Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 20 agosto 2025
Inammissibile
Sentenza 19 febbraio 2026
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- 1. Equa riparazione e durata dei fallimenti: la Consulta sul termine di sei anniRedazione · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01322/2026REG.PROV.COLL.
N. 07629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7629 del 2025, proposto da
Sinergy Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Catapano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giuseppe Imbergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 22 maggio 2025, n. 7089, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Catapano S.r.l. e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. IO AN e uditi per le parti gli avvocati Andrea Antonelli e Giuseppe Imbergamo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in trattazione la società Sinergy Group s.r.l. (di seguito anche solo Sinergy ) chiede la revocazione del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 22 maggio 2025, n. 7089, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza 3 gennaio 2025, n. 102, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Con quest’ultima sentenza è stato respinto il ricorso della medesima Sinergy avverso il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in data 25 giugno 2024 con cui era stata disposta l’esclusione della società dalla procedura aperta per la conclusione di accordi quadro, della durata di 48 mesi, «per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni» (lotto 6), nonché avverso il decreto 16 maggio 2024 di annullamento dell’aggiudicazione in favore di Sinergy e di risoluzione del contratto medio tempore stipulato.
1.1. - La procedura aperta era stata indetta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con bando del dicembre 2022. All’esito della gara Sinergy era stata dichiarata aggiudicataria. L’aggiudicazione è stata impugnata dalla Catapano s.r.l., seconda classificata, con ricorso accolto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 15 aprile 2024, n. 7421, per il solo motivo relativo alla valutazione di non anomalia dell’offerta. Sentenza confermata, a seguito dell’appello di Sinergy , con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8829, che ha ravvisato il difetto di istruttoria in ordine alla valutazione di anomalia, ritenendo necessaria «la riapertura della fase di verifica dell’anomalia» .
1.2. - L’amministrazione appaltante dava esecuzione alla citata sentenza del T.a.r. per il Lazio (n. 7421/2024) senza procedere alla rinnovazione della fase di verifica dell’anomalia e disponeva l’esclusione di Sinergy dalla procedura di gara, dando atto della impossibilità di fornire ulteriori chiarimenti.
1.3. - La società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione nella considerazione che occorreva procedere alla ripetizione del giudizio di anomalia, in assenza del quale l’esclusione risultava affetta da difetto di istruttorio e vizio della motivazione. Ricorso respinto con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 3 gennaio 2025, n. 102, confermata con la sentenza di cui si chiede la revocazione (Consiglio di Stato, V, n. 7089/2025), la quale ha respinto l’appello di Sinergy sull’assunto che la sentenza appellata avesse imposto unicamente la “riapertura” della fase di verifica dell’anomalia, e cioè la sola rivalutazione allo stato degli atti, senza la necessità di una «acquisizione di nuova ed ulteriore documentazione, e dunque un’integrazione dell’istruttoria, in quanto l’amministrazione, nel disporre l’esclusione della società, ha verificato la sussistenza di elementi di valutazione già di per sé idonei a dimostrare l’illogicità della valutazione di congruità dell’offerta espressa dal Rup […] non occorreva riattivare il contraddittorio (endo)procedimentale, acquisendo documenti giustificativi sopravvenuti» .
2. Resiste in giudizio la società Catapano s.r.l. chiedendo che la revocazione sia dichiarata inammissibile, quanto alla fase rescindente, e comunque infondata all’esito della eventuale fase rescissoria.
3. - Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Difesa, concludendo per l’inammissibilità della revocazione e comunque per il rigetto del ricorso.
4. – All’udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Secondo la ricorrente in revocazione, la decisione sarebbe affetta da errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c., per avere il Consiglio di Stato «supposto l’esistenza di un fatto (id est: l’esistenza di un giudicato; si veda p. 5 della Sentenza impugnata) irrimediabilmente escluso, invece, dalla lettura degli atti di causa» (p. 10 del ricorso).
