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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4515/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4515/2025 promossa da: (CF ) rappresentata da CF n. e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2
PI n. ), in persona del legale rappresentante p.t., in forza di Mandato Speciale a rogito P.IVA_3
Notaio Dott. dell'11.5.2022, Rep. 33171 e Racc. 22257, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Filippo Carimati presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n. 50, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Vice Direttore Generale e legale rappresentante di per atto Notaio del 18.1.2017, Rep. 73452 e Racc. CP_2 Parte_2 Persona_2
22384 RICORRENTE contro (CF ), residente a [...], Controparte_3 C.F._1 difesa e rappresentata dall'Avv. Gaetano La Venuta, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Gaetano La Venuta sito a Palermo in Via Libertà n.193, per mandato in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso all'udienza del giorno 11.12.2025 Conclusioni per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria, così giudicare: accertare e dichiarare che la Sig.ra (C.F. ), nata a [...]_3 C.F._1 P.IVA_ Adriano (PA) il 1 Febbraio 1985 e residente in [...], Prizzi (PA) (c.a.p. ), è erede del Sig. alla luce dell'intervenuta accettazione dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e Persona_3 ss. del c.c., e per l'effetto intestataria dell'ulteriore quota di 1/6 a titolo di legittima sul bene immobile de quo ai sensi dell'art. 581 c.c. (essendo la medesima già proprietaria per la quota di ½ per i motivi di cui in premessa). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni per parte resistente: Voglia il Tribunale
pagina 1 di 6
1. Dichiarare la propria incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Monza a favore del Tribunale Civile di Termini Imerese ex artt.18 e 22 c.p.c. nonché in base alle norme che regolano il foro del consumatore applicabile alla presente controversia ed alla resistente.
2. In subordine, Dichiarare il presente procedimento inammissibile stante che era già cessata la materia del contendere, con la conclusione del precedente procedimento n.6318/2023 R.G. Vol. Giur con cui la Sig.ra confermava e conferma di avere accettato e di accettare l'eredità Controparte_3 del coniuge (c.f. nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3 C.F._2
Monza il 18.02.2018. 3. In subordine, Dichiarare già cessata la materia del contendere avendo la resistente Sig.ra CP_3
già accettato in precedenza l'eredità del coniuge (c.f.
[...] Persona_3
nato a [...] il [...] e deceduto a Monza il 18.02.2018, con la voltura C.F._2 catastale del bene caduto in successione e per avere compiuto atti di accettazione espressa e tacita inequivocabili come erede de cuius marito (c.f. nato a [...]_3 C.F._2 il 29.03.1975 e deceduto a Monza il 18.02.2018. 4. Con vittoria di spese di lite, da distrarre ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dato che la Sig.ra già risultava erede del proprio coniuge . Controparte_3 Persona_3
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 18.09.2023, rappresentata da Controparte_1 Parte_1 agiva in giudizio nei confronti di al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_3 accettazione tacita dell'eredità di deceduto il 18.2.2018 a Monza, da parte della Persona_3 resistente. Più nello specifico, parte ricorrente affermava che Unicredit Banca in data 25.2.2005 aveva concesso a e contratto di mutuo fondiario ipotecario dell'importo Persona_3 Controparte_3 di € 146.000,00, per il quale i mutuatari avevano prestato garanzia ipotecaria sul bene immobile sito nel Comune di Macherio (MI), Via Roma n. 56, e così censito al catasto: foglio 3, mappale 202, subalterno 710, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 5, R.C. 426,08. L'ipoteca veniva iscritta presso la Conservatoria di Milano 2 il 17.3.2005 ai nn. 37367/8448 e veniva rinnovata in data 20.2.2025 ed iscritta ai nn. 21443/4208. Il credito passato a sofferenza per inadempimento dei mutuatari veniva quindi ceduto a . A seguito del decesso di CP_1 Persona_3
l'eredità dallo stesso relitta veniva accettata con beneficio di inventario da parte dei figli e CP_4
mentre non risultava nessun atto di accettazione dell'eredità da parte del coniuge CP_5 CP_3
La società ricorrente attivava quindi nei confronti della procedimento ex art. 481 c.c.
