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Sentenza 7 febbraio 2026
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2010/2026
Depositata il 07/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
ZI IN, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9450/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18640/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 12/5/2025 e depositato il 20/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. PF TF501EN03388-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2018.
2. Con il predetto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, confermando - anche all'esito della lettura delle osservazioni formulate contro lo schema d'atto - i rilievi esposti in quest'ultimo, aveva rilevato che:
«a) in data 11/06/2019, la Guardia di Finanza - II Gruppo Tutela Entrate di Napoli – 1 Nominativo_1 ed Nominativo_2, concludeva una verifica fiscale nei confronti della società “Società_5 srl” CF. e P. IVA P.IVA_1, con riferimento al periodo 01.01.2016/11.03.2019;
b) in data 15/06/2022, la Guardia di Finanza - Società_2 - concludeva una verifica fiscale nei confronti del sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] CF. CF_Ricorrente_1riodo 01.01.2016/11.03.2019;
c) il signor Ricorrente_1, in qualità di socio occulto e co-amministratore di fatto, è stato considerato sodale attivo di un articolato disegno criminoso volto all'attuazione di una frode fiscale ai fini Iva attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di diverse società aventi natura di mere “cartiere”;
Tutto ciò premesso si procede, ai sensi dell'art.41 del DPR 600/73, dell'art.50 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 1 del D. Lgs 360/98
(rispettivamente ai fini dell'Irpef, dell'Addizionale Regionale e dell'Addizionale Comunale) ad accertare il reddito attribuibile al sig. Ricorrente_1, derivante dai proventi illeciti percepiti nell'anno 2018 per un totale pari ad € 811.676,287»,
e ciò sul presupposto che
«La GdF, ha eseguito un'articolata indagine di polizia giudiziaria, accertando un riciclaggio internazionale di denaro, quantificato in oltre venti milioni di euro, che ha visto coinvolte diverse persone fisiche e giuridiche;
gli esiti dell'attività sono stati riassunti nel procedimento penale n. 16582/20 radicato presso la Procura della Repubblica di Napoli nord;
nell'ambito della citata attività delegata di polizia giudiziaria il sig. Ricorrente_1, unitamente ad altri soggetti, è indagato per il reato di cui agli artt., 512 c.p., 648 ter Cc.p. e 3 lett. a) della Legge n.146 del 16.03.2006. L'attività esperita dalla GdF di Formia è connessa ad una precedente indagine condotta dalla GdF di Napoli, che ha rilevato un'articolata frode fiscale, all'esito della quale gli amministratori di fatto e di diritto delle società coinvolte (“Società_3 srl”, “Società_5 srl” e ”“Charme & Società_4 srl”), sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere. Le suddette società sono risultate coinvolte a pieno titolo in una frode fiscale all'Iva, attuata attraverso la costituzione e la gestione di diverse società partenopee, le quali, legalmente amministrate da soggetti risultati meri “prestanome”, sui quali far ricadere ogni tipo di responsabilità.
Gli amministratori di fatto di tali società sono stati identificati in: Nominativo_3, Ricorrente_1, Nominativo_4
, Nominativo_5 e Nominativo_6, tutti da considerarsi soci occulti e co-amministratori di fatto.
Viste, le considerazioni del Gip del Tribunale di Napoli nord, che ha ritenuto che “le condotte di riciclaggio siano andate a vantaggio dell'associazione a delinquere già oggetto dei procedimenti penali incardinati presso il Tribunale di Napoli finalizzata alla commissione di reati di più delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ed evasione delle imposte;
Constatato, che è emersa l'intermediazione del sig. Nominativo_7 rispetto ai reali beneficiari delle condotte di riciclaggio, da lui soprannominati i “grandi capi” i quali non possono non identificarsi con gli amministratori di fatto delle società oggetto degli spostamenti di capitali all''estero e, cioè, i sig.ri Nominativo_4
, Nominativo_3, Ricorrente_1 francesco, Nominativo_5 (vedi pag.11 e 12 del pvc).
Si ritiene, pertanto, che il sig. Ricorrente_1 , quale amministratore di fatto delle società coinvolte nell'articolata frode fiscale all'Iva, abbia beneficiato dei proventi riciclati derivanti dai delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nonché dell'evasione delle imposte, commutato in “reddito diverso” dell'amministratore di fatto.
Per le argomentazioni enunciate il sig. Ricorrente_1, unitamente agli altri amministratori di fatto, ha percepito, per l'anno d'imposta 2018, un ulteriore provento illecito-reddito diverso, quantificabile in
€ 8.116.762,87 pari alla differenza tra parte dei proventi illeciti oggetto di riciclaggio acclarati all'esito delle indagini cui al p.p. n.16582/20 (€ 13.427.086,00) ed il provento illecito già oggetto di recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (€ 5.310.323,13). L'importo complessivo, suddiviso in parti uguali, nell'anno 2018 viene contestato in quota-parte (1/5 del provento illecito determinato) al sig. Ricorrente_1, come di seguito riportato: vale a dire nella quinta parte di € 4.058.381,43, e dunque in € 811.676,28.
Per le argomentazioni sopra enunciate e motivate, dunque, quest'Ufficio procede, per l'anno d'imposta 2018, al recupero (ai fini Irpef e delle relative Addizionali), del reddito attribuito al signor Ricorrente_1 pari ad
€ 811.676,287».
3. Contro quest'avviso di accertamento il Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte con il ricorso indicato in precedenza, esponendo anzitutto che l'Agenzia delle Entrate, nonostante quanto rappresentatole contro lo schema d'atto, aveva del tutto glissato sui precedenti favorevoli al ricorrente relativi ad altre annualità («per l'avviso di accertamento n. TF501AO03685/2020 anno d'imposta 2015, la parte allegava la Sentenza n. 10797/2022 della C.G.T. di 1° grado di Napoli e la Sentenza n. 1192/2024 della C.G.T: di 2° grado della Campania, entrambe favorevoli al contribuente;
2) per l'avviso di accertamento n. TF501EN01470/2022 anno d'imposta
2016, la parte allegava la Sentenza n. 7353/2023 della C.G.T. di 1° grado di Napoli, favorevole alla parte;
3) per l'avviso di accertamento n. TF501EN01470/2023 anno d'imposta 2017, la parte non allegava la sentenza favorevole al contribuente emessa dalla C.G.T. di Napoli») e facendo valere i seguenti motivi d'impugnazione.
1) ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PROVENTI ILLECITI.
Il ricorrente evidenzia che «La Guardia di Finanza - Società_2 con il PVC (Stralcio PVC, all.to n. 4) - giunge a tali illegittime conclusioni, ovvero che il Ricorrente_1 è amministratore di fatto delle società indicate, non sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli già accertati ed oggetto di contestazione ma riportandosi (cfr.
a pagina 10/11 del PVC) a conclusioni del GIP del Tribunale di Napoli Nord indicati a pag. 115 della misura cautelare» e di seguito ne riporta il contenuto. Quindi osserva: «In primo luogo, si contesta il differente periodo di riferimento degli anni accertati rispetto al periodo delle intercettazioni audio dei Whapp. Infatti, gli anni oggetto di indagine e i bonifici contestati sono stati effettuati negli anni 2018/2019 mentre i whapp audio fanno riferimento all'anno 2020 e, quindi, non collegabili. Ci si chiede come un whapp del 2020 possa essere collegato a bonifici effettuati nell'anno 2018/2019. Ma l'aspetto da porre in evidenza è nella circostanza di individuare gli elementi attraverso i quali viene collegato il Ricorrente_1 ai soggetti che nell'audio vengono indicati
“I GROSSI CAPI” o IL GRANDE CAPO”. La Guardia di Finanza e il GIP non precisa questi elementi determinando la palese illegittimità della figura di amministratore di fatto attribuita al Ricorrente_1. Anche i PVC, ai quali la Guardia di Finanza – Società_2 - fa riferimenti, non indicano ovvero individuano ulteriori elementi gravi per attribuire al Ricorrente_1 tale qualità di amministratore di fatto. PVC emessi nei confronti della Max e della Società_1 S.r.l. che sono stati considerati delle CTP e CTR di Napoli investite l'onere di esaminarli, scarni e non sufficienti».
Nessuno degli elementi richiamati nell'avviso di accertamento ha, secondo il ricorrente, la benché minima attinenza con la società Società_3 s.r.l. in liquidazione. L'affermazione “gestiva unitamente ad altre persone partecipi dell'associazione, le società Saf, Società_8, Charme and Società_4, Faschino Sport and Fascio, Società_3” è del tutto apodittica non essendo seguita da alcuna argomentazione idonea ad estrinsecare il ragionamento seguito dall'Agenzia nella formazione del suo convincimento. Dall'esame del PVC si può constatare che unici elementi attraverso i quali la GDF giunge alla conclusione che il Ricorrente_1 è amministratore di fatto sono: - Aver fittato un capannone alla Società_5 in data 01/02/2017 non in prima persona ma perché legale rappresentante della Associazione_3 SRL. Dalla conversazione riportate nel PVC non si evince che il Ricorrente_1 parla in nome e per conto della Società_5.
Sono inoltre numerose le sentenze favorevoli al ricorrente in relazione al ruolo pretesamente svolto nell'ambito della Società_1 S.R.L.
Quanto, poi, all'illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della Società_4
S.R.L., il ricorrente evidenzia che i verbalizzanti non sono mai giunti alla conclusione che egli ne fosse l'amministratore di fatto, ed anzi le indagini si concludono attribuendogli la qualità di amministratore di fatto della Società_1 S.R.L.
Va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 del Codice civile postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società.
In merito alla illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della MAX DISTRIBUTION s.r.
l., si precisa: L'Agenzia delle Entrate attribuisce al ricorrente tale qualità solo sulla base di quanto contento in poche righe del PVC (stralcio PVC pag. 14/15, all.to n. 9) e sulla base di intercettazioni telefoniche (stralcio
PVC pag. 30/31, all.to n. 10) da ritenersi insufficienti al fine di attribuire al ricorrente la qualità di amministratore di fatto.
In merito alla illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della Società_5 S.r.l., si precisa: Attraverso un esame del PVC si può constatare che unici elementi attraverso i quali l'AF giunge alla conclusione che il ricorrente è amministratore di fatto sono: - Aver fittato un capannone alla
Società_5 in data 01/02/2017 non in prima persona ma perché socio della Associazione_3
conversazione non si evince che il ricorrente parla in nome e per conto della Società_5. La confusione nasce dal fatto che il ricorrente viene considerato amministratore di fatto di più società, ma andando ad estrapolare i singoli elementi per ogni singola società si può constatare che gli stessi risultano privi di quella prova, grave, precisa e concordate, necessaria per attribuirgli tale illegittima qualifica di amministratore di fatto.
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI DIMOSTRAZIONE IN MERITO
AI PROVENTI ILLECITI NELLA SFERA PERSONALE DEL RICORRENTE, per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), dell'art. 14, comma4, della L. n. 537 del
1993, nonché dell'art. 26, comma 34-bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.
L'Agenzia delle Entrate non ha mai dimostrato che i proventi illeciti sono entrati nella sfera patrimoniale del ricorrente, sì da determinare in capo allo stesso un aumento di ricchezza, sia pure soltanto momentaneo, essendo direttamente confluite da società a società, ma mai nella sfera personale del ricorrente. Il presupposto impositivo si realizza nell'istante in cui i ricavi illeciti sono acquisiti ed entrano nella disponibilità dall'interessato. Gli eventuali proventi illeciti non sono entrati nella sfera personale del ricorrente nell'anno
2018. La G. di F. con il PVC e l'Agenzia delle Entrate cristallizzano alcune date nel corso dell'anno 2018, ovvero quelle in cui la MAX, la SPORT e la CHARME hanno bonificato delle somme alla Società_9
S.r.l. e la Società_10 S.r.l., società queste ultime non riconducibili al ricorrente, che a loro volta hanno bonificato alle società Società_8 Ltd, Società_7 Ltd e Società_7 Ltd, anche queste non riconducibili al ricorrente. Pertanto, non si comprende il ragionamento adottato dall'Ufficio per individuare il momento in cui i proventi illeciti sono entrati nella sfera patrimoniale del Sig. Ricorrente_1.
