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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
EL NO
causa civile n. 1665/2025 R.G.A.C.
prosieguo processo verbale del 26/11/2025
considerate le conclusioni precisate a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
EL NO
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura - la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1665 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: RILASCIO E ALTRO,
e vertente
TRA
Parte_3 E Parte_2 Parte_1
Parte_4
rappresentati e difesi come in atti,
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deceduti i coniugi 'nato il 34 1925, e Persona_1 Parte_3
Controparte_2 che lasciava a sé superstiti nata il [...] e deceduto altresì il figlio loro و
la moglie Parte_2 e i figli "le parti del Parte_3 Parte_4 e presente giudizio divenivano condividenti della comunione ereditaria formata dai beni dei due predetti coniugi capostipiti.
Detta comunione veniva sciolta con la sentenza n. 482/2023 del 21 3 2023 - che di seguito si riporta - nei termini e modi nella stessa indicati:
« Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023 R.G. n.° 4600/2017 Pag. 1 di 13 RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE- in composizione monocratica e nella persona del dott. Marcello Polimeno, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 21/03/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4600/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di divisione e vertente
TRA
NT NT, C.F. [...], parte nata a [...] in data [...],
OS PE, C.F. [...], parte nata a [...] in data [...],
TI NT, C.F. [...], parte nata ad [...] in data [...],
NO NT, C.F. [...], parte nata a OF (AV) in [...]
29.10.1996, parti rappresentate e difese dall'avv. EMANUELE LITTO e dall'avv. GIUSEPPE MACARIO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
-ATTORI -
E
EN NT, C.F. [...], parte nata a [...]
(AV) in data 13.6.1958, parte rappresentata e difesa dall'avv. MARCO SANTO ALAIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268). Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla 1. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma Sentenza n. 482/2023 pubbl. Il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 Pag-
orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n.° 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte.
2.
2.1. Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio EN NT davanti a questo Tribunale per l'udienza del giorno 30.1.2018 ed hanno proposto le seguenti domande: In considerazione dell'avvenuta morte del signori coniugi LO ST
PO NA, previa dichiarazione di apertura della successione di PO
NA, provvedere, anche a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla determinazione delle quote da atribuire a ciascun comunista-erede, anche in considerazione delle volontà testamentarie della fu PO NA
II. A mezzo dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, provedene a formulare progetto di divisione dei cespiti con attribuzione a singoli partecipanti pro quota, tenendo altresi conto del materiale possesso dei singoli beni
II. In subordine, nel caso di impossibilità ovvero indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 cp.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
N. Accertato esclusivo godimento da parte della convenuta dei beni immobili della de cuius PO NA, come in atti esposto, ordinare alla stessa la rendicontazione nel caso condannare la convenuta alla restituzione dei fruti civili comispondent, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento al prezzi di mercato correnti, dal tempo della avvenuta morte a quello della divisione.
V. In ogni caso, condannare la parte convenuta eventualmente resistente e/o opponente-
al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscrits avvocati, che si dichiarano antistatari, ovvero porre le spese ed onorari a carico della massa come per legge.
A sostegno delle domande proposte parte attrice ha allegato quanto segue: Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017 -
L. In data 7 agosto 2013, è deceduta in Mugnano del Cardinale la signora OT
NA, nata a [...] il [...], coniugata on
LO ST nato a [...] il [...] e deceduto in Mugnano del
Cardinale il 3 agosto 1996.
IL Dal matrimonio erano nati tre figli e precisamente:
⚫LO LO nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
LO NI, nato a [...] il [...] e residente in
VE
LO FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il
3 settembre 2005
I. Il defunto LO FE lasciava quali propri eredic
⚫ coniuge LO OS, nata a [...] (A) il 14 febbraio 1973,
LO ST, nato ad [...] il [...],
LO LE, nato a [...] [...]. IV. A seguito della morte di PO NA, il giorno 9 settembre 2013, LO
LO ha depositato testamento pubblico con cui la signora PO NA
dichiarava, salvo le quote ciascuno spettante a titolo legitima, di voler attribuire alla stessa LO LO la parte disponibile in aggiunta a quella di legitima
V. I ripetuti tentativi, da parte degli esponenti, di procedere consensualmente alla divisione,
nel rispetto delle volontà del de cuius e delle normative vigens, dei beni provenienti dalle eredità di LO ST (deceduto il 3/08/1996) e PO NA
(deceduta i 9/9/2013), sono sempre falls a causa dellazione ostativa della signora
LO LO,
V. In data 21 ottobre 2014, su iniziativa degli istanti, è stato altresi esperto il tentativo di conciliatione, come per legge, dinanzi all'Organismo Medarb. Anche questo tentativo si
è dimostrato infruttuoso per fopposizione della signora LO LO
VII. Alcuni beni della massa sono stati occupati, sin dalla morte di PO NA, da
LO LO. In particolare la stessa sta godendo in maniera esclusiva dei frutti civili derivanti dalla proprietà immobiliare sita in Mugnano del Cardinale alla via Vittorio
EL n. 1 ed il fondo sito in Contrada
VII. La stessa LO ha impedito qualsiasi accesso all'ultima residenza della defunta al fine di redigere inventario dei beni della stessa
IX. Per il fu LO ST veniva presentata in data 25 gennaio 1997, presso rufficio del registro di Avellino, la dichiarazione di successione con numero 54, vol. 665.
Della massa ereditaria.
Dei beni immobilarl
A seguito di accertamenti presso i Pubblici Uffici dei Registri Immobiliari esperti a mezzo di tecnico incaricato, Ing. Spera con studio in Mugnano del Cardinale, sono stati rinvenute le seguenti proprietà intestate alla de cuius a) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 PagRepert. n. 682/2023 del 23/03/2023
nel N.C.T. alla partita 1847, Eg 1Lpale della estensione di are 25,54, noccioleto di dasse 2, in dieta PO NA per 500/1000
b) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato mel N.C.T. alla pasta 1847, Fg. 11, parta 84 della estensione di are 30,3%, noccioleto di classe 2, indita PO NA per 500/1000
Appezzamento di temeno sto in Mugnano del Cardinale alla località Arcano, riportato nel N.CT. alla partita 1847, Fg 11, part la 122,della estensione di are 20,95, noccioleto didasse 2, in dieta PO NA per 1000/1000
d) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, patlla 136, dela estensione di are 40,30, semiaborato di dasse 4, in dita PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
e) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla partita 341, Fig. 7, partilla 155, dels estensione di are 70,33, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
() Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla parita 341, Fg. 7, partila 157, della estensione di are 3,41, bosco cedo di dasse 2 in ditta PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu SA ST
g) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.CT. alla partita 341, Fg. 7, partlla 156, della extensione di are 48, fabbricato rurale senza rendita, in ditta PO Michelins per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
h) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plana Porca,
riportato nel N.CT. alla partita 1327, Fg. 7, partlla 91, della estensione di are 1,20,
semiarborato di classe 2, in disin ditta PO NA per 500/1000, la residua parte Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 R.G. 4600/201
7 -Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023
in dina fu LO ST
Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plana Porca
portato nel NCT. alla parsta 1327, Fopartla 127, della estensione di are 16,80, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000, e la residua parte in ditta fu LO IA.
) Appezzamento di temeno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plans Porca
③ riportato nel N.CT. alla partita 1327, Fg 8. partila 128, della estensione di are 4.35, noccioleto di classe 2, in citta PO NA per 500/1000, e la residua parte in ditta fu LO ST.
k) Fabbricato urbano sto in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio EL,
costituito da un piano seminterrato (garage-deposits cantinal, piano terra e primo pano (abitazione) riportato nel N.CEU. al fg 1 partilla 82 sub 6 cat A/3, clase U
consistenza vani 12.
Fabbricato urbano sito in località Foce del Volumo nel Comune di Castel Volturno (CE)
costituito da un piano tema ed in catasto alla partita 1008244 partila 1291, fg. 26, cat. N
4, classed, rendita catastale re 308.000, in ditta LO ST in comunione legale con PO NA, in virti di atto di compravendita per notaio Colia di
Grazzanine del 17/02/1982, con il quale LO ST acquistò il terreno sul quale successivamente costrui il fabbricato in oggeno. Si precisa che per detto fabbricato, realizzato senza concessione edida, I sig LO ST presentó
presso il Comune di Castel Volumo (CE), in data 23/03/1986, richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 47/85
m) Fabbricato rurale senza rendita, in Contrada (AV) riportato al fg. 7 part. 156 di mq 48, in dita PO NA acquisito in regime di comunione legale con fu IE
ST in forza atto di compravendita per notaio Gaetano Bellofiore in Baiano.
Delle consistenze mobiliari.