[...] CP_3 dinanzi al Tribunale di Monza, e rubricato al n. 6318/2023 R.G. La si costituiva nel predetto giudizio depositando comparsa di risposta nella quale dava atto di CP_3 aver “compiuto atti di accettazione tacita ed espressa dell'eredità devoluta dal proprio coniuge
”. Con provvedimento del 27.2.2025, il Giudice dichiarava estinta la suddetta Persona_3 procedura prendendo atto dell'esternazione della volontà di accettare l'eredità del de cuius da parte del coniuge, non potendone tuttavia, nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c, accertare giudizialmente la qualità di erede. Il bene immobile sito nel Comune di Macherio (MB) in Via Roma n. 56 – per effetto di procedure di variazione nel classamento così censito al catasto: foglio 3, particella 202, subalterno 715, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. 511,29 – risulterebbe intestato a e Controparte_6 per la quota di 1/6 ciascuno, nonché a per la quota di 4/6. CP_7 Controparte_3
Parte ricorrente chiedeva quindi che il Tribunale accertasse con sentenza l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del coniuge da parte della resistente. La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 24.11.2025 mediante la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito rilevando come la controversia riguardi l'esistenza di un credito del de cuius, per cui, una volta decorsi due anni dall'apertura della successione, la competenza si sposterebbe dal Tribunale del luogo ove si è aperta la successione a quello competente in base ai criteri generali di cui agli articoli 18 e seguenti c.p.c.. In via subordinata, la resistente dichiarava che, afferendo il credito a un rapporto di consumo, dovrebbe ritenersi funzionalmente competente il Tribunale del luogo di residenza del consumatore. In via ulteriormente subordinata, la resistente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere considerato che la stessa già nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 481 c.c. dinanzi al Tribunale di Monza aveva dichiarato di voler accettare l'eredita relitta dal defunto marito. All'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note di parte in sostituzione di udienza, tratteneva la causa in decisione. II. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente. pagina 3 di 6 A tale riguardo il Tribunale osserva come il presente giudizio non riguardi un credito verso il defunto né, in relazione ad esso, un rapporto di credito al consumo, come sostenuto dalla resistente, quanto piuttosto l'accertamento dell'acquisto della qualità di erede di in capo alla resistente, Persona_3 accertamento che, in quanto tale, è sussumibile per analogia nell'alveo del procedimento di petizione ereditaria, devoluto ai sensi dell'art. 22 c.p.c. alla cognizione del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, ovverosia l'ultimo domicilio del de cuius. Nel caso di specie non è controverso, come risulta altresì dal verbale di inventario relativo all'accettazione beneficiata dell'eredità del padre da parte dei figli minori (doc. 9 allegato al ricorso), che l'ultimo domicilio del de cuius fosse a Macherio. Sussiste di conseguenza la competenza per territorio del Tribunale adito. Deve, parimenti, essere disattesa l'eccezione della resistente relativa all'intervenuta cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, come l'accettazione dell'eredità possa essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) e che l'accettazione espressa dell'eredità deve necessariamente essere formalizzata mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata (art. 475 c.c.). L'accettazione dell'eredità non può, al contrario, essere formalizzata nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c., procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa volto esclusivamente a fissare un termine al chiamato all'eredità per dichiarare se intende o meno accettare l'eredità, esaurito il quale, ove il chiamato vi abbia intenzione, dovrà formalizzare l'accettazione in uno dei modi sopra indicati. Nel caso di specie è pacifico che la resistente non abbia formalizzato l'accettazione dell'eredità del coniuge nelle forme richieste dalla legge, motivo per cui non è intervenuta alcuna cessazione della materia del contendere. Venendo al merito del ricorso, è noto come oltre che in forma espressa, l'accettazione dell'eredità possa avvenire anche tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Con specifico riguardo alla fattispecie che occupa, la Corte di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura per immobile presso l'Agenzia delle Entrate, risulta che è proprietaria dell'immobile caduto nella successione di Controparte_3