Ha aggiunto che come risulta dal PVC che vi è stata anche la confisca dei beni, il che esclude la computabilità dei pretesi occulti guadagni in termini di redditi.
3. DECADENZA DELLA PRETESA ERARIALE.
Nella fattispecie in esame, il periodo d'imposta rilevante non può essere l'anno 2018, giacché l'Agenzia non dimostra che si tratta dell'anno in cui i proventi illeciti sono entrati nella sfera di disponibilità del contribuente: il possesso fiscalmente rilevante si configura nel momento in cui i proventi illeciti sono confluiti sui conti correnti bancari intestati allo stesso contribuente che nel caso “de quo” non è stato individuato. Tale elemento non è stato individuato dall'Agenzia delle Entrate e se proprio si vuole individuare sarebbe da ricercare nelle annualità pregresse per i periodi di imposta oggetto di accertamento di cui alle sentenze depositate, favorevoli al ricorrente, e ad oggi non più accertabili.
Questo si evince chiaramente dallo stesso ragionamento usato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento in oggetto nel punto in cui attribuisce una competenza pregressa per i proventi oggetto di altri accertamenti e non potendo più emettere accertamenti per le stesse annualità perché orami decaduto individua questa nuova pretesa nell'anno 2018 (primo anno non oggetto di decadenza) rapportandolo ad alcuni bonifici a società e soggetti estranei al ricorrente (cfr. pagina 7 avviso di accertamento “Per le argomentazioni enunciate il sig. Ricorrente_1 Franesco, unitamente agli altri amministratori di fatto, ha percepito, per l'anno d'imposta 2018, un ulteriore provento illecito-reddito diverso, quantificabile in € 8.116.762,87 pari alla differenza tra parte dei proventi illeciti oggetto di riciclaggio acclarati all'esito delle indagini cui al p.p. n.16582/20 (€ 13.427.086,00) ed il provento illecito già oggetto di recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
(€ 5.310.323,13).”)
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita l'accoglimento.
4. Esaminando i primi due motivi congiuntamente perché, nei termini che si preciseranno, tra loro connessi, occorre evidenziare che i numerosissimi processi generati dall'impugnazione, da parte non solo del Ricorrente_1 ma anche dei suoi presunti sodali, degli altrettanto numerosi avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle attività, ritenute elusive della disciplina tributaria in materia di IVA, condotte dalle numerose società che ai predetti sono state ricondotte dall'Ufficio, hanno avuto, sinora, andamento ed esiti non univoci.
Se da un punto di vista statistico le pronunce favorevoli al Ricorrente_1, quanto meno in relazione al riconoscimento della sua veste di amministratore di fatto delle diverse società (in particolare, della Società_3 S.R. L., della Società_1 S.R.L. e della Charme & Società_4 S.R.L.), che la polizia tributaria e l'Agenzia reputano partecipi del sistema/sodalizio creato, paiono prevalenti, dall'altro lato non può mancarsi di sottolineare che gli argomenti addotti dall'Agenzia, anche a supporto dell'avviso di accertamento qui impugnato, non paiono del tutto privi di valenza indiziaria. Su quest'ultimo punto, occorre sottolineare che, come ricordato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni, la
Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 1073/22/2025, ha, accogliendo l'appello dell'Agenzia, affermato, in riferimento al ruolo da questi svolto nelle attività della Società_1 S.R.L., che, posto che la figura di amministratore di fatto di una società, attribuita dall'Agenzia al Ricorrente_1, ricorre allorché si tratti di «soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, svolge in modo continuativo l'attività gestoria ed esercita i poteri relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto. L'esercizio non deve riguardare tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività di gestione della società, svolta in modo non occasionale», dagli elementi emergenti dal materiale d'indagine raccolto dalla Gdf risultava che il Ricorrente_1 avesse effettivamente ricoperto questo ruolo, e ciò perché: a) «Nominativo_9, legale rappresentante della società, era un mero prestanome, non avendo ella alcuna competenza specifica nel settore commerciale nel quale operava la società. Come risulta dal processo verbale di constatazione, il ruolo di amministratore di fatto della società verificata era rivestito in primo luogo da Nominativo_4, formalmente inquadrato come dipendente;
a questi si erano aggiunte altre persone, tra le quali Ricorrente_1, dipendente della Charme and Società_4 Fashion, altra società che faceva parte della galassia creata per realizzare le frodi fiscali;
b) «l'incrocio tra dipendenti, legali rappresentanti e interconnessioni operative, e la riconducibilità di tutte le società coinvolte al gruppo di persone, tra le quali v'era anche il Ricorrente_1»; c) «il ruolo di amministratore di fatto di Ricorrente_1, ad avviso di questa commissione, si ricava in maniera univoca da una pluralità di elementi: ha prestato garanzie personali per obbligazioni contratte dalla Charme and Società_4, cosa che confligge con la posizione di mero dipendente;
ha stipulato alcuni contratti di locazione di immobili di proprietà sua o della srl Associazione_3 , della quale, unitamente a Nominativo_3, era unico socio a dimostrazione della comunanza di interessi e del ruolo che non era quello di semplice dipendente di una singola società»; d) il ricorrente aveva inoltre gestito, «unitamente ad altre persone partecipi dell'associazione, le società Saf, Società_8, Charme and Società_4, Faschino Sport and Fascio, Società_3 . Per quanto concerne le intercettazioni, è pur vero che, come ribadito dalla difesa del contribuente nel corso della discussione orale, esse sono state effettuate in epoca successiva all'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, tuttavia il loro contenuto è rilevante per provare l'esistenza della cointeressenza e dei rapporti del Ricorrente_1 con gli altri soggetti, rapporti che riguardavano la gestione delle società e che, pertanto, risalivano ad epoca antecedente alla captazione, quindi può affermarsi che quei rapporti esistevano anche nel 2014
»; e) dalle conversazioni intercettate, in particolare conversazione nr 80 intercettata il 27 giugno 2017 sull'utenza in uso a Nominativo_3, «emerge una interscambiabilità di ruoli tra Nominativo_3 e Ricorrente_1 nella gestione delle società in quanto clienti e fornitori, per la risoluzione di problemi commerciali, si rivolgevano indifferentemente all'uno e all'altro»; idem «dalla conversazione 4805 intercettata il 14 luglio 2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 nel corso della quale questi parla con il Nominativo_3 sul prezzo da praticare per la vendita delle scarpe» e dalla «conversazione n. 6550 intercettata il 21.7.2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 nel corso della quale, parlando con Nominativo_3 sulla errata composizione di scarpe messe in vendita, utilizza espressioni dalle quali si desume che essi erano i responsabili del magazzino - "teniamo i colori che abbiamo portato
… ci dobbiamo fare il pacchetto”» nonché «dalla conversazione n. 6669 intercettata il 21.7.2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 ( cfr. pag. 29 pvc ) nel corso della quale questi discute con tale Nominativo_10 su una iniziativa commerciale presa senza il suo consenso e gli dice: “che vuoi fare, non vuoi venire a faticare più", frase che prova che aveva il potere di licenziare i dipendenti» ed inoltre «dalla conversazione n. 1154 intercettata il 6 luglio 2017 sull'utenza in uso a Nominativo_3 dalla quale emerge una gestione comune del magazzino, in quanto il Nominativo_3, parlando con una donna interessata all'acquisto di scarpe, fa riferimento ad una serie di persone, tra le quali tale Ricorrente_1, identificabile nel Ricorrente_1, dicendole che hanno la possibilità di fornire in tempi brevi le scarpe alle quali era interessata».