Alla determinazione della massa ereditaria vanno aggiunti i beni mobili appartenenti alla de cuius
Rispetto a tak beni si evidenzia come a) non è stato possibile effettuare un inventario dei beni tenuti presso l'abitazione della de cuius a causa dell'attività ostativa dell'erede LO LO
b) Presso le Poste Italiane, filiale di Mugnano del Cardinale, è stato possibile verificare
Tesistenza di due libretti intestati alla de chiuso, di cui però non si è potuta verificare l consistenza e lo storico dei movimenti,
Dal momento della morte della signora PO, si à costituita una comunione dei beni della stessa.
L'uso esclusivo di tali beni da parte di uno solo degli eredi, da dirito agli abi comunisti di ottenere una indennità pari alla quota parte dei frutti civili non goduti Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. 4600/2017
2.2. Si è costituita tempestivamente parte convenuta EN NT, la quale si è difesa come in atti ed ha concluso come segue:
"in via principale pronunciare la divisione, nel rispetto delle volontà dei de cuius e delle normative vigenti, dei beni provenienti dalle eredità di LO ST e PO NA, in via riconvenzionale condannare le parti attrici al pagamento dei frutti civili non goduti, secondo le determinazioni del CTU ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge".
A sostegno di tali conclusioni la convenuta ha dedotto quanto segue:
"Preliminarmente, si rappresenta che non vi è alcuna opposizione da parte della LO allo scioglimento della comunione ereditaria, dichiarandosi disponibile alla stessa.
Altresi, occorre precisare che le assunzioni attoree di cui al libello introduttorio della lite non sono veritiere, in quanto:
a) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 13, della estensione di are 25,54, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
b) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 84, della estensione di are 30,39, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
c) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca, riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 13, della estensione di are 1,20, semiarborato di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti d) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 127, della estensione di are 16,80, noccioleto di classe 2, in ditta
PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
e) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 128, della estensione di are 4,35, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti. Si rappresenta che LO LO, rispetto a tali beni, chiede l'indennità della quota parte dei frutti civili non goduti stante il godimento esclusivo di LO NI, dall'agosto del 1996, mese ed anno della morte del padre LO ST, ad oggi. (B)
Altresi, la stessa riferisce che non corrisponde a verità la circostanza per cui ella avrebbe avuto un atteggiamento ostativo al buon esito del tentativo di conciliazione avvenuto in data 21 ottobre 2014 davanti all'organismo di conciliazione MedArb, in quanto la stessa non si è mai opposta ad una bonaria divisione della massa ereditaria.
Inoltre, la LO dichiara che dalla morte della madre avvenuta il 08.08.2013 ad oggi, detiene per uso abitativo, il piano terra del fabbricato urbano sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio EL, costituito da un piano seminterrato (garage-depositi-cantina), piano terra e primo piano (abitazione), riportato nel N.C.E.U. al fg. 1 part.lla 82 sub 6 cat. A/3, classe U, consistenza vani 12, giusta documentazione esibenda. A tal proposito smentisce di aver mai impedito alcun accesso al fabbricato per redigere l'inventario dei beni della defunta madre, così come invece rappresentato dagli attori nell'atto di citazione.
Inoltre, la ricorrente, alla morte della madre PO NA, ha registrato presso l'Ufficio delle Entrate il giorno 17.09.2013 n. 317, testamento pubblico, ricevuto dalla dott.ssa Caterina Trani, già notaio in Baiano, il 25.02.2010 al n. 282 di rep. e che veniva reso verbale di passaggio agli atti fra vivi del testamento pubblico di PO NA, Repertorio di archivio n.5219 e Repertorio notarile n.43050, con cui quest'ultima dichiarava, salvo le quote a ciascuno spettanti a titolo di legittima, di voler attribuire alla stessa la quota disponibile in aggiunta a quella di legittima. (C) Sentenza n. 482/2023 pudDI. II 21/03/2023
RG n. 4600/2017 4600/2017 Pag.Repert. n. 68212023 del 23/03/2023 R.
La sig.ra LO dichiara, inoltre, che dal 2013 conduce le seguenti proprietà:
1) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 122, della estensione di are 20,95, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 1000/10000;
2) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 136, della estensione di are 40,30, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
3) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 155, della estensione di are 70,33, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
4) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 157, della estensione di are 3,41, bosco ceduo di classe 2, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
5) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 156, della estensione di are 48, fabbricato rurale senza rendita, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST, di fatto inagibile.
Da ultimo occorre precisare che non risultano condotti da alcuno degli eredi di LO ST e PO NA, le seguenti proprietà: I. Fabbricato urbano sito in località Foce del Volturno nel Comune di Castel Volturno (CE) costituito da un piano terra ed in catasto alla partita 1008244 part.lla 1291, fg. 26, cat. A/4, classe 4, inagibile in quanto completamente distrutto;
II. Fabbricato rurale senza rendita, in Contrada (AV) riportato al fg.7 part. 156 di mq 48, in ditta
PO NA acquisito in regime di comunione legale con il fu LO ST, che risulta inagibile.
(D)
Si chiede sin d'ora, in via riconvenzionale, il pagamento dei frutti civili non goduti, in riferimento ai beni sopra decritti, secondo le determinazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio".
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le relative memorie, non ammesse le prove orali articolate, la causa è stata istruita mediante c.t.u..
2.3. All'esito dell'avvenuto deposito della c.t.u. e della celebrazione dell'udienza del
21.1.2020 lo scrivente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 26.1.2020 ha provveduto come segue (si riporta di seguito stralcio del relativo provvedimento): Visto l'art. 79 cpe:
Considerato che
va preso atto dell'avvenata esclusione dalla massa dei beni da dividere del fabbricato sito in Castelvolumo alla Via Foce Sele ed identificato in Catasto al foglio 26, particella 1291, giasta scritura privata datata 18.10.2019 sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio (v. allegano G alla relazione serina di C.T.U.-tale allegano è stato depositato in Cancelleria in data 18.12.2019 alle ore 10:15x questo Giadice reputa condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. arch. DE SIMONE, il quale viene riportato in parte dispositiva per maggiore chiarezza, alla luce delle ampie considerazioni svolte dal C.T.U. nella suelon scrita ad ogni buon conto va considerato che il progetto di divisione non include la questione relativa alle domande di rendimento dei conti, questione che dovrà essere affentata in caso di assenza di contestazioni al progetto & divisione in separata sentenza da pronunciarsi in questo giudizio all'esito della declaratoria di esecutività del progetto di divisione ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione peedisposto dal C.T.U. come sopra riportate
P.Q.M.
➤FA proprio il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. e di seguito riportato TABELLA A
BLINDO DEI RIM OTTO COSTO DELLA COMUNOM Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. 4600/2017 - Pag.
TABELLA B:
CONCLUSIONI:
NT NT, nato a [...] il 1'agosto 1952, CF [...]
vengono attribuiti i tre gruppi di beni per €78.620 così censiti:
1) Tintero fondo agricolo in località Piana Porca di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al fg. 7 con la part.lla
91 ed al fg. 8 con le part.lle 127-128 del valore venale di € 8.400
Estensione valore venale identificazione Qualità/Classe-consistenza attuale singolo località Ubicazione n Immobile catatstale NCT Categoria cespite mq
Piana Porca Foglio 8 plla 127 Mugnano del C. Noccioleto 2
€6.512,63 1 terreno 1680
Mugnano del C Plana Porca Foglio 8 pla 128 Noccioleto 2 435 2terreno
€1.686,30
Piana Porca Foglio 7 pla 91 Sem.Arbor 2 Mugnano del C. 3 terreno 203.14 120 valore totale
€ 8.400,00
la quota a lui spettante di 611/1000 ha valore pari a € 5.132.40 in virtù dell'attribuzione il condividente deve corrispondere a NT EN cui spetta la quota di 278/1000 il conguaglio di € 2.335,20 a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 462,00 a NT TI cui spetta la quota di 56/1000 il conguaglio di € 470,40.
2) parte del fondo agricolo in Località Arciano di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al Fg. 11 con le part.lle n. 13-84 del valore venale di € 22.620.
Estensione valore venale
Qualità Classe-consistenza identificazione attuale singolo Categoria 1. Immobile località Ubicazione catatstale NCT cespite ma
Mugnano del C Arciano Noccioleto 2 Foglio 11p.la 13 2554
€10.220,00 4erreno
Mugnano del C. Arciano Noccioleto 2 Foglio 11 pila 84 5 herreno
€12.400,00 3039 valore totale
€ 22.620,00
la quota a lui spettante di 629/1000 ha valore pari a € 6.428,38+ € 7,799,60 € 14.277,98 in virtù dell'attribuzione il condividente deve corrispondere a NT EN cui spetta la quota di 242/1000 il conguaglio di € 5.474,04 a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 1.244,10 a NT TI cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 1.244,10
a PE OS cui spetta la quota di 19/1000 il conguaglio di € 429,78.
