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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8220/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_GCG_00001994587 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17598/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, sig. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno mpugnato l'atto di Equitaqlia
Gisustizia SP di intimazione al pagamento dell'importo di euro 2277 , 00 a titolo di sanzione per mancato versamento del contributo unificato relativamente al giudizio attivato peresso la Corte di appello di napoli al n. rg 1953/2023.del 22/4/2023.
Gli interessati deducono i seguenti motivi :
1) violazione art. 13 DPR n. 115/2002 ed errata determinazione del contributo unificato,in quanto esenti per aver prodoitto istanza di ammissione a gratuito patrocinio , accolta per entrambi i ricorrenti
2) difetto di motivazione;
3) responsabilità di UI ST SP per violazione dei principi di discrezionalità, logicità , ragionevoleza e buona fede .
Si è costituita in giudizio UI ST SP con atto di controdeduzioni
All'odierna udienza il ricorso è stato inroiato per la deecisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato nei sensi e per gli effetti qui di seguito indicati.
Preliminarmente va rilevato come con nota del 9/5/2025 prot. 10549 , prodotta in giudizio, la Corte di
Appello di Napoli , plesso giurisdizionale peresso cui è stata attivata la causa cui afferisce il contributo unificato ha precisato di avere in data 29/4/2025 richiesto di eliminare dalla relativa partita di credito la posizione della sig.ra Ricorrente_2 una dei due ricorrenti, in ragione dell' ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato, avvenuta prima dell'iscrizione della causa a ruolo,
Orbene da questa circostanza di fatto e di diritto si osserva come la determninazione di escldere dal pagamento del contributo la RA è avvenuta con atto successivo ( 29/4/2025 )all'emissione dell'impugnato modello D recante sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, atto notificato in data 12/2/2025, il che sta a significare che la potestà sanzionatoria posta in essere riferisce all'omesso versamento ad opera di entrambi i ricorrenti e cioè La Ricorrente_1 e Ricorrente_2 -
Ma se quest'ultima gode della esenzione per ammissione al gratuiito patrocinio è evidente che la misura della sanzione è errata perchè quantificata con riferimento ad entrambi i ricorrenti, mentre nella specie andava espunto l'importo attribuiibile alla predetta ricorrente .
E d'altra parte che l'obbligazione tributaria sia parziaria lo dimostra il fatto che l'ammministrazione procede ad espugere dall'onere di pagamento uno dei edue ricorrenti ( Ricorrente_2 ) lì dove se fosse indivisibile l'esclusione di uno dei due ricorrenti sarebbe irrilevante
Peraltro si hanno molti dubbi sulla legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato per il ricorrente Sig. La Ricorrente_1 sul rilievo che il predetto è stato ammesso al gratuito patrocinio in data
22/5/2025 e cioè successivamente alla iscrizione a ruolo della causa avvenuta in data 22/52023.
Quella dell'amministrazione è una lettura seplicisticamente formale, visto che solo in data 22/9/2023, come riferito nella memoria di costituzione l'Amministrazione competente inviava il modello C recante la richiesta di pagamento. Alla predetta ultima data la P.A. procedente ben avrebbe potuto rilevare come qualche mese prima e cioè il 22/5/2023 anche il sig. La Ricorrente_1 era stato ammesso al gratuito patrocinio . Di talchè in base ad una interpretazione sotanziale delle normativa dettata a tutela dei soggetti meritevoli di essere ammessi al gratuito patrocinio ben si sarebbe potuto addivenire a diversa determinazione .
In particolare l'Amministrazione procedente ha usato il potere sanzionatorio per omesso integrale pagamento delcontributo, mentre avrebbe dovuto tutt' al più adttare provvedimento sanzionatorio per ritardato pagamento nella misura minima dovuta al conteggio degli interessi legali ( in pratica un mese di ritardo ) .
L'importo irrogato non trova quindi una sua motivata giustificazione e la sanzione emessa e qui gravata va annullata con onere della P.A. di rimodulazione della stessa tenendo presente i criteri e i fatti intervenuti
In questi sensi e limiti il ricorso, in quanto fondato, va accolto e l'atto impugnato va annullato sia pure in parte qua.