e sito in Macherio (MI), Via Roma n. 56 (così censito al catasto: foglio 3, particella Persona_3
202, subalterno 715, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. 511,29) per la pagina 4 di 6 quota di 4/6 (1/2 dei quali già era nella sua titolarità prima del decesso del coniuge), mentre la restante quota di 2/6 è intestata ai figli minori e il tutto a seguito di voltura catastale CP_4 CP_7 della quota di complessivi 1/2 pervenuta dalla successione di come risulta Persona_3 dall'annotazione alla visura dell'immobile avente n. 24152.1/2018 in atti dal 16.5.2018 (doc. 13 allegato al ricorso). La stessa d'altronde, sia nel presente giudizio che nell'ambito del procedimento Controparte_3 instaurato da parte ricorrente ex art. 481 c.c. dinanzi al Tribunale di Monza e rubricato al n.v.g. 6318/2023, ha dichiarato che “E' bene precisare che la Sig.ra sin dopo il decesso del Controparte_3 proprio coniuge, avvenuto il 18.02.2018, ha compiuto atti di accettazione tacita ed espressa dell'eredità devoluta dal proprio coniuge . In primo luogo si evidenzia che la Persona_3 convenuta ha effettuato la voltura catastale del bene immobile intestato al de cuius, Controparte_3 come risulta dalla visura catastale che si produce in allegato (doc.n.6) e che detto comportamento implica senz'altro un'accettazione tacita dell'eredità (cf. Cas. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).” (v. comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 481 c.c. – doc. 11 allegato al ricorso e doc. 1 resistente) e, ancora, il difensore della dinanzi al giudice del procedimento ex CP_3 art. 481 c.c. ha dichiarato quanto segue “l'Avv. La Venuta precisa di avere dato atto dell'accettazione tacita di eredità da parte della propria Assistita la quale ha provveduto, a seguito di dichiarazione di successione, alla voltura catastale dell'immobile caduta in successione, sito in Macherio, via Roma 56 (identificato al catasto: foglio 3, particella 202, sub 715) a nome degli eredi di;
Persona_3
l'Avv. La Venuta evidenzia che è stato allegato in atti l'atto notorio datato 25.02.2025 che attesta la già avvenuta accettazione dell'eredità dismessa da , dichiarazione di accettazione Persona_3 ribadita nel citato atto notorio (doc. 8 costituzione;
peraltro la Sig.ra ha sottoscritto CP_3 CP_3 la memoria di costituzione a conferma delle circostanze ivi riportate nel di lei interesse (doc.1)” (verbale di udienza del 27.2.2025 – doc. 12 allegato al ricorso). ha altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data Controparte_3
25.2.2025 nella quale ha dichiarato di essere erede legittima del coniuge unitamente ai figli minori (doc. 8 ricorrente). Risulta pertanto provato che successivamente al decesso di ha Persona_3 Controparte_3 tenuto condotte che costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà della stessa di accettare l'eredità del defunto coniuge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., pur non avendo espressamente formalizzato l'accettazione dell'eredità del marito nelle forme di legge. La domanda deve, di conseguenza, essere accolta. IV. Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione già resa dalla resistente dinanzi al Giudice del Tribunale di Monza all'udienza del 27.2.2025 e della ritenuta buona fede della stessa rispetto all'intervenuta accettazione dell'eredità del coniuge, devono essere interamente compensate tra le parti sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando in merito al ricorso avente il n.r.g. di cui in epigrafe, ogni diversa e ulteriore domanda rigettata, così provvede: I) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduta al defunto Controparte_3 Per_3
avendone tacitamente accettato l'eredità;
[...]
II) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza in data 15 dicembre 2025 pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4515/2025 promossa da: (CF ) rappresentata da CF n. e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2
PI n. ), in persona del legale rappresentante p.t., in forza di Mandato Speciale a rogito P.IVA_3
Notaio Dott. dell'11.5.2022, Rep. 33171 e Racc. 22257, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Filippo Carimati presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n. 50, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Vice Direttore Generale e legale rappresentante di per atto Notaio del 18.1.2017, Rep. 73452 e Racc. CP_2 Parte_2 Persona_2
22384 RICORRENTE contro (CF ), residente a [...], Controparte_3 C.F._1 difesa e rappresentata dall'Avv. Gaetano La Venuta, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Gaetano La Venuta sito a Palermo in Via Libertà n.193, per mandato in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso all'udienza del giorno 11.12.2025 Conclusioni per parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria, così giudicare: accertare e dichiarare che la Sig.ra (C.F. ), nata a [...]_3 C.F._1 P.IVA_ Adriano (PA) il 1 Febbraio 1985 e residente in [...], Prizzi (PA) (c.a.p. ), è erede del Sig. alla luce dell'intervenuta accettazione dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e Persona_3 ss. del c.c., e per l'effetto intestataria dell'ulteriore quota di 1/6 a titolo di legittima sul bene immobile de quo ai sensi dell'art. 581 c.c. (essendo la medesima già proprietaria per la quota di ½ per i motivi di cui in premessa). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni per parte resistente: Voglia il Tribunale
pagina 1 di 6
1. Dichiarare la propria incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Monza a favore del Tribunale Civile di Termini Imerese ex artt.18 e 22 c.p.c. nonché in base alle norme che regolano il foro del consumatore applicabile alla presente controversia ed alla resistente.
2. In subordine, Dichiarare il presente procedimento inammissibile stante che era già cessata la materia del contendere, con la conclusione del precedente procedimento n.6318/2023 R.G. Vol. Giur con cui la Sig.ra confermava e conferma di avere accettato e di accettare l'eredità Controparte_3 del coniuge (c.f. nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3 C.F._2
Monza il 18.02.2018. 3. In subordine, Dichiarare già cessata la materia del contendere avendo la resistente Sig.ra CP_3
già accettato in precedenza l'eredità del coniuge (c.f.
[...] Persona_3
nato a [...] il [...] e deceduto a Monza il 18.02.2018, con la voltura C.F._2 catastale del bene caduto in successione e per avere compiuto atti di accettazione espressa e tacita inequivocabili come erede de cuius marito (c.f. nato a [...]_3 C.F._2 il 29.03.1975 e deceduto a Monza il 18.02.2018. 4. Con vittoria di spese di lite, da distrarre ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dato che la Sig.ra già risultava erede del proprio coniuge . Controparte_3 Persona_3
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 18.09.2023, rappresentata da Controparte_1 Parte_1 agiva in giudizio nei confronti di al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_3 accettazione tacita dell'eredità di deceduto il 18.2.2018 a Monza, da parte della Persona_3 resistente. Più nello specifico, parte ricorrente affermava che Unicredit Banca in data 25.2.2005 aveva concesso a e contratto di mutuo fondiario ipotecario dell'importo Persona_3 Controparte_3 di € 146.000,00, per il quale i mutuatari avevano prestato garanzia ipotecaria sul bene immobile sito nel Comune di Macherio (MI), Via Roma n. 56, e così censito al catasto: foglio 3, mappale 202, subalterno 710, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 5, R.C. 426,08. L'ipoteca veniva iscritta presso la Conservatoria di Milano 2 il 17.3.2005 ai nn. 37367/8448 e veniva rinnovata in data 20.2.2025 ed iscritta ai nn. 21443/4208. Il credito passato a sofferenza per inadempimento dei mutuatari veniva quindi ceduto a . A seguito del decesso di CP_1 Persona_3
l'eredità dallo stesso relitta veniva accettata con beneficio di inventario da parte dei figli e CP_4
mentre non risultava nessun atto di accettazione dell'eredità da parte del coniuge CP_5 CP_3
La società ricorrente attivava quindi nei confronti della procedimento ex art. 481 c.c.