3) l'unità immobiliare n. 2) ricavata all'interno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio 1 con la p.lla 1975/6 del valore di € 47.600
unità identificazione Qualità/Classe immobiliare n.2 VALORE Immobile Ubicazione località catatstale NCEU Categoria
€47.600,00fabbricato urbano Mugnano del C Via Vittorio Emauele Foglo 1 pilla 1975/6 A3
la quota a lui spettante di 259/1000 ha valore pari a € 29.851,04 in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.2) del valore di € 47.600 il condividente deve corrispondere alla massa il conguaglio di € 17.748,95
AL CONDIVIDENTE SONO DOVUTI BENI DEL VALORE COMPLESSIVO DI 58.539,49 euro
RICEVE BENI del valore complessivo di € 78.620
DEVE CONFERIRE agli altri condividenti complessivamente 20.080,51 euro
(€ 7.766,01 alla germana NT EN +€ 12.314,49 agli eredi di NT EL)
CONCLUSIONI PROGETTO NOMINATIVI -CF, -QUOTE-VALORI CONGUAGLI ALLEGATO. N.24 Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. n.° 4600/2017 - Pag.
NT EN, nata a [...] il [...], C.F. [...]
vengono attribuiti i tre gruppi di beni di valore complessivo pari a € 74.245 così censiti:
1) porzione del fondo agricolo in Località Arciano di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al Fg. 11 con la part.lla n. 122 del valore complessivo € 9.025,00
Estensione valore venale
Qualità Classe consistenza attuale singolo identificazione n. Immobile Ubicazione località Categoria mq catatstale cespite
6 terreno Mugnano del C. Arciano Foglio11 p.la 122 Noccioleto 2° 2095
€9.025.00
la quota a lei spettante è di 556/1000 ed ha valore pari a € 5.017,90 in virtù dell'attribuzione la condividente deve corrispondere:
a NT NT cui spetta la quota di 222/1000 il conguaglio di € 2.003,55
a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 462,00 a NT TI cui spetta la quota di 56/1000 il conguaglio di € 470,40
2) l'unità immobiliare n. 1) ricavata all'interno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio 1 con la p.lla 1975/6 del valore di € 36.940
unità identificazione Qualità/Classe immobiliare catatstale NCEU Immobile Ubicazione località n.1 VALORE
-Categoria
€36.940,00fabbricato urbano Mugnano del C. Via Vittorio Emauele Foglio 1 p.lla 1975/6 A3
la quota a lei spettante di 482/1000 ha valore pari a € 55.552,91 in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.1) del valore di € 36.940,00 deve ricevere dalla massa il conguaglio di € 18.612,91
3) l'intero fondo in località Bosco della Signora di Contrada, censito al Fg. 7 part.lle n. 136-155-156 (attualmente unità collabente part. 1060 sub 1 -T-1-2) e p.lla157 del valore di € 28.280
Estensione valore venale identificazione Qualità Classe-consistenza attuale singolo località Ubicazione catatstale n Immobile Categoria cespite mq
Foglio 7 p.lla 136 Bosco d.Signora Contrada. Sem Arborato 4° 8erreno 4030
€7.326,54
Foglio 7 p.lla 155 Bosco d.Signora 7033 Contrada Sem Arborato 4"
€12.785.99 NO
Foglio 7 p.lla 157 Bosco d.Signora 341 Bosco ceduo 2"
€163.68 Contrada 10 herreno
Foglio 7 p.lla 1060/1 Bosco d.Signora mg 48 11 labbricato rurale Contrada F2
€8.000.00 valore totale € 28.280,00
la quota a lei spettante di 482/1000 ha valore pari a € 13.630,96 in virtù dell'attribuzione dell'intero fondo del valore di € 28.280 la condividente deve conferire agli altri condividenti il conguaglio di € 14.649,04, nello specifico:
a NT NT cui spetta la quota di 259/1000 deve il conguaglio di € 7,324,52
a NT NO cui spetta la quota di 111/1000 deve il conguaglio di € 3.139,08
a NT TI cui spetta la quota di 111/1000 deve il conguaglio di € 3.139,08
a PE OS cui spetta la quota di 37/1000 deve il conguaglio di € 1.046,36
ALLA CONDIVIDENTE SONO DOVUTI BENI DEL VALORE COMPLESSIVO DI 82.011,01 euro,
RICEVE BENI del valore complessivo di € 74.245
DEVE AVERE dagli altri condividenti di 7.766,01 euro.
CONCLUSIONI PROGETTO-NOMINATIVI -CF,-QUOTE-VALORI CONGUAGLI ALLEGATO. N.24 Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 R.G 4600/2017- Pag. 10 di Repert.
Eredi di NT EL
LO OS, nata a [...] il [...], CF PTRRSO73854F7988 ed i figli,
LO LE, nato a [...] il [...], CF [...],
LO ST, nato ad [...] il [...], CF SNTSST88818A509N
vengono attribuiti beni per €30.715 così identificati:
1) l'unità immobiliare n. 3) ricavata allinterno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio con la pilla 1975/6
unita
Qualità Classe immobiliare identificazione
Categoria n. 3 VALORE catatatale NCEU Immobile Ubicazione località
A3 €30.715.00abbricato urbano Mugnano del C. Via Vittorio Emauele Foglio 1 pla 1975/6
la quota a loro spettante sul fabbricato è di 259/1000 ed ha valore pari a € 29.851,03
in particolare sono dovutti diritti pari a 111/1000 a LO ST per € 12.793,29 111/1000 a LO LE per € 12.793,29 37/1000 a LO OS per €4.264,43
in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.3) del valore di € 30.715 devono conferire alla massa un conguglio di euro 863,95
in particolare
LO ST che riceve beni per 111/1000 pari a € 13.163,57 deve un conguaglio di € 370,26 LO LE che riceve beni per 111/1000 pari a € 13.163,57 deve un conguaglio di € 370,26 LO OS che riceve beni per 37/1000 pari a € 4.387,85 deve un conguaglio di € 123,42
con riferimento all'individuazione delle unità 1, 2 e 3 (site all'interno del fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale e contraddistinto in Catasto al foglio 1, particella 1975 sub. 6) si fa rinvio integrale alle pagg. da 39 a 43 della relazione scritta di C.T.U. che vanno intese come parte integrante del presente progetto di divisione;
quanto ai lavori da porre in essere per materializzare la divisione rispetto al fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale si rinvia alla stima posta in essere dal C.T.U. a pag. 45 della relazione scritta (nonché all'allegato n.° 22 alla relazione depositato in Cancelleria in data 18.12.2019 alle ore 10:14), precisando che il costo andrà sopportato in proporzione alle quote detenute da ciascun coerede come indicate nella Tabella A con riferimento al fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale;
➤FISSA l'udienza del giorno 26 febbraio 2020 09:30 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto.
2.4. L'udienza di discussione si è poi tenuta in data 26.2.2020 e lo scrivente al termine della stessa ha provveduto come segue: "Il Giudice
Preso atto di quanto sopra;
Rilevato che sono state formulate osservazioni al progetto di divisione predisposto dallo scrivente e che pertanto la causa va rinviata per la decisione;
Tenuto conto delle esigenze del ruolo e della necessità di trattare in modo prioritario le cause di più risalente iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
RINVIA per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 16 febbraio 2022, con termine fino a venti giorni prima per il deposito di memorie di discussione".
All'esito di rinvio per esigenze del ruolo la causa è stata poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza di cui all'intestazione, la quale è stata poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017 - Pag. 11
3. Tanto premesso, lo scrivente ritiene di approvare il progetto di divisione già predisposto e riportato al paragrafo 2.3.
Tale progetto riprende in buona sostanza quello predisposto dal C.T.U.. L'ausiliario è pervenuto allo stesso all'esito di analitica ricostruzione dei beni oggetto di divisione, del loro valore ed è riuscito nel complesso a formare un unico progetto, delineando tre lotti con relativi analitici conguagli, in modo tale da soddisfare tutti i condividenti (riuniti in tre diversi gruppi). Tale progetto consente l'attribuzione a tutti di beni immobili (evitando eccessivi frazionamenti) e prevede la corresponsione di conguagli complessivamente di non eccessiva entità rispetto al valore delle quote. Va detto che mentre nessuna contestazione è stata sollevata da parte attrice a tale progetto
(v. da ultimo note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di cui all'intestazione nelle quali si chiede di "Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto attribuire i beni secondo il progetto di ripartizione di cui alla C.T.U.") svariate osservazioni sono state formulate da parte convenuta.
