Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 9Articolo 11
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19 gennaio 1982
Art. 10. Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.
Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, e' ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unita'.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982