaria nel caso in esame, ove la decisione ha riguardato un reato di furto perpetrato in concorso, che genera un'obbligazione civilistica risarcitoria di natura solidale (art. 187 comma 2 cod. pen., artt. 2055 e 2059 cod. civ.). 52accoglinnento del ricorso, limitato al trattamento sanzionatorio, non influisce sul diritto della parte civile alla liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio di legittimità, in presenza invero della commissione di un reato in relazione al quale la domanda finalizzata al ristoro del danno sia stata accolta (ex multis, sez. 4, n. 92(18 del 15/01/2020, L., Rv. 278908). Gli imputati devono essere dunque condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degli imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel 6 resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, O O oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 07/06/2024 Il consiiÌire gestensore Il Presidente