In particolare, nella memoria di discussione depositata in Cancelleria in data 26.1.2022 la convenuta ha svolto una serie di critiche all'elaborato peritale, alle quali di seguito si replicherà sinteticamente: in ordine a quelle contrassegnate come 1D: la circostanza che la convenuta sia nella detenzione di fatto dell'immobile sito in Mugnano del Cardinale alla Via Vittorio EL non è tale da attribuirle una intangibile, necessaria e sovrastante preferenza nell'attribuzione della porzione da lei prediletta in sede divisoria, dovendosi privilegiare, invece, le esigenze soddisfatte nel progetto suddetto di pervenire alla divisione dei beni per cui è causa tramite la formazione di quote per quanto possibile omogenee per composizione ed evitando eccessivi conguagli;
del resto, lo stesso c.t.u. ha evidenziato la necessità di soddisfare anche gli eredi del defunto EL NT con l'attribuzione di un'unità abitativa e con riduzione dei conguagli (v. pag. 4 della relazione scritta di c.t.u.); non vi è alcun contrasto con la volontà della defunta HE NAPOLITANO, in quanto dalla lettura del testamento pubblico del 25.2.2010 della stessa, risulta soltanto per quanto di interesse che: "Lascio ai suddetti miei figli LO LO ed NI ed ai miei nipoti LO LE e ST sola quota di legittima del mio patrimonio;
lascio a mia figlia LO oltre la quota di legittima anche la quota disponibile, in considerazione dell'assistenza che mi ha prestato e spero mi presterà fino al mio decesso"; non risulta che, quindi, la defunta abbia lasciato alcuna indicazione quanto alla preferenza che la figlia EN riceva l'attribuzione dell'integralità o comunque una porzione maggioritaria del predetto bene nella formazione della sua quota;
risulta poi, per come indicato dal c.t.u., che l'ausiliario abbia già tenuto adeguatamente conto dell'effettivo stato di conservazione dei fabbricati, applicando un più severo coefficiente di deprezzamento rispetto ai valori reperiti nelle banche dati (v. pag. 4 della relazione scritta di c.t.u.); in ordine a quelle contrassegnate come 2D: dalla lettura delle pagg. da 29 a 34 risulta l'articolato processo di stima posto in essere dal c.t.u. per la valutazione del valore di tale fabbricato e delle tre unità ricavate attraverso la divisione dello stesso;
in particolare, tale processo si è sviluppato in modo esauriente attraverso l'analisi del valore medio corrente degli immobili similari venduti in zona (guardando non solo all'O.M.I., bensì anche alle quotazioni pubblicate dal Borsino Immobiliare), la moltiplicazione di tale importo per un coefficiente che sintetizza tutti gli elementi legati alle caratteristiche proprie dell'immobile (ivi compresa la vetustà dell'immobile ed il suo stato manutentivo), il calcolo della superficie commerciale del fabbricato, il calcolo del coefficiente di deprezzamento globale e la penalizzazione risultante dalla divisione dell'immobile in tre unità immobiliari;
in ordine a quelle contrassegnate come 3D: la relativa critica è stata formulata in modo generico quanto alla stima dei terreni agricoli siti in Mugnano del Cardinale e Contrada, avendo indicato il c.t.u. gli elementi analiticamente presi in considerazione (ivi compresi quelli relativi alla pendenza del terreno) alle pagg. da 23 a 28 dell'elaborato peritale (alla cui lettura va fatto integrale Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017- Pag
rinvio per ragioni di semplicità motivazionale); del resto, lo stesso c.t.u. a pag. 4 della relazione ha evidenziato di aver provveduto a ritoccare nella relazione definitiva la stima dei fondi agricoli che presentano "una localizzazione più accidentata"; in ordine a quelle contrassegnate come 4D: il c.t.u. ha ripartito i fondi siti in Mugnano del Cardinale alla località Arciano tra NT NT (al quale sono andate le particelle
13 ed 84 del foglio 11) e EN NT (alla quale è andata la particella 122), seguendo il non irragionevole criterio dell'attuale situazione di occupazione da parte degli eredi dei fondi predetti;
il c.t.u. ha condivisibilmente spiegato che la ratio dell'inclusione del fondo sito in Contrada nella porzione da attribuire alla convenuta è stato legato anche a considerazioni connesse alla necessità di evitare conguagli eccessivi a carico degli altri condividenti ed in favore della convenuta (v. pag. 4 della relazione scritta); non è esatta la deduzione secondo cui la convenuta dovrebbe alla massa conguagli per €
14.000,00, dovendosi invece guardare al complessivo progetto di divisione approvato ed all'equilibrio che si determinerà all'esito della compensazione tra i conguagli dovuti tra i vari coeredi, in modo tale che alla convenuta all'esito spetterà un conguaglio a carico della massa per un importo complessivo pari ad € 7.766,01.
4. Si deve quindi passare a trattare delle domande di rendiconto proposte.
Va ricordato prima di tutto che quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ., Sez. II, 19 febbraio 1997, n° 1509).
Va poi detto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. "Va qui osservato che, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune" (Cass. civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n° 2423).
Tanto premesso, le domande proposte sul punto vanno respinte, perché la proposizione delle stesse in citazione e nella comparsa di risposta non è stata accompagnata dalla manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e neppure è stata effettuata allegazione né nel rispettivo atto introduttivo, né tantomeno nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. di specifici episodi in cui ciascuna parte avrebbe manifestato tale intenzione ed il godimento diretto non sarebbe stato consentito dalla controparte. Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017- 13
Tali considerazioni sono tali da rendere irrilevante l'esame della C.T.U. espletata con riferimento a questo specifico aspetto, nonché delle lagnanze sul punto svolte da parte convenuta in ordine all'elaborato peritale.
5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca intervenuta tra le parti in ordine alle domande di rendiconto proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Prima Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cosi provvede:
A. ACCOGLIE la domanda di divisione proposta ed APPROVA il progetto di divisione riportato al paragrafo 2.3. della parte motiva, con conseguente attribuzione in proprietà degli immobili ivi indicati alle parti per come sopra specificato e conguagli dare/avere ivi stabiliti;
B. RIGETTA le domande di rendiconto proposte dalle parti;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti (ivi comprese quelle di c.t.u., così come liquidate con decreto depositato in Cancelleria in data 26.1.2020).
Così deciso in data 22.3.2023 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Marcello Polimeno ->.
Gli attori hanno dedotto:
- che la convenuta occupa a tutt'oggi l'intero cespite, che era caduto in comunione, sito alla via Vittorio EL di Mugnano del Cardinale n. 1;
à che la stessa non ha rilasciato le parti del cespite in parola ricomprese, in sede divisoria, nelle Unità 2 e 3 assegnate agli attori;
che la stessa si oppone alla realizzazione delle opere necessarie a concretizzare la separazione e l'indipendenza delle tre Unità nelle quali il cespite è stato diviso e delle quali solo una l'Unita 1 - è stata a lei assegnata;
- che dette opere separative sono state individuate dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio divisorio e la loro esecuzione ad opera e spese delle tre parti assegnatarie è stata disposta con la sentenza predetta.
Tanto rappresentato, gli attori hanno chiesto condannarsi la convenuta a rilasciare le
Unità 2 e 3 predette, ad essi assegnate, a co-eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di divisione, a permettere agli attori ogni accesso alla Unità a lei assegnata necessario ad eseguire i predetti lavori, nonché a partecipare ai costi degli stessi nella proporzione indicata nella predetta sentenza.
La convenuta non si è costituita benché regolarmente citata per cui se ne dichiara la contumacia.
La domanda è fondata e da accogliere.
I diritti per i quali gli attori agiscono nella presente sede trovano fondamento nella sentenza di divisione innanzi riportata e nell'inosservanza dei medesimi da parte della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la convenuta a rilasciare agli attori l'Unità 2 e l'Unità 3 del fabbricato in
Mugnano del Cardinale, alla via Vittorio EL, n. 1, oggetto della divisione ereditaria, per come individuate nella sentenza n. 482/2023 del 21 3 2023 e nella consulenza tecnica di ufficio richiamata nella stessa;
2) condanna la convenuta ad eseguire, unitamente agli attori, i lavori "per materializzare la divisione" del fabbricato e di conseguenza dividere lo stesso nelle tre unità assegnate con la sentenza di divisione detta, così rendendole separate e indipendenti;
3) ordina, in ogni caso, alla convenuta di consentire l'accesso alla Unità 1, a lei assegnata, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori divisori di cui si è detto innanzi e in motivazione;
4) condanna la convenuta a concorrere ai costi occorrenti per la esecuzione dei lavori di divisione in parola nella proporzione indicata in sentenza;
5) condanna la convenuta a pagare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro
560,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati EL Litto e Giuseppe
Macario, dichiaratisi antistatari.
IL GIUDICE
EL NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
EL NO
causa civile n. 1665/2025 R.G.A.C.
prosieguo processo verbale del 26/11/2025
considerate le conclusioni precisate a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
EL NO
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura - la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1665 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: RILASCIO E ALTRO,
e vertente
TRA
Parte_3 E Parte_2 Parte_1
Parte_4
rappresentati e difesi come in atti,
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deceduti i coniugi 'nato il 34 1925, e Persona_1 Parte_3
Controparte_2 che lasciava a sé superstiti nata il [...] e deceduto altresì il figlio loro و
la moglie Parte_2 e i figli "le parti del Parte_3 Parte_4 e presente giudizio divenivano condividenti della comunione ereditaria formata dai beni dei due predetti coniugi capostipiti.