La peculiarità della vicenda in controversia impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese fra le parti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8220/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_GCG_00001994587 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17598/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, sig. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno mpugnato l'atto di Equitaqlia
Gisustizia SP di intimazione al pagamento dell'importo di euro 2277 , 00 a titolo di sanzione per mancato versamento del contributo unificato relativamente al giudizio attivato peresso la Corte di appello di napoli al n. rg 1953/2023.del 22/4/2023.
Gli interessati deducono i seguenti motivi :
1) violazione art. 13 DPR n. 115/2002 ed errata determinazione del contributo unificato,in quanto esenti per aver prodoitto istanza di ammissione a gratuito patrocinio , accolta per entrambi i ricorrenti
2) difetto di motivazione;
3) responsabilità di UI ST SP per violazione dei principi di discrezionalità, logicità , ragionevoleza e buona fede .
Si è costituita in giudizio UI ST SP con atto di controdeduzioni
All'odierna udienza il ricorso è stato inroiato per la deecisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela fondato nei sensi e per gli effetti qui di seguito indicati.
Preliminarmente va rilevato come con nota del 9/5/2025 prot. 10549 , prodotta in giudizio, la Corte di
Appello di Napoli , plesso giurisdizionale peresso cui è stata attivata la causa cui afferisce il contributo unificato ha precisato di avere in data 29/4/2025 richiesto di eliminare dalla relativa partita di credito la posizione della sig.ra Ricorrente_2 una dei due ricorrenti, in ragione dell' ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato, avvenuta prima dell'iscrizione della causa a ruolo,
Orbene da questa circostanza di fatto e di diritto si osserva come la determninazione di escldere dal pagamento del contributo la RA è avvenuta con atto successivo ( 29/4/2025 )all'emissione dell'impugnato modello D recante sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, atto notificato in data 12/2/2025, il che sta a significare che la potestà sanzionatoria posta in essere riferisce all'omesso versamento ad opera di entrambi i ricorrenti e cioè La Ricorrente_1 e Ricorrente_2 -
Ma se quest'ultima gode della esenzione per ammissione al gratuiito patrocinio è evidente che la misura della sanzione è errata perchè quantificata con riferimento ad entrambi i ricorrenti, mentre nella specie andava espunto l'importo attribuiibile alla predetta ricorrente .
E d'altra parte che l'obbligazione tributaria sia parziaria lo dimostra il fatto che l'ammministrazione procede ad espugere dall'onere di pagamento uno dei edue ricorrenti ( Ricorrente_2 ) lì dove se fosse indivisibile l'esclusione di uno dei due ricorrenti sarebbe irrilevante
Peraltro si hanno molti dubbi sulla legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato per il ricorrente Sig. La Ricorrente_1 sul rilievo che il predetto è stato ammesso al gratuito patrocinio in data
22/5/2025 e cioè successivamente alla iscrizione a ruolo della causa avvenuta in data 22/52023.
Quella dell'amministrazione è una lettura seplicisticamente formale, visto che solo in data 22/9/2023, come riferito nella memoria di costituzione l'Amministrazione competente inviava il modello C recante la richiesta di pagamento. Alla predetta ultima data la P.A. procedente ben avrebbe potuto rilevare come qualche mese prima e cioè il 22/5/2023 anche il sig. La Ricorrente_1 era stato ammesso al gratuito patrocinio . Di talchè in base ad una interpretazione sotanziale delle normativa dettata a tutela dei soggetti meritevoli di essere ammessi al gratuito patrocinio ben si sarebbe potuto addivenire a diversa determinazione .
In particolare l'Amministrazione procedente ha usato il potere sanzionatorio per omesso integrale pagamento delcontributo, mentre avrebbe dovuto tutt' al più adttare provvedimento sanzionatorio per ritardato pagamento nella misura minima dovuta al conteggio degli interessi legali ( in pratica un mese di ritardo ) .
L'importo irrogato non trova quindi una sua motivata giustificazione e la sanzione emessa e qui gravata va annullata con onere della P.A. di rimodulazione della stessa tenendo presente i criteri e i fatti intervenuti
In questi sensi e limiti il ricorso, in quanto fondato, va accolto e l'atto impugnato va annullato sia pure in parte qua.
La peculiarità della vicenda in controversia impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Compensa le spese fra le parti.