[...] CP_3 dinanzi al Tribunale di Monza, e rubricato al n. 6318/2023 R.G. La si costituiva nel predetto giudizio depositando comparsa di risposta nella quale dava atto di CP_3 aver “compiuto atti di accettazione tacita ed espressa dell'eredità devoluta dal proprio coniuge
”. Con provvedimento del 27.2.2025, il Giudice dichiarava estinta la suddetta Persona_3 procedura prendendo atto dell'esternazione della volontà di accettare l'eredità del de cuius da parte del coniuge, non potendone tuttavia, nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c, accertare giudizialmente la qualità di erede. Il bene immobile sito nel Comune di Macherio (MB) in Via Roma n. 56 – per effetto di procedure di variazione nel classamento così censito al catasto: foglio 3, particella 202, subalterno 715, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. 511,29 – risulterebbe intestato a e Controparte_6 per la quota di 1/6 ciascuno, nonché a per la quota di 4/6. CP_7 Controparte_3
Parte ricorrente chiedeva quindi che il Tribunale accertasse con sentenza l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del coniuge da parte della resistente. La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 24.11.2025 mediante la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito rilevando come la controversia riguardi l'esistenza di un credito del de cuius, per cui, una volta decorsi due anni dall'apertura della successione, la competenza si sposterebbe dal Tribunale del luogo ove si è aperta la successione a quello competente in base ai criteri generali di cui agli articoli 18 e seguenti c.p.c.. In via subordinata, la resistente dichiarava che, afferendo il credito a un rapporto di consumo, dovrebbe ritenersi funzionalmente competente il Tribunale del luogo di residenza del consumatore. In via ulteriormente subordinata, la resistente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere considerato che la stessa già nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 481 c.c. dinanzi al Tribunale di Monza aveva dichiarato di voler accettare l'eredita relitta dal defunto marito. All'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note di parte in sostituzione di udienza, tratteneva la causa in decisione. II. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente. pagina 3 di 6 A tale riguardo il Tribunale osserva come il presente giudizio non riguardi un credito verso il defunto né, in relazione ad esso, un rapporto di credito al consumo, come sostenuto dalla resistente, quanto piuttosto l'accertamento dell'acquisto della qualità di erede di in capo alla resistente, Persona_3 accertamento che, in quanto tale, è sussumibile per analogia nell'alveo del procedimento di petizione ereditaria, devoluto ai sensi dell'art. 22 c.p.c. alla cognizione del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, ovverosia l'ultimo domicilio del de cuius. Nel caso di specie non è controverso, come risulta altresì dal verbale di inventario relativo all'accettazione beneficiata dell'eredità del padre da parte dei figli minori (doc. 9 allegato al ricorso), che l'ultimo domicilio del de cuius fosse a Macherio. Sussiste di conseguenza la competenza per territorio del Tribunale adito. Deve, parimenti, essere disattesa l'eccezione della resistente relativa all'intervenuta cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, come l'accettazione dell'eredità possa essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) e che l'accettazione espressa dell'eredità deve necessariamente essere formalizzata mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata (art. 475 c.c.). L'accettazione dell'eredità non può, al contrario, essere formalizzata nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c., procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa volto esclusivamente a fissare un termine al chiamato all'eredità per dichiarare se intende o meno accettare l'eredità, esaurito il quale, ove il chiamato vi abbia intenzione, dovrà formalizzare l'accettazione in uno dei modi sopra indicati. Nel caso di specie è pacifico che la resistente non abbia formalizzato l'accettazione dell'eredità del coniuge nelle forme richieste dalla legge, motivo per cui non è intervenuta alcuna cessazione della materia del contendere. Venendo al merito del ricorso, è noto come oltre che in forma espressa, l'accettazione dell'eredità possa avvenire anche tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Con specifico riguardo alla fattispecie che occupa, la Corte di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura per immobile presso l'Agenzia delle Entrate, risulta che è proprietaria dell'immobile caduto nella successione di Controparte_3