Detta comunione veniva sciolta con la sentenza n. 482/2023 del 21 3 2023 - che di seguito si riporta - nei termini e modi nella stessa indicati:
« Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023 R.G. n.° 4600/2017 Pag. 1 di 13 RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE- in composizione monocratica e nella persona del dott. Marcello Polimeno, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 21/03/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4600/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di divisione e vertente
TRA
NT NT, C.F. [...], parte nata a [...] in data [...],
OS PE, C.F. [...], parte nata a [...] in data [...],
TI NT, C.F. [...], parte nata ad [...] in data [...],
NO NT, C.F. [...], parte nata a OF (AV) in [...]
29.10.1996, parti rappresentate e difese dall'avv. EMANUELE LITTO e dall'avv. GIUSEPPE MACARIO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
-ATTORI -
E
EN NT, C.F. [...], parte nata a [...]
(AV) in data 13.6.1958, parte rappresentata e difesa dall'avv. MARCO SANTO ALAIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268). Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla 1. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma Sentenza n. 482/2023 pubbl. Il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 Pag-
orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n.° 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte.
2.
2.1. Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio EN NT davanti a questo Tribunale per l'udienza del giorno 30.1.2018 ed hanno proposto le seguenti domande: In considerazione dell'avvenuta morte del signori coniugi LO ST
PO NA, previa dichiarazione di apertura della successione di PO
NA, provvedere, anche a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla determinazione delle quote da atribuire a ciascun comunista-erede, anche in considerazione delle volontà testamentarie della fu PO NA
II. A mezzo dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, provedene a formulare progetto di divisione dei cespiti con attribuzione a singoli partecipanti pro quota, tenendo altresi conto del materiale possesso dei singoli beni
II. In subordine, nel caso di impossibilità ovvero indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 cp.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
N. Accertato esclusivo godimento da parte della convenuta dei beni immobili della de cuius PO NA, come in atti esposto, ordinare alla stessa la rendicontazione nel caso condannare la convenuta alla restituzione dei fruti civili comispondent, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento al prezzi di mercato correnti, dal tempo della avvenuta morte a quello della divisione.
V. In ogni caso, condannare la parte convenuta eventualmente resistente e/o opponente-
al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscrits avvocati, che si dichiarano antistatari, ovvero porre le spese ed onorari a carico della massa come per legge.
A sostegno delle domande proposte parte attrice ha allegato quanto segue: Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017 -
L. In data 7 agosto 2013, è deceduta in Mugnano del Cardinale la signora OT
NA, nata a [...] il [...], coniugata on
LO ST nato a [...] il [...] e deceduto in Mugnano del
Cardinale il 3 agosto 1996.
IL Dal matrimonio erano nati tre figli e precisamente:
⚫LO LO nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
LO NI, nato a [...] il [...] e residente in
VE
LO FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il
3 settembre 2005
I. Il defunto LO FE lasciava quali propri eredic
⚫ coniuge LO OS, nata a [...] (A) il 14 febbraio 1973,
LO ST, nato ad [...] il [...],
LO LE, nato a [...] [...]. IV. A seguito della morte di PO NA, il giorno 9 settembre 2013, LO
LO ha depositato testamento pubblico con cui la signora PO NA
dichiarava, salvo le quote ciascuno spettante a titolo legitima, di voler attribuire alla stessa LO LO la parte disponibile in aggiunta a quella di legitima
V. I ripetuti tentativi, da parte degli esponenti, di procedere consensualmente alla divisione,
nel rispetto delle volontà del de cuius e delle normative vigens, dei beni provenienti dalle eredità di LO ST (deceduto il 3/08/1996) e PO NA
(deceduta i 9/9/2013), sono sempre falls a causa dellazione ostativa della signora
LO LO,
V. In data 21 ottobre 2014, su iniziativa degli istanti, è stato altresi esperto il tentativo di conciliatione, come per legge, dinanzi all'Organismo Medarb. Anche questo tentativo si
è dimostrato infruttuoso per fopposizione della signora LO LO
VII. Alcuni beni della massa sono stati occupati, sin dalla morte di PO NA, da
LO LO. In particolare la stessa sta godendo in maniera esclusiva dei frutti civili derivanti dalla proprietà immobiliare sita in Mugnano del Cardinale alla via Vittorio
EL n. 1 ed il fondo sito in Contrada
VII. La stessa LO ha impedito qualsiasi accesso all'ultima residenza della defunta al fine di redigere inventario dei beni della stessa
IX. Per il fu LO ST veniva presentata in data 25 gennaio 1997, presso rufficio del registro di Avellino, la dichiarazione di successione con numero 54, vol. 665.
Della massa ereditaria.
Dei beni immobilarl
A seguito di accertamenti presso i Pubblici Uffici dei Registri Immobiliari esperti a mezzo di tecnico incaricato, Ing. Spera con studio in Mugnano del Cardinale, sono stati rinvenute le seguenti proprietà intestate alla de cuius a) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 PagRepert. n. 682/2023 del 23/03/2023
nel N.C.T. alla partita 1847, Eg 1Lpale della estensione di are 25,54, noccioleto di dasse 2, in dieta PO NA per 500/1000
b) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato mel N.C.T. alla pasta 1847, Fg. 11, parta 84 della estensione di are 30,3%, noccioleto di classe 2, indita PO NA per 500/1000
Appezzamento di temeno sto in Mugnano del Cardinale alla località Arcano, riportato nel N.CT. alla partita 1847, Fg 11, part la 122,della estensione di are 20,95, noccioleto didasse 2, in dieta PO NA per 1000/1000
d) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, patlla 136, dela estensione di are 40,30, semiaborato di dasse 4, in dita PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
e) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla partita 341, Fig. 7, partilla 155, dels estensione di are 70,33, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
() Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.C.T. alla parita 341, Fg. 7, partila 157, della estensione di are 3,41, bosco cedo di dasse 2 in ditta PO NA per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu SA ST
g) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel
N.CT. alla partita 341, Fg. 7, partlla 156, della extensione di are 48, fabbricato rurale senza rendita, in ditta PO Michelins per 1000/1000, ma acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST
h) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plana Porca,
riportato nel N.CT. alla partita 1327, Fg. 7, partlla 91, della estensione di are 1,20,
semiarborato di classe 2, in disin ditta PO NA per 500/1000, la residua parte Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 R.G. 4600/201
7 -Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023
in dina fu LO ST
Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plana Porca
portato nel NCT. alla parsta 1327, Fopartla 127, della estensione di are 16,80, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000, e la residua parte in ditta fu LO IA.
) Appezzamento di temeno sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla località Plans Porca
③ riportato nel N.CT. alla partita 1327, Fg 8. partila 128, della estensione di are 4.35, noccioleto di classe 2, in citta PO NA per 500/1000, e la residua parte in ditta fu LO ST.
k) Fabbricato urbano sto in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio EL,
costituito da un piano seminterrato (garage-deposits cantinal, piano terra e primo pano (abitazione) riportato nel N.CEU. al fg 1 partilla 82 sub 6 cat A/3, clase U
consistenza vani 12.
Fabbricato urbano sito in località Foce del Volumo nel Comune di Castel Volturno (CE)
costituito da un piano tema ed in catasto alla partita 1008244 partila 1291, fg. 26, cat. N
4, classed, rendita catastale re 308.000, in ditta LO ST in comunione legale con PO NA, in virti di atto di compravendita per notaio Colia di
Grazzanine del 17/02/1982, con il quale LO ST acquistò il terreno sul quale successivamente costrui il fabbricato in oggeno. Si precisa che per detto fabbricato, realizzato senza concessione edida, I sig LO ST presentó
presso il Comune di Castel Volumo (CE), in data 23/03/1986, richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 47/85
m) Fabbricato rurale senza rendita, in Contrada (AV) riportato al fg. 7 part. 156 di mq 48, in dita PO NA acquisito in regime di comunione legale con fu IE
ST in forza atto di compravendita per notaio Gaetano Bellofiore in Baiano.
Delle consistenze mobiliari.
Alla determinazione della massa ereditaria vanno aggiunti i beni mobili appartenenti alla de cuius
Rispetto a tak beni si evidenzia come a) non è stato possibile effettuare un inventario dei beni tenuti presso l'abitazione della de cuius a causa dell'attività ostativa dell'erede LO LO
b) Presso le Poste Italiane, filiale di Mugnano del Cardinale, è stato possibile verificare
Tesistenza di due libretti intestati alla de chiuso, di cui però non si è potuta verificare l consistenza e lo storico dei movimenti,
Dal momento della morte della signora PO, si à costituita una comunione dei beni della stessa.