Senonché, la conclusione che da questi elementi trae l'Agenzia, anche con il conforto dell'esito favorevole di quel giudizio d'appello, non è condivisa da questo Collegio, e ciò per le seguenti concomitanti ragioni.
Innanzitutto deve escludersi che da questi elementi emerga in maniera evidente il ruolo del Ricorrente_1 in quella specifica società, ruolo che, per poter essere definito di gestione ed essere ricondotto alla figura dell'amministratore di fatto, avrebbe necessitato della dimostrazione del compimento di scelte gestorie ed amministrative in senso stretto, relative in altri termini all'effettivo indirizzo dell'attività d'impresa (attività commerciale nel campo dell'abbigliamento) in riferimento alle principali opzioni per essa funzionali, quali l'individuazione dei fornitori e l'organizzazione complessiva dell'impresa.
In secondo luogo, ancor meno gravi e concordanti sono i ripercorsi elementi se esaminati in funzione della dimostrazione dello svolgimento di un ruolo apicale in relazione non solo alla singola società ma anche rispetto alle numerose altre.
In terzo luogo, non può mancare la considerazione che nell'avviso di accertamento per cui è causa l'Agenzia, sviluppando gli addebiti mossi al ricorrente ed ai suoi ritenuti sodali, attribuisce al Ricorrente_1 un ruolo non solo di amministratore di fatto ma anche di socio occulto di tutte le società coinvolte nelle condotte illecite, il che
è funzionale all'evoluzione della nuovamente configurata responsabilità tributaria del Ricorrente_1, che della congerie delle elusioni/evasioni commesse dalle società dovrebbe rispondere non più solo sotto il profilo sanzionatorio derivante dal ruolo gestorio ma soprattutto perché occulto (socio) percettore dei redditi derivanti dalle predette violazioni. Tuttavia, quest'ulteriore passaggio deduttivo (da amministratore di fatto anche a socio occulto) poggia sui medesimi indici probatori utilizzati ed evidenziati per l'originario addebito ed essi appaiono, come rispetto a quest'ultimo, deboli e non univoci, risultando affidati esclusivamente al dato logico secondo cui l'interesse al compimento delle evidenziate condotte non potrebbe che identificarsi nella sottostante titolarità della condizione di partecipe del vincolo sociale, il che di per sé necessiterebbe della dimostrazione, che invece sembra mancare e comunque non è illustrata né argomentata, dell'estraneità e del disinteresse al vincolo sociale dei soci palesi e dell'effettuazione da parte del Ricorrente_1, nonché dagli altri soci occulti, dei conferimenti dovuti dal socio alla società, peraltro in riferimento a tutte le società coinvolte.
Così definita l'analisi dell'avviso di accertamento quanto alla concreta configurabilità in capo al Ricorrente_1 del duplice ruolo ascrittogli dall'Agenzia, deve ora rilevarsi che ancor meno solidi sono gli argomenti su cui quell'avviso si fonda in riferimento al rilievo contestato con il secondo motivo di ricorso, con la conseguenza che, ove pure l'esame del primo motivo avesse potuto condurre –per l'obiettiva equivocità degli indizi repertati – ad un suo rigetto, l'annullamento dell'atto impugnato dovrebbe comunque pronunciarsi in accoglimento del motivo ora in rassegna.
Ed infatti, se da un canto l'Agenzia ricostruisce l'illecito dirottamento, in favore del ricorrente, delle risorse finanziarie corrispondenti alle imposte non pagate nei passaggi consistiti in: a) alcuni bonifici effettuati dalle diverse società interessate verso altra società; b) società che a sua volta le avrebbe girate ad altre con sede all'estero; c) che a loro volta le avrebbero, essendo tutte gestite e/o controllate da tale Nominativo_7 quale referente oltre confine del sodalizio criminoso, distribuite tra i cinque soci occulti ed amministratori di fatto, dall'altro deve rilevarsi che in nessuno di questi passaggi, meno che mai nell'ultimo, che è peraltro solo supposto dall'Agenzia, risulta dimostrato il coinvolgimento del Ricorrente_1, con la conseguenza che in suo favore opera l'affermazione, più volte ripetuta dai giudici di legittimità, secondo cui «i proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi (cfr. Cass. n. 25684/2021, Cass. n. 4778/2021, Cass. n. 27357/2019)» laddove, tuttavia, sia stato accertato «che i detti proventi erano stati acquisiti, anche solo per breve tempo, al patrimonio del contribuente» (cfr., per entrambe le citazioni, Cass. n. 23288 del 2024).
In mancanza di questa prova, non surrogabile da una mera supposizione logica priva di qualsiasi riscontro se non probatorio quanto meno di carattere indiziario, l'addebito dev'essere giudicato non sostenibile.
6. Quanto alle spese del processo, è avviso del collegio che ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni, consistenti negli alterni esiti del pregresso contenzioso e nell'evidenziata non univocità degli elementi indiziari, che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 10/10/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 07/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
ZI IN, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9450/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03388-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18640/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 12/5/2025 e depositato il 20/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. PF TF501EN03388-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2018.