e sito in Macherio (MI), Via Roma n. 56 (così censito al catasto: foglio 3, particella Persona_3
202, subalterno 715, Via Roma n. 56, piano 1-2, categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. 511,29) per la pagina 4 di 6 quota di 4/6 (1/2 dei quali già era nella sua titolarità prima del decesso del coniuge), mentre la restante quota di 2/6 è intestata ai figli minori e il tutto a seguito di voltura catastale CP_4 CP_7 della quota di complessivi 1/2 pervenuta dalla successione di come risulta Persona_3 dall'annotazione alla visura dell'immobile avente n. 24152.1/2018 in atti dal 16.5.2018 (doc. 13 allegato al ricorso). La stessa d'altronde, sia nel presente giudizio che nell'ambito del procedimento Controparte_3 instaurato da parte ricorrente ex art. 481 c.c. dinanzi al Tribunale di Monza e rubricato al n.v.g. 6318/2023, ha dichiarato che “E' bene precisare che la Sig.ra sin dopo il decesso del Controparte_3 proprio coniuge, avvenuto il 18.02.2018, ha compiuto atti di accettazione tacita ed espressa dell'eredità devoluta dal proprio coniuge . In primo luogo si evidenzia che la Persona_3 convenuta ha effettuato la voltura catastale del bene immobile intestato al de cuius, Controparte_3 come risulta dalla visura catastale che si produce in allegato (doc.n.6) e che detto comportamento implica senz'altro un'accettazione tacita dell'eredità (cf. Cas. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).” (v. comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 481 c.c. – doc. 11 allegato al ricorso e doc. 1 resistente) e, ancora, il difensore della dinanzi al giudice del procedimento ex CP_3 art. 481 c.c. ha dichiarato quanto segue “l'Avv. La Venuta precisa di avere dato atto dell'accettazione tacita di eredità da parte della propria Assistita la quale ha provveduto, a seguito di dichiarazione di successione, alla voltura catastale dell'immobile caduta in successione, sito in Macherio, via Roma 56 (identificato al catasto: foglio 3, particella 202, sub 715) a nome degli eredi di;
Persona_3
l'Avv. La Venuta evidenzia che è stato allegato in atti l'atto notorio datato 25.02.2025 che attesta la già avvenuta accettazione dell'eredità dismessa da , dichiarazione di accettazione Persona_3 ribadita nel citato atto notorio (doc. 8 costituzione;
peraltro la Sig.ra ha sottoscritto CP_3 CP_3 la memoria di costituzione a conferma delle circostanze ivi riportate nel di lei interesse (doc.1)” (verbale di udienza del 27.2.2025 – doc. 12 allegato al ricorso). ha altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data Controparte_3
25.2.2025 nella quale ha dichiarato di essere erede legittima del coniuge unitamente ai figli minori (doc. 8 ricorrente). Risulta pertanto provato che successivamente al decesso di ha Persona_3 Controparte_3 tenuto condotte che costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà della stessa di accettare l'eredità del defunto coniuge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., pur non avendo espressamente formalizzato l'accettazione dell'eredità del marito nelle forme di legge. La domanda deve, di conseguenza, essere accolta. IV. Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione già resa dalla resistente dinanzi al Giudice del Tribunale di Monza all'udienza del 27.2.2025 e della ritenuta buona fede della stessa rispetto all'intervenuta accettazione dell'eredità del coniuge, devono essere interamente compensate tra le parti sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando in merito al ricorso avente il n.r.g. di cui in epigrafe, ogni diversa e ulteriore domanda rigettata, così provvede: I) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduta al defunto Controparte_3 Per_3
avendone tacitamente accettato l'eredità;
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II) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza in data 15 dicembre 2025 pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
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