L'uso esclusivo di tali beni da parte di uno solo degli eredi, da dirito agli abi comunisti di ottenere una indennità pari alla quota parte dei frutti civili non goduti Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. 4600/2017
2.2. Si è costituita tempestivamente parte convenuta EN NT, la quale si è difesa come in atti ed ha concluso come segue:
"in via principale pronunciare la divisione, nel rispetto delle volontà dei de cuius e delle normative vigenti, dei beni provenienti dalle eredità di LO ST e PO NA, in via riconvenzionale condannare le parti attrici al pagamento dei frutti civili non goduti, secondo le determinazioni del CTU ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge".
A sostegno di tali conclusioni la convenuta ha dedotto quanto segue:
"Preliminarmente, si rappresenta che non vi è alcuna opposizione da parte della LO allo scioglimento della comunione ereditaria, dichiarandosi disponibile alla stessa.
Altresi, occorre precisare che le assunzioni attoree di cui al libello introduttorio della lite non sono veritiere, in quanto:
a) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 13, della estensione di are 25,54, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
b) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 84, della estensione di are 30,39, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
c) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca, riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 13, della estensione di are 1,20, semiarborato di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti d) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 127, della estensione di are 16,80, noccioleto di classe 2, in ditta
PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti;
e) L'appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Piana Porca riportato nel N.C.T. alla partita 1327, Fg. 7, part.lla 128, della estensione di are 4,35, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 500/1000 e LO ST per 500/1000, è condotto dal 1996 esclusivamente da LO NI che ne gode esclusivamente i frutti. Si rappresenta che LO LO, rispetto a tali beni, chiede l'indennità della quota parte dei frutti civili non goduti stante il godimento esclusivo di LO NI, dall'agosto del 1996, mese ed anno della morte del padre LO ST, ad oggi. (B)
Altresi, la stessa riferisce che non corrisponde a verità la circostanza per cui ella avrebbe avuto un atteggiamento ostativo al buon esito del tentativo di conciliazione avvenuto in data 21 ottobre 2014 davanti all'organismo di conciliazione MedArb, in quanto la stessa non si è mai opposta ad una bonaria divisione della massa ereditaria.
Inoltre, la LO dichiara che dalla morte della madre avvenuta il 08.08.2013 ad oggi, detiene per uso abitativo, il piano terra del fabbricato urbano sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio EL, costituito da un piano seminterrato (garage-depositi-cantina), piano terra e primo piano (abitazione), riportato nel N.C.E.U. al fg. 1 part.lla 82 sub 6 cat. A/3, classe U, consistenza vani 12, giusta documentazione esibenda. A tal proposito smentisce di aver mai impedito alcun accesso al fabbricato per redigere l'inventario dei beni della defunta madre, così come invece rappresentato dagli attori nell'atto di citazione.
Inoltre, la ricorrente, alla morte della madre PO NA, ha registrato presso l'Ufficio delle Entrate il giorno 17.09.2013 n. 317, testamento pubblico, ricevuto dalla dott.ssa Caterina Trani, già notaio in Baiano, il 25.02.2010 al n. 282 di rep. e che veniva reso verbale di passaggio agli atti fra vivi del testamento pubblico di PO NA, Repertorio di archivio n.5219 e Repertorio notarile n.43050, con cui quest'ultima dichiarava, salvo le quote a ciascuno spettanti a titolo di legittima, di voler attribuire alla stessa la quota disponibile in aggiunta a quella di legittima. (C) Sentenza n. 482/2023 pudDI. II 21/03/2023
RG n. 4600/2017 4600/2017 Pag.Repert. n. 68212023 del 23/03/2023 R.
La sig.ra LO dichiara, inoltre, che dal 2013 conduce le seguenti proprietà:
1) Appezzamento di terreno sito in Mugnano del Cardinale alla località Arciano, riportato nel N.C.T. alla partita 1847, Fg. 11, part.lla 122, della estensione di are 20,95, noccioleto di classe 2, in ditta PO NA per 1000/10000;
2) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 136, della estensione di are 40,30, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
3) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 155, della estensione di are 70,33, semiarborato di classe 4, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
4) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 157, della estensione di are 3,41, bosco ceduo di classe 2, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST;
5) Appezzamento di terreno sito in Contrada alla località Bosco della Signora, riportato nel N.C.T. alla partita 341, Fg. 7, part.lla 156, della estensione di are 48, fabbricato rurale senza rendita, in ditta PO NA per 1000/1000 acquisita in regime di comunione legale con il fu LO ST, di fatto inagibile.
Da ultimo occorre precisare che non risultano condotti da alcuno degli eredi di LO ST e PO NA, le seguenti proprietà: I. Fabbricato urbano sito in località Foce del Volturno nel Comune di Castel Volturno (CE) costituito da un piano terra ed in catasto alla partita 1008244 part.lla 1291, fg. 26, cat. A/4, classe 4, inagibile in quanto completamente distrutto;
II. Fabbricato rurale senza rendita, in Contrada (AV) riportato al fg.7 part. 156 di mq 48, in ditta
PO NA acquisito in regime di comunione legale con il fu LO ST, che risulta inagibile.
(D)
Si chiede sin d'ora, in via riconvenzionale, il pagamento dei frutti civili non goduti, in riferimento ai beni sopra decritti, secondo le determinazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio".
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le relative memorie, non ammesse le prove orali articolate, la causa è stata istruita mediante c.t.u..
2.3. All'esito dell'avvenuto deposito della c.t.u. e della celebrazione dell'udienza del
21.1.2020 lo scrivente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 26.1.2020 ha provveduto come segue (si riporta di seguito stralcio del relativo provvedimento): Visto l'art. 79 cpe:
Considerato che
va preso atto dell'avvenata esclusione dalla massa dei beni da dividere del fabbricato sito in Castelvolumo alla Via Foce Sele ed identificato in Catasto al foglio 26, particella 1291, giasta scritura privata datata 18.10.2019 sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio (v. allegano G alla relazione serina di C.T.U.-tale allegano è stato depositato in Cancelleria in data 18.12.2019 alle ore 10:15x questo Giadice reputa condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. arch. DE SIMONE, il quale viene riportato in parte dispositiva per maggiore chiarezza, alla luce delle ampie considerazioni svolte dal C.T.U. nella suelon scrita ad ogni buon conto va considerato che il progetto di divisione non include la questione relativa alle domande di rendimento dei conti, questione che dovrà essere affentata in caso di assenza di contestazioni al progetto & divisione in separata sentenza da pronunciarsi in questo giudizio all'esito della declaratoria di esecutività del progetto di divisione ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione peedisposto dal C.T.U. come sopra riportate
P.Q.M.
➤FA proprio il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. e di seguito riportato TABELLA A
BLINDO DEI RIM OTTO COSTO DELLA COMUNOM Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. 4600/2017 - Pag.
TABELLA B:
CONCLUSIONI:
NT NT, nato a [...] il 1'agosto 1952, CF [...]
vengono attribuiti i tre gruppi di beni per €78.620 così censiti:
1) Tintero fondo agricolo in località Piana Porca di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al fg. 7 con la part.lla
91 ed al fg. 8 con le part.lle 127-128 del valore venale di € 8.400
Estensione valore venale identificazione Qualità/Classe-consistenza attuale singolo località Ubicazione n Immobile catatstale NCT Categoria cespite mq
Piana Porca Foglio 8 plla 127 Mugnano del C. Noccioleto 2
€6.512,63 1 terreno 1680
Mugnano del C Plana Porca Foglio 8 pla 128 Noccioleto 2 435 2terreno
€1.686,30
Piana Porca Foglio 7 pla 91 Sem.Arbor 2 Mugnano del C. 3 terreno 203.14 120 valore totale
€ 8.400,00
la quota a lui spettante di 611/1000 ha valore pari a € 5.132.40 in virtù dell'attribuzione il condividente deve corrispondere a NT EN cui spetta la quota di 278/1000 il conguaglio di € 2.335,20 a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 462,00 a NT TI cui spetta la quota di 56/1000 il conguaglio di € 470,40.
2) parte del fondo agricolo in Località Arciano di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al Fg. 11 con le part.lle n. 13-84 del valore venale di € 22.620.
Estensione valore venale
Qualità Classe-consistenza identificazione attuale singolo Categoria 1. Immobile località Ubicazione catatstale NCT cespite ma
Mugnano del C Arciano Noccioleto 2 Foglio 11p.la 13 2554
€10.220,00 4erreno
Mugnano del C. Arciano Noccioleto 2 Foglio 11 pila 84 5 herreno
€12.400,00 3039 valore totale
€ 22.620,00
la quota a lui spettante di 629/1000 ha valore pari a € 6.428,38+ € 7,799,60 € 14.277,98 in virtù dell'attribuzione il condividente deve corrispondere a NT EN cui spetta la quota di 242/1000 il conguaglio di € 5.474,04 a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 1.244,10 a NT TI cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 1.244,10
a PE OS cui spetta la quota di 19/1000 il conguaglio di € 429,78.
3) l'unità immobiliare n. 2) ricavata all'interno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio 1 con la p.lla 1975/6 del valore di € 47.600
unità identificazione Qualità/Classe immobiliare n.2 VALORE Immobile Ubicazione località catatstale NCEU Categoria
€47.600,00fabbricato urbano Mugnano del C Via Vittorio Emauele Foglo 1 pilla 1975/6 A3
la quota a lui spettante di 259/1000 ha valore pari a € 29.851,04 in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.2) del valore di € 47.600 il condividente deve corrispondere alla massa il conguaglio di € 17.748,95
AL CONDIVIDENTE SONO DOVUTI BENI DEL VALORE COMPLESSIVO DI 58.539,49 euro
RICEVE BENI del valore complessivo di € 78.620
DEVE CONFERIRE agli altri condividenti complessivamente 20.080,51 euro
(€ 7.766,01 alla germana NT EN +€ 12.314,49 agli eredi di NT EL)
CONCLUSIONI PROGETTO NOMINATIVI -CF, -QUOTE-VALORI CONGUAGLI ALLEGATO. N.24 Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G. n.° 4600/2017 - Pag.
NT EN, nata a [...] il [...], C.F. [...]
vengono attribuiti i tre gruppi di beni di valore complessivo pari a € 74.245 così censiti:
1) porzione del fondo agricolo in Località Arciano di Mugnano del Cardinale (AV) censito al NCT al Fg. 11 con la part.lla n. 122 del valore complessivo € 9.025,00
Estensione valore venale
Qualità Classe consistenza attuale singolo identificazione n. Immobile Ubicazione località Categoria mq catatstale cespite
6 terreno Mugnano del C. Arciano Foglio11 p.la 122 Noccioleto 2° 2095
€9.025.00
la quota a lei spettante è di 556/1000 ed ha valore pari a € 5.017,90 in virtù dell'attribuzione la condividente deve corrispondere:
a NT NT cui spetta la quota di 222/1000 il conguaglio di € 2.003,55
a NT NO cui spetta la quota di 55/1000 il conguaglio di € 462,00 a NT TI cui spetta la quota di 56/1000 il conguaglio di € 470,40
2) l'unità immobiliare n. 1) ricavata all'interno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio 1 con la p.lla 1975/6 del valore di € 36.940
unità identificazione Qualità/Classe immobiliare catatstale NCEU Immobile Ubicazione località n.1 VALORE
-Categoria
€36.940,00fabbricato urbano Mugnano del C. Via Vittorio Emauele Foglio 1 p.lla 1975/6 A3
la quota a lei spettante di 482/1000 ha valore pari a € 55.552,91 in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.1) del valore di € 36.940,00 deve ricevere dalla massa il conguaglio di € 18.612,91
3) l'intero fondo in località Bosco della Signora di Contrada, censito al Fg. 7 part.lle n. 136-155-156 (attualmente unità collabente part. 1060 sub 1 -T-1-2) e p.lla157 del valore di € 28.280
Estensione valore venale identificazione Qualità Classe-consistenza attuale singolo località Ubicazione catatstale n Immobile Categoria cespite mq
Foglio 7 p.lla 136 Bosco d.Signora Contrada. Sem Arborato 4° 8erreno 4030
€7.326,54
Foglio 7 p.lla 155 Bosco d.Signora 7033 Contrada Sem Arborato 4"
€12.785.99 NO
Foglio 7 p.lla 157 Bosco d.Signora 341 Bosco ceduo 2"
€163.68 Contrada 10 herreno
Foglio 7 p.lla 1060/1 Bosco d.Signora mg 48 11 labbricato rurale Contrada F2
€8.000.00 valore totale € 28.280,00
la quota a lei spettante di 482/1000 ha valore pari a € 13.630,96 in virtù dell'attribuzione dell'intero fondo del valore di € 28.280 la condividente deve conferire agli altri condividenti il conguaglio di € 14.649,04, nello specifico:
a NT NT cui spetta la quota di 259/1000 deve il conguaglio di € 7,324,52
a NT NO cui spetta la quota di 111/1000 deve il conguaglio di € 3.139,08
a NT TI cui spetta la quota di 111/1000 deve il conguaglio di € 3.139,08
a PE OS cui spetta la quota di 37/1000 deve il conguaglio di € 1.046,36
ALLA CONDIVIDENTE SONO DOVUTI BENI DEL VALORE COMPLESSIVO DI 82.011,01 euro,
RICEVE BENI del valore complessivo di € 74.245
DEVE AVERE dagli altri condividenti di 7.766,01 euro.
CONCLUSIONI PROGETTO-NOMINATIVI -CF,-QUOTE-VALORI CONGUAGLI ALLEGATO. N.24 Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 R.G 4600/2017- Pag. 10 di Repert.
Eredi di NT EL
LO OS, nata a [...] il [...], CF PTRRSO73854F7988 ed i figli,
LO LE, nato a [...] il [...], CF [...],
LO ST, nato ad [...] il [...], CF SNTSST88818A509N
vengono attribuiti beni per €30.715 così identificati:
1) l'unità immobiliare n. 3) ricavata allinterno del fabbricato di Via Vittorio EL in Mugnano del Cardinale censito al NCEU al foglio con la pilla 1975/6
unita
Qualità Classe immobiliare identificazione
Categoria n. 3 VALORE catatatale NCEU Immobile Ubicazione località
A3 €30.715.00abbricato urbano Mugnano del C. Via Vittorio Emauele Foglio 1 pla 1975/6
la quota a loro spettante sul fabbricato è di 259/1000 ed ha valore pari a € 29.851,03
in particolare sono dovutti diritti pari a 111/1000 a LO ST per € 12.793,29 111/1000 a LO LE per € 12.793,29 37/1000 a LO OS per €4.264,43
in virtù dell'attribuzione dell'unità immobiliare n.3) del valore di € 30.715 devono conferire alla massa un conguglio di euro 863,95
in particolare
LO ST che riceve beni per 111/1000 pari a € 13.163,57 deve un conguaglio di € 370,26 LO LE che riceve beni per 111/1000 pari a € 13.163,57 deve un conguaglio di € 370,26 LO OS che riceve beni per 37/1000 pari a € 4.387,85 deve un conguaglio di € 123,42
con riferimento all'individuazione delle unità 1, 2 e 3 (site all'interno del fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale e contraddistinto in Catasto al foglio 1, particella 1975 sub. 6) si fa rinvio integrale alle pagg. da 39 a 43 della relazione scritta di C.T.U. che vanno intese come parte integrante del presente progetto di divisione;
quanto ai lavori da porre in essere per materializzare la divisione rispetto al fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale si rinvia alla stima posta in essere dal C.T.U. a pag. 45 della relazione scritta (nonché all'allegato n.° 22 alla relazione depositato in Cancelleria in data 18.12.2019 alle ore 10:14), precisando che il costo andrà sopportato in proporzione alle quote detenute da ciascun coerede come indicate nella Tabella A con riferimento al fabbricato ubicato in Mugnano del Cardinale;
➤FISSA l'udienza del giorno 26 febbraio 2020 09:30 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto.
2.4. L'udienza di discussione si è poi tenuta in data 26.2.2020 e lo scrivente al termine della stessa ha provveduto come segue: "Il Giudice
Preso atto di quanto sopra;
Rilevato che sono state formulate osservazioni al progetto di divisione predisposto dallo scrivente e che pertanto la causa va rinviata per la decisione;
Tenuto conto delle esigenze del ruolo e della necessità di trattare in modo prioritario le cause di più risalente iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
RINVIA per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 16 febbraio 2022, con termine fino a venti giorni prima per il deposito di memorie di discussione".
All'esito di rinvio per esigenze del ruolo la causa è stata poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza di cui all'intestazione, la quale è stata poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017 Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017 - Pag. 11
3. Tanto premesso, lo scrivente ritiene di approvare il progetto di divisione già predisposto e riportato al paragrafo 2.3.
Tale progetto riprende in buona sostanza quello predisposto dal C.T.U.. L'ausiliario è pervenuto allo stesso all'esito di analitica ricostruzione dei beni oggetto di divisione, del loro valore ed è riuscito nel complesso a formare un unico progetto, delineando tre lotti con relativi analitici conguagli, in modo tale da soddisfare tutti i condividenti (riuniti in tre diversi gruppi). Tale progetto consente l'attribuzione a tutti di beni immobili (evitando eccessivi frazionamenti) e prevede la corresponsione di conguagli complessivamente di non eccessiva entità rispetto al valore delle quote. Va detto che mentre nessuna contestazione è stata sollevata da parte attrice a tale progetto
(v. da ultimo note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di cui all'intestazione nelle quali si chiede di "Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto attribuire i beni secondo il progetto di ripartizione di cui alla C.T.U.") svariate osservazioni sono state formulate da parte convenuta.
In particolare, nella memoria di discussione depositata in Cancelleria in data 26.1.2022 la convenuta ha svolto una serie di critiche all'elaborato peritale, alle quali di seguito si replicherà sinteticamente: in ordine a quelle contrassegnate come 1D: la circostanza che la convenuta sia nella detenzione di fatto dell'immobile sito in Mugnano del Cardinale alla Via Vittorio EL non è tale da attribuirle una intangibile, necessaria e sovrastante preferenza nell'attribuzione della porzione da lei prediletta in sede divisoria, dovendosi privilegiare, invece, le esigenze soddisfatte nel progetto suddetto di pervenire alla divisione dei beni per cui è causa tramite la formazione di quote per quanto possibile omogenee per composizione ed evitando eccessivi conguagli;
del resto, lo stesso c.t.u. ha evidenziato la necessità di soddisfare anche gli eredi del defunto EL NT con l'attribuzione di un'unità abitativa e con riduzione dei conguagli (v. pag. 4 della relazione scritta di c.t.u.); non vi è alcun contrasto con la volontà della defunta HE NAPOLITANO, in quanto dalla lettura del testamento pubblico del 25.2.2010 della stessa, risulta soltanto per quanto di interesse che: "Lascio ai suddetti miei figli LO LO ed NI ed ai miei nipoti LO LE e ST sola quota di legittima del mio patrimonio;
lascio a mia figlia LO oltre la quota di legittima anche la quota disponibile, in considerazione dell'assistenza che mi ha prestato e spero mi presterà fino al mio decesso"; non risulta che, quindi, la defunta abbia lasciato alcuna indicazione quanto alla preferenza che la figlia EN riceva l'attribuzione dell'integralità o comunque una porzione maggioritaria del predetto bene nella formazione della sua quota;
risulta poi, per come indicato dal c.t.u., che l'ausiliario abbia già tenuto adeguatamente conto dell'effettivo stato di conservazione dei fabbricati, applicando un più severo coefficiente di deprezzamento rispetto ai valori reperiti nelle banche dati (v. pag. 4 della relazione scritta di c.t.u.); in ordine a quelle contrassegnate come 2D: dalla lettura delle pagg. da 29 a 34 risulta l'articolato processo di stima posto in essere dal c.t.u. per la valutazione del valore di tale fabbricato e delle tre unità ricavate attraverso la divisione dello stesso;
in particolare, tale processo si è sviluppato in modo esauriente attraverso l'analisi del valore medio corrente degli immobili similari venduti in zona (guardando non solo all'O.M.I., bensì anche alle quotazioni pubblicate dal Borsino Immobiliare), la moltiplicazione di tale importo per un coefficiente che sintetizza tutti gli elementi legati alle caratteristiche proprie dell'immobile (ivi compresa la vetustà dell'immobile ed il suo stato manutentivo), il calcolo della superficie commerciale del fabbricato, il calcolo del coefficiente di deprezzamento globale e la penalizzazione risultante dalla divisione dell'immobile in tre unità immobiliari;
in ordine a quelle contrassegnate come 3D: la relativa critica è stata formulata in modo generico quanto alla stima dei terreni agricoli siti in Mugnano del Cardinale e Contrada, avendo indicato il c.t.u. gli elementi analiticamente presi in considerazione (ivi compresi quelli relativi alla pendenza del terreno) alle pagg. da 23 a 28 dell'elaborato peritale (alla cui lettura va fatto integrale Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017- Pag
rinvio per ragioni di semplicità motivazionale); del resto, lo stesso c.t.u. a pag. 4 della relazione ha evidenziato di aver provveduto a ritoccare nella relazione definitiva la stima dei fondi agricoli che presentano "una localizzazione più accidentata"; in ordine a quelle contrassegnate come 4D: il c.t.u. ha ripartito i fondi siti in Mugnano del Cardinale alla località Arciano tra NT NT (al quale sono andate le particelle
13 ed 84 del foglio 11) e EN NT (alla quale è andata la particella 122), seguendo il non irragionevole criterio dell'attuale situazione di occupazione da parte degli eredi dei fondi predetti;
il c.t.u. ha condivisibilmente spiegato che la ratio dell'inclusione del fondo sito in Contrada nella porzione da attribuire alla convenuta è stato legato anche a considerazioni connesse alla necessità di evitare conguagli eccessivi a carico degli altri condividenti ed in favore della convenuta (v. pag. 4 della relazione scritta); non è esatta la deduzione secondo cui la convenuta dovrebbe alla massa conguagli per €
14.000,00, dovendosi invece guardare al complessivo progetto di divisione approvato ed all'equilibrio che si determinerà all'esito della compensazione tra i conguagli dovuti tra i vari coeredi, in modo tale che alla convenuta all'esito spetterà un conguaglio a carico della massa per un importo complessivo pari ad € 7.766,01.
4. Si deve quindi passare a trattare delle domande di rendiconto proposte.
Va ricordato prima di tutto che quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ., Sez. II, 19 febbraio 1997, n° 1509).
Va poi detto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. "Va qui osservato che, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune" (Cass. civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n° 2423).
Tanto premesso, le domande proposte sul punto vanno respinte, perché la proposizione delle stesse in citazione e nella comparsa di risposta non è stata accompagnata dalla manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e neppure è stata effettuata allegazione né nel rispettivo atto introduttivo, né tantomeno nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. di specifici episodi in cui ciascuna parte avrebbe manifestato tale intenzione ed il godimento diretto non sarebbe stato consentito dalla controparte. Sentenza n. 482/2023 pubbl. il 21/03/2023
RG n. 4600/2017
Repert. n. 682/2023 del 23/03/2023 R.G 4600/2017- 13
Tali considerazioni sono tali da rendere irrilevante l'esame della C.T.U. espletata con riferimento a questo specifico aspetto, nonché delle lagnanze sul punto svolte da parte convenuta in ordine all'elaborato peritale.
5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca intervenuta tra le parti in ordine alle domande di rendiconto proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Prima Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cosi provvede:
A. ACCOGLIE la domanda di divisione proposta ed APPROVA il progetto di divisione riportato al paragrafo 2.3. della parte motiva, con conseguente attribuzione in proprietà degli immobili ivi indicati alle parti per come sopra specificato e conguagli dare/avere ivi stabiliti;
B. RIGETTA le domande di rendiconto proposte dalle parti;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti (ivi comprese quelle di c.t.u., così come liquidate con decreto depositato in Cancelleria in data 26.1.2020).
Così deciso in data 22.3.2023 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Marcello Polimeno ->.
Gli attori hanno dedotto:
- che la convenuta occupa a tutt'oggi l'intero cespite, che era caduto in comunione, sito alla via Vittorio EL di Mugnano del Cardinale n. 1;
à che la stessa non ha rilasciato le parti del cespite in parola ricomprese, in sede divisoria, nelle Unità 2 e 3 assegnate agli attori;
che la stessa si oppone alla realizzazione delle opere necessarie a concretizzare la separazione e l'indipendenza delle tre Unità nelle quali il cespite è stato diviso e delle quali solo una l'Unita 1 - è stata a lei assegnata;
- che dette opere separative sono state individuate dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio divisorio e la loro esecuzione ad opera e spese delle tre parti assegnatarie è stata disposta con la sentenza predetta.
Tanto rappresentato, gli attori hanno chiesto condannarsi la convenuta a rilasciare le
Unità 2 e 3 predette, ad essi assegnate, a co-eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di divisione, a permettere agli attori ogni accesso alla Unità a lei assegnata necessario ad eseguire i predetti lavori, nonché a partecipare ai costi degli stessi nella proporzione indicata nella predetta sentenza.
La convenuta non si è costituita benché regolarmente citata per cui se ne dichiara la contumacia.
La domanda è fondata e da accogliere.
I diritti per i quali gli attori agiscono nella presente sede trovano fondamento nella sentenza di divisione innanzi riportata e nell'inosservanza dei medesimi da parte della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la convenuta a rilasciare agli attori l'Unità 2 e l'Unità 3 del fabbricato in
Mugnano del Cardinale, alla via Vittorio EL, n. 1, oggetto della divisione ereditaria, per come individuate nella sentenza n. 482/2023 del 21 3 2023 e nella consulenza tecnica di ufficio richiamata nella stessa;
2) condanna la convenuta ad eseguire, unitamente agli attori, i lavori "per materializzare la divisione" del fabbricato e di conseguenza dividere lo stesso nelle tre unità assegnate con la sentenza di divisione detta, così rendendole separate e indipendenti;
3) ordina, in ogni caso, alla convenuta di consentire l'accesso alla Unità 1, a lei assegnata, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori divisori di cui si è detto innanzi e in motivazione;
4) condanna la convenuta a concorrere ai costi occorrenti per la esecuzione dei lavori di divisione in parola nella proporzione indicata in sentenza;
5) condanna la convenuta a pagare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro
560,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati EL Litto e Giuseppe
Macario, dichiaratisi antistatari.
IL GIUDICE
EL NO