2. Con il predetto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, confermando - anche all'esito della lettura delle osservazioni formulate contro lo schema d'atto - i rilievi esposti in quest'ultimo, aveva rilevato che:
«a) in data 11/06/2019, la Guardia di Finanza - II Gruppo Tutela Entrate di Napoli – 1 Nominativo_1 ed Nominativo_2, concludeva una verifica fiscale nei confronti della società “Società_5 srl” CF. e P. IVA P.IVA_1, con riferimento al periodo 01.01.2016/11.03.2019;
b) in data 15/06/2022, la Guardia di Finanza - Società_2 - concludeva una verifica fiscale nei confronti del sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] CF. CF_Ricorrente_1riodo 01.01.2016/11.03.2019;
c) il signor Ricorrente_1, in qualità di socio occulto e co-amministratore di fatto, è stato considerato sodale attivo di un articolato disegno criminoso volto all'attuazione di una frode fiscale ai fini Iva attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di diverse società aventi natura di mere “cartiere”;
Tutto ciò premesso si procede, ai sensi dell'art.41 del DPR 600/73, dell'art.50 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 1 del D. Lgs 360/98
(rispettivamente ai fini dell'Irpef, dell'Addizionale Regionale e dell'Addizionale Comunale) ad accertare il reddito attribuibile al sig. Ricorrente_1, derivante dai proventi illeciti percepiti nell'anno 2018 per un totale pari ad € 811.676,287»,
e ciò sul presupposto che
«La GdF, ha eseguito un'articolata indagine di polizia giudiziaria, accertando un riciclaggio internazionale di denaro, quantificato in oltre venti milioni di euro, che ha visto coinvolte diverse persone fisiche e giuridiche;
gli esiti dell'attività sono stati riassunti nel procedimento penale n. 16582/20 radicato presso la Procura della Repubblica di Napoli nord;
nell'ambito della citata attività delegata di polizia giudiziaria il sig. Ricorrente_1, unitamente ad altri soggetti, è indagato per il reato di cui agli artt., 512 c.p., 648 ter Cc.p. e 3 lett. a) della Legge n.146 del 16.03.2006. L'attività esperita dalla GdF di Formia è connessa ad una precedente indagine condotta dalla GdF di Napoli, che ha rilevato un'articolata frode fiscale, all'esito della quale gli amministratori di fatto e di diritto delle società coinvolte (“Società_3 srl”, “Società_5 srl” e ”“Charme & Società_4 srl”), sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere. Le suddette società sono risultate coinvolte a pieno titolo in una frode fiscale all'Iva, attuata attraverso la costituzione e la gestione di diverse società partenopee, le quali, legalmente amministrate da soggetti risultati meri “prestanome”, sui quali far ricadere ogni tipo di responsabilità.
Gli amministratori di fatto di tali società sono stati identificati in: Nominativo_3, Ricorrente_1, Nominativo_4
, Nominativo_5 e Nominativo_6, tutti da considerarsi soci occulti e co-amministratori di fatto.
Viste, le considerazioni del Gip del Tribunale di Napoli nord, che ha ritenuto che “le condotte di riciclaggio siano andate a vantaggio dell'associazione a delinquere già oggetto dei procedimenti penali incardinati presso il Tribunale di Napoli finalizzata alla commissione di reati di più delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ed evasione delle imposte;
Constatato, che è emersa l'intermediazione del sig. Nominativo_7 rispetto ai reali beneficiari delle condotte di riciclaggio, da lui soprannominati i “grandi capi” i quali non possono non identificarsi con gli amministratori di fatto delle società oggetto degli spostamenti di capitali all''estero e, cioè, i sig.ri Nominativo_4
, Nominativo_3, Ricorrente_1 francesco, Nominativo_5 (vedi pag.11 e 12 del pvc).
Si ritiene, pertanto, che il sig. Ricorrente_1 , quale amministratore di fatto delle società coinvolte nell'articolata frode fiscale all'Iva, abbia beneficiato dei proventi riciclati derivanti dai delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nonché dell'evasione delle imposte, commutato in “reddito diverso” dell'amministratore di fatto.
Per le argomentazioni enunciate il sig. Ricorrente_1, unitamente agli altri amministratori di fatto, ha percepito, per l'anno d'imposta 2018, un ulteriore provento illecito-reddito diverso, quantificabile in
€ 8.116.762,87 pari alla differenza tra parte dei proventi illeciti oggetto di riciclaggio acclarati all'esito delle indagini cui al p.p. n.16582/20 (€ 13.427.086,00) ed il provento illecito già oggetto di recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (€ 5.310.323,13). L'importo complessivo, suddiviso in parti uguali, nell'anno 2018 viene contestato in quota-parte (1/5 del provento illecito determinato) al sig. Ricorrente_1, come di seguito riportato: vale a dire nella quinta parte di € 4.058.381,43, e dunque in € 811.676,28.
Per le argomentazioni sopra enunciate e motivate, dunque, quest'Ufficio procede, per l'anno d'imposta 2018, al recupero (ai fini Irpef e delle relative Addizionali), del reddito attribuito al signor Ricorrente_1 pari ad
€ 811.676,287».
3. Contro quest'avviso di accertamento il Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte con il ricorso indicato in precedenza, esponendo anzitutto che l'Agenzia delle Entrate, nonostante quanto rappresentatole contro lo schema d'atto, aveva del tutto glissato sui precedenti favorevoli al ricorrente relativi ad altre annualità («per l'avviso di accertamento n. TF501AO03685/2020 anno d'imposta 2015, la parte allegava la Sentenza n. 10797/2022 della C.G.T. di 1° grado di Napoli e la Sentenza n. 1192/2024 della C.G.T: di 2° grado della Campania, entrambe favorevoli al contribuente;
2) per l'avviso di accertamento n. TF501EN01470/2022 anno d'imposta
2016, la parte allegava la Sentenza n. 7353/2023 della C.G.T. di 1° grado di Napoli, favorevole alla parte;
3) per l'avviso di accertamento n. TF501EN01470/2023 anno d'imposta 2017, la parte non allegava la sentenza favorevole al contribuente emessa dalla C.G.T. di Napoli») e facendo valere i seguenti motivi d'impugnazione.
1) ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PROVENTI ILLECITI.
Il ricorrente evidenzia che «La Guardia di Finanza - Società_2 con il PVC (Stralcio PVC, all.to n. 4) - giunge a tali illegittime conclusioni, ovvero che il Ricorrente_1 è amministratore di fatto delle società indicate, non sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli già accertati ed oggetto di contestazione ma riportandosi (cfr.
a pagina 10/11 del PVC) a conclusioni del GIP del Tribunale di Napoli Nord indicati a pag. 115 della misura cautelare» e di seguito ne riporta il contenuto. Quindi osserva: «In primo luogo, si contesta il differente periodo di riferimento degli anni accertati rispetto al periodo delle intercettazioni audio dei Whapp. Infatti, gli anni oggetto di indagine e i bonifici contestati sono stati effettuati negli anni 2018/2019 mentre i whapp audio fanno riferimento all'anno 2020 e, quindi, non collegabili. Ci si chiede come un whapp del 2020 possa essere collegato a bonifici effettuati nell'anno 2018/2019. Ma l'aspetto da porre in evidenza è nella circostanza di individuare gli elementi attraverso i quali viene collegato il Ricorrente_1 ai soggetti che nell'audio vengono indicati
“I GROSSI CAPI” o IL GRANDE CAPO”. La Guardia di Finanza e il GIP non precisa questi elementi determinando la palese illegittimità della figura di amministratore di fatto attribuita al Ricorrente_1. Anche i PVC, ai quali la Guardia di Finanza – Società_2 - fa riferimenti, non indicano ovvero individuano ulteriori elementi gravi per attribuire al Ricorrente_1 tale qualità di amministratore di fatto. PVC emessi nei confronti della Max e della Società_1 S.r.l. che sono stati considerati delle CTP e CTR di Napoli investite l'onere di esaminarli, scarni e non sufficienti».
Nessuno degli elementi richiamati nell'avviso di accertamento ha, secondo il ricorrente, la benché minima attinenza con la società Società_3 s.r.l. in liquidazione. L'affermazione “gestiva unitamente ad altre persone partecipi dell'associazione, le società Saf, Società_8, Charme and Società_4, Faschino Sport and Fascio, Società_3” è del tutto apodittica non essendo seguita da alcuna argomentazione idonea ad estrinsecare il ragionamento seguito dall'Agenzia nella formazione del suo convincimento. Dall'esame del PVC si può constatare che unici elementi attraverso i quali la GDF giunge alla conclusione che il Ricorrente_1 è amministratore di fatto sono: - Aver fittato un capannone alla Società_5 in data 01/02/2017 non in prima persona ma perché legale rappresentante della Associazione_3 SRL. Dalla conversazione riportate nel PVC non si evince che il Ricorrente_1 parla in nome e per conto della Società_5.
Sono inoltre numerose le sentenze favorevoli al ricorrente in relazione al ruolo pretesamente svolto nell'ambito della Società_1 S.R.L.
Quanto, poi, all'illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della Società_4
S.R.L., il ricorrente evidenzia che i verbalizzanti non sono mai giunti alla conclusione che egli ne fosse l'amministratore di fatto, ed anzi le indagini si concludono attribuendogli la qualità di amministratore di fatto della Società_1 S.R.L.
Va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 del Codice civile postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società.
In merito alla illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della MAX DISTRIBUTION s.r.
l., si precisa: L'Agenzia delle Entrate attribuisce al ricorrente tale qualità solo sulla base di quanto contento in poche righe del PVC (stralcio PVC pag. 14/15, all.to n. 9) e sulla base di intercettazioni telefoniche (stralcio
PVC pag. 30/31, all.to n. 10) da ritenersi insufficienti al fine di attribuire al ricorrente la qualità di amministratore di fatto.
In merito alla illegittima attribuzione della “qualità di amministratore di fatto” della Società_5 S.r.l., si precisa: Attraverso un esame del PVC si può constatare che unici elementi attraverso i quali l'AF giunge alla conclusione che il ricorrente è amministratore di fatto sono: - Aver fittato un capannone alla
Società_5 in data 01/02/2017 non in prima persona ma perché socio della Associazione_3
conversazione non si evince che il ricorrente parla in nome e per conto della Società_5. La confusione nasce dal fatto che il ricorrente viene considerato amministratore di fatto di più società, ma andando ad estrapolare i singoli elementi per ogni singola società si può constatare che gli stessi risultano privi di quella prova, grave, precisa e concordate, necessaria per attribuirgli tale illegittima qualifica di amministratore di fatto.
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI DIMOSTRAZIONE IN MERITO
AI PROVENTI ILLECITI NELLA SFERA PERSONALE DEL RICORRENTE, per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), dell'art. 14, comma4, della L. n. 537 del
1993, nonché dell'art. 26, comma 34-bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.
L'Agenzia delle Entrate non ha mai dimostrato che i proventi illeciti sono entrati nella sfera patrimoniale del ricorrente, sì da determinare in capo allo stesso un aumento di ricchezza, sia pure soltanto momentaneo, essendo direttamente confluite da società a società, ma mai nella sfera personale del ricorrente. Il presupposto impositivo si realizza nell'istante in cui i ricavi illeciti sono acquisiti ed entrano nella disponibilità dall'interessato. Gli eventuali proventi illeciti non sono entrati nella sfera personale del ricorrente nell'anno
2018. La G. di F. con il PVC e l'Agenzia delle Entrate cristallizzano alcune date nel corso dell'anno 2018, ovvero quelle in cui la MAX, la SPORT e la CHARME hanno bonificato delle somme alla Società_9
S.r.l. e la Società_10 S.r.l., società queste ultime non riconducibili al ricorrente, che a loro volta hanno bonificato alle società Società_8 Ltd, Società_7 Ltd e Società_7 Ltd, anche queste non riconducibili al ricorrente. Pertanto, non si comprende il ragionamento adottato dall'Ufficio per individuare il momento in cui i proventi illeciti sono entrati nella sfera patrimoniale del Sig. Ricorrente_1.
Ha aggiunto che come risulta dal PVC che vi è stata anche la confisca dei beni, il che esclude la computabilità dei pretesi occulti guadagni in termini di redditi.
