Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21057 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, ricevuta il -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq. 150 di cui mq. 55 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila -OMISSIS- foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, in -OMISSIS- n. -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. IN DE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale rep. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha ordinato loro lo sgombero di un’area demaniale marittima di mq. 150, di cui 55 coperti occupati da un cottage adibito a residenza estiva, in quanto occupata sine titulo .
2. Premettono i ricorrenti che:
- l’area interessata fa parte dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, realizzato dalla ditta -OMISSIS- S.r.l. in forza di una licenza di costruzione rilasciata il -OMISSIS-, costituito da vari cottage e da una struttura centrale che ospitava la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la -OMISSIS-, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione gli stessi agli utenti/condomini;
- nel -OMISSIS-, a seguito del fallimento del progetto, la Capitaneria di Porto di Roma acquisiva il complesso de quo , assumendone la natura demaniale marittima, e assegnava i singoli cottage agli originari conduttori, così riconoscendone la buona fede, tramite sottoscrizione di regolari concessioni demaniali marittime, e confermando la destinazione originaria dei predetti cottage , ossia quella di residenza estiva;
- gli odierni ricorrenti occupavano l’area dal -OMISSIS- in virtù di concessione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, rinnovata più volte, da ultimo con titolo n. -OMISSIS- per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-;
- con l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/1998, la competenza sui beni demaniali marittimi veniva trasferita alle Regioni, le quali, a loro volta, subdelegavano, ex art. 42 del D. Lgs. n. 96/1999, i Comuni costieri nella gestione delle concessioni demaniali, sicché il Comune di Roma acquisiva la competenza sulle concessioni demaniali marittime di -OMISSIS-, tra le quali quelle dell’ex complesso -OMISSIS-;
- con l’approssimarsi della scadenza del titolo concessorio, i ricorrenti formalizzavano istanza di rinnovo, corrispondendo alle richieste pervenute dagli Enti competenti e versando quanto indicato sia a titolo di canone demaniale marittimo, che a titolo di addizionale regionale, che di oneri accessori;
- il Comune, tuttavia, non dava riscontro alle istanze di rinnovo, a causa dell’imperante incertezza all’epoca vigente riguardo alla procedura operativa da seguire per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime: incertezza che si dipanava solo negli anni successivi, a seguito dell’emanazione da parte della Regione Lazio della D.G.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, contenente direttiva esplicativa del procedimento di rinnovo, che confermava che i Comuni erano tenuti al rinnovo automatico delle concessioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;
- il successivo rimpallo di competenze tra Regione e Comune, protrattosi dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, determinava una paralisi amministrativa, tale da impedire la definizione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni;
- nel frattempo, il cottage veniva abusivamente occupato da terzi dal mese di maggio -OMISSIS- fino al mese di marzo -OMISSIS-, allorquando – in ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale ordinario di Roma, Sez. VI – gli occupanti abusivi rilasciavano il manufatto nella disponibilità dei ricorrenti;
- successivamente, in assenza di mancato formale rinnovo del titolo concessorio, i ricorrenti venivano coinvolti in un’indagine ispettiva, intrapresa dalla Guardia di Finanza a carico di tutti i concessionari dell’ex complesso -OMISSIS- e sfociata in un giudizio penale per presunta occupazione abusiva di area demaniale, oltreché nell’adozione di un sequestro preventivo;
- infine, il -OMISSIS- Roma Capitale notificava diffida di sgombero e, con la determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, in questa sede impugnata, ordinava lo sgombero immediato dell’area demaniale marittima e la riconsegna delle chiavi entro dieci giorni.
3. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno articolato i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto”; II. “Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/-OMISSIS-. Eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento” ; III. “Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 della legge 16.03.2001 n. 88” ; IV. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies, della legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/-OMISSIS-, convertito nella legge n. 19/2017 e dell’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018”.
4. Il -OMISSIS- si è costituita in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del ricorso.
In data -OMISSIS- la resistente Amministrazione ha depositato documenti e, in vista della discussione, con memoria del -OMISSIS-, ha insistito per il rigetto del ricorso, perché inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con atto del -OMISSIS-, parte ricorrente ha comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, atteso che “i l decorso del tempo e il perdurare dello stato di incertezza ha reso impossibile effettuare i necessari interventi manutentivi del bene che, pertanto, non è più idoneo allo scopo ”, sicché si è determinata “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ex art. 35 comma 1 lett c) c.p.a., non potendo oggi parte ricorrente conseguire alcuna utilità dalla definizione dell’odierno giudizi” .
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SS NI, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IN DE RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DE RE | SS NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.