5.1. - Il punto di partenza della sentenza di cui si chiede la revocazione sarebbe costituito infatti dalla «enucleazione della portata del giudicato di annullamento dell’aggiudicazione» della gara a Sinergy , come formatosi in base alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2024, n. 8829. In tale prospettiva, la sentenza impugnata avrebbe affermato «che la Prima sentenza TAR avesse imposto la riapertura del procedimento e – come se le due cose fossero sovrapponibili – che tale statuizione sarebbe stata confermata anche dalla Prima sentenza DS (pur parlando questa di ripetizione; pagg. 5-6 della Sentenza impugnata) nonché affermando espressamente come quest’ultima sentenza avrebbe richiesto (ed è questo l’errore di fatto revocatorio, come si dirà infra) la sola “riapertura della fase di verifica dell’anomalia, ma non anche la rinnovazione del subprocedimento di anomalia” (enfasi aggiunta; pag. 3 della Sentenza impugnata)» (p. 11 del ricorso); la sentenza impugnata avrebbe inoltre «confermato la Seconda sentenza TAR (rigettando, quindi, l’impugnazione della Sinergy), escludendo ancora una volta la rinnovazione del procedimento in quanto – e in questo risiede, come detto, essenzialmente il vizio di fatto revocatorio – “il giudicato si è limitato a disporre la “riapertura” [del procedimento], e cioè una sola rivalutazione allo stato degli atti” (laddove il riferimento al giudicato è alla Prima sentenza TAR come si dirà; pag. 7 della Sentenza impugnata)» (p. 11 del ricorso); infine avrebbe «effettuato una distinzione giuridica – nel silenzio della normativa di riferimento – tra riapertura (intesa quale rivalutazione allo stato degli atti) e rinnovazione (intesa quale integrale ripetizione del procedimento di valutazione nel contraddittorio con l’operatore economico)» (p. 11 del ricorso).
5.2. - Sulla scorta dei rilievi esposti ricorrerebbero tutti i presupposti dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., considerato che «dalla mera lettura degli atti del giudizio (e in particolare della Prima sentenza TAR e della Prima sentenza DS)» si evince come «la Sentenza impugnata rappresenti una realtà esterna differente da quella interna evincibile dagli atti. In specie, mentre la Sentenza impugnata ha affermato la realtà esterna = “il giudicato impone la mera riapertura del procedimento, con rivalutazione allo stato degli atti, così come emerge dalla Prima sentenza TAR”; al contrario dalla lettura degli atti di causa emerge un’altra realtà, la realtà interna = “il giudicato impone la rinnovazione del procedimento, con integrale ripetizione del procedimento di valutazione [seguendo la definizione giuridica fornita dal Consiglio di Stato nella Seconda sentenza DS oggi impugnata], così come emerge dalla Prima sentenza DS» (p. 12 del ricorso). Unica sentenza passata in giudicato, come precisa la ricorrente.
6. - Il ricorso per revocazione è inammissibile, considerato che il prospettato vizio revocatorio (che si traduce in un asserito errore nella interpretazione del giudicato) costituisce, eventualmente, un errore di diritto, ma non un errore di fatto di natura revocatoria.
6.1. - In tal senso è l’orientamento consolidato sia della giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione prima civile, 10 ottobre 2024, n. 26442, secondo cui «l'errore per travisamento del giudicato, sia esso esterno o interno, equivale a un errore di diritto e non di fatto. Il giudicato, essendo equiparato a un comando giuridico, richiede un'interpretazione che non si esaurisce in un mero giudizio di fatto, ma che deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. Pertanto, l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato rileva come errore di diritto, equiparabile al vizio del giudizio sussuntivo, e non integra gli estremi dell'errore revocatorio» ), sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo si veda Sez. IV, 6 agosto 2025, n. 6957).
6.2. - Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi da tali principi, considerato che la questione su cui si fonda l’azione di revocazione, come si evince anche dalla esposizione del contenuto del ricorso in esame, è rappresentata proprio dalla «enucleazione» - asseritamente erronea - operata dalla sentenza di cui si chiede la revocazione, «della portata del giudicato di annullamento dell’aggiudicazione» della gara a Sinergy, formatosi a seguito della sentenza dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 15 aprile 2024, n. 7421 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8829).
6.3. - Ne deriva come conseguenza che il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
7. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Sinegy Group s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Catapano s.r.l. e del Ministero della Difesa, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
IO AN, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | AN IN |
IL SEGRETARIO