3. DECADENZA DELLA PRETESA ERARIALE.
Nella fattispecie in esame, il periodo d'imposta rilevante non può essere l'anno 2018, giacché l'Agenzia non dimostra che si tratta dell'anno in cui i proventi illeciti sono entrati nella sfera di disponibilità del contribuente: il possesso fiscalmente rilevante si configura nel momento in cui i proventi illeciti sono confluiti sui conti correnti bancari intestati allo stesso contribuente che nel caso “de quo” non è stato individuato. Tale elemento non è stato individuato dall'Agenzia delle Entrate e se proprio si vuole individuare sarebbe da ricercare nelle annualità pregresse per i periodi di imposta oggetto di accertamento di cui alle sentenze depositate, favorevoli al ricorrente, e ad oggi non più accertabili.
Questo si evince chiaramente dallo stesso ragionamento usato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento in oggetto nel punto in cui attribuisce una competenza pregressa per i proventi oggetto di altri accertamenti e non potendo più emettere accertamenti per le stesse annualità perché orami decaduto individua questa nuova pretesa nell'anno 2018 (primo anno non oggetto di decadenza) rapportandolo ad alcuni bonifici a società e soggetti estranei al ricorrente (cfr. pagina 7 avviso di accertamento “Per le argomentazioni enunciate il sig. Ricorrente_1 Franesco, unitamente agli altri amministratori di fatto, ha percepito, per l'anno d'imposta 2018, un ulteriore provento illecito-reddito diverso, quantificabile in € 8.116.762,87 pari alla differenza tra parte dei proventi illeciti oggetto di riciclaggio acclarati all'esito delle indagini cui al p.p. n.16582/20 (€ 13.427.086,00) ed il provento illecito già oggetto di recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
(€ 5.310.323,13).”)
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita l'accoglimento.
4. Esaminando i primi due motivi congiuntamente perché, nei termini che si preciseranno, tra loro connessi, occorre evidenziare che i numerosissimi processi generati dall'impugnazione, da parte non solo del Ricorrente_1 ma anche dei suoi presunti sodali, degli altrettanto numerosi avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle attività, ritenute elusive della disciplina tributaria in materia di IVA, condotte dalle numerose società che ai predetti sono state ricondotte dall'Ufficio, hanno avuto, sinora, andamento ed esiti non univoci.
Se da un punto di vista statistico le pronunce favorevoli al Ricorrente_1, quanto meno in relazione al riconoscimento della sua veste di amministratore di fatto delle diverse società (in particolare, della Società_3 S.R. L., della Società_1 S.R.L. e della Charme & Società_4 S.R.L.), che la polizia tributaria e l'Agenzia reputano partecipi del sistema/sodalizio creato, paiono prevalenti, dall'altro lato non può mancarsi di sottolineare che gli argomenti addotti dall'Agenzia, anche a supporto dell'avviso di accertamento qui impugnato, non paiono del tutto privi di valenza indiziaria. Su quest'ultimo punto, occorre sottolineare che, come ricordato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni, la
Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 1073/22/2025, ha, accogliendo l'appello dell'Agenzia, affermato, in riferimento al ruolo da questi svolto nelle attività della Società_1 S.R.L., che, posto che la figura di amministratore di fatto di una società, attribuita dall'Agenzia al Ricorrente_1, ricorre allorché si tratti di «soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente della carica di amministratore della società, svolge in modo continuativo l'attività gestoria ed esercita i poteri relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto. L'esercizio non deve riguardare tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività di gestione della società, svolta in modo non occasionale», dagli elementi emergenti dal materiale d'indagine raccolto dalla Gdf risultava che il Ricorrente_1 avesse effettivamente ricoperto questo ruolo, e ciò perché: a) «Nominativo_9, legale rappresentante della società, era un mero prestanome, non avendo ella alcuna competenza specifica nel settore commerciale nel quale operava la società. Come risulta dal processo verbale di constatazione, il ruolo di amministratore di fatto della società verificata era rivestito in primo luogo da Nominativo_4, formalmente inquadrato come dipendente;
a questi si erano aggiunte altre persone, tra le quali Ricorrente_1, dipendente della Charme and Società_4 Fashion, altra società che faceva parte della galassia creata per realizzare le frodi fiscali;
b) «l'incrocio tra dipendenti, legali rappresentanti e interconnessioni operative, e la riconducibilità di tutte le società coinvolte al gruppo di persone, tra le quali v'era anche il Ricorrente_1»; c) «il ruolo di amministratore di fatto di Ricorrente_1, ad avviso di questa commissione, si ricava in maniera univoca da una pluralità di elementi: ha prestato garanzie personali per obbligazioni contratte dalla Charme and Società_4, cosa che confligge con la posizione di mero dipendente;
ha stipulato alcuni contratti di locazione di immobili di proprietà sua o della srl Associazione_3 , della quale, unitamente a Nominativo_3, era unico socio a dimostrazione della comunanza di interessi e del ruolo che non era quello di semplice dipendente di una singola società»; d) il ricorrente aveva inoltre gestito, «unitamente ad altre persone partecipi dell'associazione, le società Saf, Società_8, Charme and Società_4, Faschino Sport and Fascio, Società_3 . Per quanto concerne le intercettazioni, è pur vero che, come ribadito dalla difesa del contribuente nel corso della discussione orale, esse sono state effettuate in epoca successiva all'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, tuttavia il loro contenuto è rilevante per provare l'esistenza della cointeressenza e dei rapporti del Ricorrente_1 con gli altri soggetti, rapporti che riguardavano la gestione delle società e che, pertanto, risalivano ad epoca antecedente alla captazione, quindi può affermarsi che quei rapporti esistevano anche nel 2014
»; e) dalle conversazioni intercettate, in particolare conversazione nr 80 intercettata il 27 giugno 2017 sull'utenza in uso a Nominativo_3, «emerge una interscambiabilità di ruoli tra Nominativo_3 e Ricorrente_1 nella gestione delle società in quanto clienti e fornitori, per la risoluzione di problemi commerciali, si rivolgevano indifferentemente all'uno e all'altro»; idem «dalla conversazione 4805 intercettata il 14 luglio 2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 nel corso della quale questi parla con il Nominativo_3 sul prezzo da praticare per la vendita delle scarpe» e dalla «conversazione n. 6550 intercettata il 21.7.2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 nel corso della quale, parlando con Nominativo_3 sulla errata composizione di scarpe messe in vendita, utilizza espressioni dalle quali si desume che essi erano i responsabili del magazzino - "teniamo i colori che abbiamo portato
… ci dobbiamo fare il pacchetto”» nonché «dalla conversazione n. 6669 intercettata il 21.7.2017 sull'utenza in uso al Ricorrente_1 ( cfr. pag. 29 pvc ) nel corso della quale questi discute con tale Nominativo_10 su una iniziativa commerciale presa senza il suo consenso e gli dice: “che vuoi fare, non vuoi venire a faticare più", frase che prova che aveva il potere di licenziare i dipendenti» ed inoltre «dalla conversazione n. 1154 intercettata il 6 luglio 2017 sull'utenza in uso a Nominativo_3 dalla quale emerge una gestione comune del magazzino, in quanto il Nominativo_3, parlando con una donna interessata all'acquisto di scarpe, fa riferimento ad una serie di persone, tra le quali tale Ricorrente_1, identificabile nel Ricorrente_1, dicendole che hanno la possibilità di fornire in tempi brevi le scarpe alle quali era interessata».
Senonché, la conclusione che da questi elementi trae l'Agenzia, anche con il conforto dell'esito favorevole di quel giudizio d'appello, non è condivisa da questo Collegio, e ciò per le seguenti concomitanti ragioni.
Innanzitutto deve escludersi che da questi elementi emerga in maniera evidente il ruolo del Ricorrente_1 in quella specifica società, ruolo che, per poter essere definito di gestione ed essere ricondotto alla figura dell'amministratore di fatto, avrebbe necessitato della dimostrazione del compimento di scelte gestorie ed amministrative in senso stretto, relative in altri termini all'effettivo indirizzo dell'attività d'impresa (attività commerciale nel campo dell'abbigliamento) in riferimento alle principali opzioni per essa funzionali, quali l'individuazione dei fornitori e l'organizzazione complessiva dell'impresa.
In secondo luogo, ancor meno gravi e concordanti sono i ripercorsi elementi se esaminati in funzione della dimostrazione dello svolgimento di un ruolo apicale in relazione non solo alla singola società ma anche rispetto alle numerose altre.
In terzo luogo, non può mancare la considerazione che nell'avviso di accertamento per cui è causa l'Agenzia, sviluppando gli addebiti mossi al ricorrente ed ai suoi ritenuti sodali, attribuisce al Ricorrente_1 un ruolo non solo di amministratore di fatto ma anche di socio occulto di tutte le società coinvolte nelle condotte illecite, il che
è funzionale all'evoluzione della nuovamente configurata responsabilità tributaria del Ricorrente_1, che della congerie delle elusioni/evasioni commesse dalle società dovrebbe rispondere non più solo sotto il profilo sanzionatorio derivante dal ruolo gestorio ma soprattutto perché occulto (socio) percettore dei redditi derivanti dalle predette violazioni. Tuttavia, quest'ulteriore passaggio deduttivo (da amministratore di fatto anche a socio occulto) poggia sui medesimi indici probatori utilizzati ed evidenziati per l'originario addebito ed essi appaiono, come rispetto a quest'ultimo, deboli e non univoci, risultando affidati esclusivamente al dato logico secondo cui l'interesse al compimento delle evidenziate condotte non potrebbe che identificarsi nella sottostante titolarità della condizione di partecipe del vincolo sociale, il che di per sé necessiterebbe della dimostrazione, che invece sembra mancare e comunque non è illustrata né argomentata, dell'estraneità e del disinteresse al vincolo sociale dei soci palesi e dell'effettuazione da parte del Ricorrente_1, nonché dagli altri soci occulti, dei conferimenti dovuti dal socio alla società, peraltro in riferimento a tutte le società coinvolte.
Così definita l'analisi dell'avviso di accertamento quanto alla concreta configurabilità in capo al Ricorrente_1 del duplice ruolo ascrittogli dall'Agenzia, deve ora rilevarsi che ancor meno solidi sono gli argomenti su cui quell'avviso si fonda in riferimento al rilievo contestato con il secondo motivo di ricorso, con la conseguenza che, ove pure l'esame del primo motivo avesse potuto condurre –per l'obiettiva equivocità degli indizi repertati – ad un suo rigetto, l'annullamento dell'atto impugnato dovrebbe comunque pronunciarsi in accoglimento del motivo ora in rassegna.
Ed infatti, se da un canto l'Agenzia ricostruisce l'illecito dirottamento, in favore del ricorrente, delle risorse finanziarie corrispondenti alle imposte non pagate nei passaggi consistiti in: a) alcuni bonifici effettuati dalle diverse società interessate verso altra società; b) società che a sua volta le avrebbe girate ad altre con sede all'estero; c) che a loro volta le avrebbero, essendo tutte gestite e/o controllate da tale Nominativo_7 quale referente oltre confine del sodalizio criminoso, distribuite tra i cinque soci occulti ed amministratori di fatto, dall'altro deve rilevarsi che in nessuno di questi passaggi, meno che mai nell'ultimo, che è peraltro solo supposto dall'Agenzia, risulta dimostrato il coinvolgimento del Ricorrente_1, con la conseguenza che in suo favore opera l'affermazione, più volte ripetuta dai giudici di legittimità, secondo cui «i proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi (cfr. Cass. n. 25684/2021, Cass. n. 4778/2021, Cass. n. 27357/2019)» laddove, tuttavia, sia stato accertato «che i detti proventi erano stati acquisiti, anche solo per breve tempo, al patrimonio del contribuente» (cfr., per entrambe le citazioni, Cass. n. 23288 del 2024).
In mancanza di questa prova, non surrogabile da una mera supposizione logica priva di qualsiasi riscontro se non probatorio quanto meno di carattere indiziario, l'addebito dev'essere giudicato non sostenibile.
6. Quanto alle spese del processo, è avviso del collegio che ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni, consistenti negli alterni esiti del pregresso contenzioso e nell'evidenziata non univocità degli elementi indiziari, che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 10/10/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello