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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1086 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) l'11/12/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmelo Zinnarello, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Grottello n. 26, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Porto Salvo (RC), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Renato Milasi, presso il cui studio in Reggio Calabria Corso Garibaldi 468/B–Galleria Zaffino, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA.
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.06.2025 entrambe le parti chiedevano fosse emessa sentenza parziale in punto status; il Giudice, espletata la discussione della causa in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.04.2025, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , Controparte_1 assumendo che:
-il 13/08/2008 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erno nati i figli (4.10.2009) e (20.02.2015), Per_1 Per_2 entrambi minorenni;
-la convivenza tra i coniugi si era rivelata nel tempo intollerabile essendosi verificati tra le parti insanabili contrasti;
- la relazione si era interrotta nel mese di Febbraio 2025, allorquando il aveva CP_1 riferito alla di avere intrapreso una relazione extraconiugale;
Pt_1
- il rapporto coniugale era stato connotato dal susseguirsi di episodi di violenza, perpetrati anche nei confronti del figlio maggiore Per_1
- per tali vicende la e il figlio avevano sporto formale denuncia ai Pt_1 Per_1
Carabinieri, temendo per la propria incolumità.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva, in via provvisoria e urgente e inaudita altera parte, di essere autorizzata al rientro immediato nella casa coniugale, insieme ai figli e , nonché che fosse disposta l'assegnazione Per_1 Per_2 dell'autovettura Volkswagen Golf alla , al fine di consentire alla stessa di Pt_1 soddisfare le esigenze di spostamento proprie e dei figli minori con lei conviventi.
In via principale chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione coniugale da assegnarsi alla , disciplinando il Pt_1 diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate;
c) fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 300,00 per il mantenimento della moglie nonché un ulteriore assegno di € 600,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
d) l'AUU fosse percepito integralmente dalla;
e) fosse assegnata in uso esclusivo alla ricorrente l'autovettura Volkswagen Pt_1 Golf, prevedendosi che il dovesse corrispondere il 50% delle relative spese CP_1 di gestione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. il 05.05.2025.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale contestava l'esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente, evidenziando che la causa della crisi coniugale era da ascriversi alle condotte della moglie, che si era resa inadempiente rispetto al proprio ruolo, essendo spesso assente dall'abitazione e sperperando le risorse economiche della famiglia in spese voluttuarie. Rilevava, inoltre, che la aveva lasciato volontariamente la casa coniugale, Pt_1 senza che si fosse verificato alcun episodio connotato da violenze o minacce, recandosi presso il Comando dei Carabinieri di San Carlo di Condofuri ed ivi rilasciando delle dichiarazioni contraddittorie e illogiche. Riferiva inoltre che, a seguito di tale denuncia, essendo egli guardia giurata presso la società Europol srl, aveva subito il ritiro dell'arma e la sospensione dall'attività lavorativa, con conseguente privazione di ogni fonte di reddito.
Alla luce di tali premesse, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, da collocarsi presso l'abitazione paterna;
che nulla fosse disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché in merito all'autovettura Volkswagen Golf, in quanto entrambe non più di sua proprietà. Chiedeva, infine, che fosse disposto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nell'importo di € 50.000,00.
Con decreto del 5.05.2025, il Giudice delegato, ritenuto di non poter accogliere la richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti formulata dalla ricorrente per le ragioni ivi esplicitate, richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c. al Pubblico Ministero in sede, all' e all' informazioni circa Controparte_2 Controparte_3
l'esistenza di eventuali procedimenti nei confronti del resistente e relativi agli abusi e alle violenze allegate. Onerava, inoltre, la ricorrente a produrre la denuncia-querela sporta nell'interesse del minore per i fatti avvenuti in data 29.02.2024 Persona_3 nonché qualsiasi altro atto conseguente adottato nel procedimento che lo riguardava.
Disponeva, infine, che i SST competenti prendessero in carico il nucleo familiare e relazionassero in merito alle condizioni di vita dei minori, ai rapporti tra gli stessi ed i genitori ed al rapporto tra le parti del giudizio, fissando l'udienza del 18.06.2025 per la comparizione delle parti e l'audizione del figlio minore della coppia Per_1
All'udienza del 18.06.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, veniva espletata l'audizione dei minori e;
entrambe le parti, presenti personalmente, Per_1 Per_2 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, parte ricorrente insisteva nelle richieste anche istruttorie già formulate e chiedeva venisse emessa sentenza parziale in punto status; parte resistente non si opponeva all'emissione di una sentenza parziale sullo status e insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice delegato, ordinata la discussione della causa in punto status, rimetteva la causa alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, riservandosi di adottare gli ulteriori provvedimenti.
***
La domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
appare fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una Controparte_1 ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che sulla scorta delle eloquenti deduzioni ed emergenze processuali non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto espressamente da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori richieste formulate.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 28.04.2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi – Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 409 parte 2 serie A u.
1 - anno 2008;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.07.2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1086 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) l'11/12/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmelo Zinnarello, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Grottello n. 26, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Porto Salvo (RC), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Renato Milasi, presso il cui studio in Reggio Calabria Corso Garibaldi 468/B–Galleria Zaffino, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA.
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.06.2025 entrambe le parti chiedevano fosse emessa sentenza parziale in punto status; il Giudice, espletata la discussione della causa in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.04.2025, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , Controparte_1 assumendo che:
-il 13/08/2008 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erno nati i figli (4.10.2009) e (20.02.2015), Per_1 Per_2 entrambi minorenni;
-la convivenza tra i coniugi si era rivelata nel tempo intollerabile essendosi verificati tra le parti insanabili contrasti;
- la relazione si era interrotta nel mese di Febbraio 2025, allorquando il aveva CP_1 riferito alla di avere intrapreso una relazione extraconiugale;
Pt_1
- il rapporto coniugale era stato connotato dal susseguirsi di episodi di violenza, perpetrati anche nei confronti del figlio maggiore Per_1
- per tali vicende la e il figlio avevano sporto formale denuncia ai Pt_1 Per_1
Carabinieri, temendo per la propria incolumità.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva, in via provvisoria e urgente e inaudita altera parte, di essere autorizzata al rientro immediato nella casa coniugale, insieme ai figli e , nonché che fosse disposta l'assegnazione Per_1 Per_2 dell'autovettura Volkswagen Golf alla , al fine di consentire alla stessa di Pt_1 soddisfare le esigenze di spostamento proprie e dei figli minori con lei conviventi.
In via principale chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione coniugale da assegnarsi alla , disciplinando il Pt_1 diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate;
c) fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 300,00 per il mantenimento della moglie nonché un ulteriore assegno di € 600,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
d) l'AUU fosse percepito integralmente dalla;
e) fosse assegnata in uso esclusivo alla ricorrente l'autovettura Volkswagen Pt_1 Golf, prevedendosi che il dovesse corrispondere il 50% delle relative spese CP_1 di gestione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. il 05.05.2025.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale contestava l'esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente, evidenziando che la causa della crisi coniugale era da ascriversi alle condotte della moglie, che si era resa inadempiente rispetto al proprio ruolo, essendo spesso assente dall'abitazione e sperperando le risorse economiche della famiglia in spese voluttuarie. Rilevava, inoltre, che la aveva lasciato volontariamente la casa coniugale, Pt_1 senza che si fosse verificato alcun episodio connotato da violenze o minacce, recandosi presso il Comando dei Carabinieri di San Carlo di Condofuri ed ivi rilasciando delle dichiarazioni contraddittorie e illogiche. Riferiva inoltre che, a seguito di tale denuncia, essendo egli guardia giurata presso la società Europol srl, aveva subito il ritiro dell'arma e la sospensione dall'attività lavorativa, con conseguente privazione di ogni fonte di reddito.
Alla luce di tali premesse, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, da collocarsi presso l'abitazione paterna;
che nulla fosse disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché in merito all'autovettura Volkswagen Golf, in quanto entrambe non più di sua proprietà. Chiedeva, infine, che fosse disposto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nell'importo di € 50.000,00.
Con decreto del 5.05.2025, il Giudice delegato, ritenuto di non poter accogliere la richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti formulata dalla ricorrente per le ragioni ivi esplicitate, richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c. al Pubblico Ministero in sede, all' e all' informazioni circa Controparte_2 Controparte_3
l'esistenza di eventuali procedimenti nei confronti del resistente e relativi agli abusi e alle violenze allegate. Onerava, inoltre, la ricorrente a produrre la denuncia-querela sporta nell'interesse del minore per i fatti avvenuti in data 29.02.2024 Persona_3 nonché qualsiasi altro atto conseguente adottato nel procedimento che lo riguardava.
Disponeva, infine, che i SST competenti prendessero in carico il nucleo familiare e relazionassero in merito alle condizioni di vita dei minori, ai rapporti tra gli stessi ed i genitori ed al rapporto tra le parti del giudizio, fissando l'udienza del 18.06.2025 per la comparizione delle parti e l'audizione del figlio minore della coppia Per_1
All'udienza del 18.06.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, veniva espletata l'audizione dei minori e;
entrambe le parti, presenti personalmente, Per_1 Per_2 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, parte ricorrente insisteva nelle richieste anche istruttorie già formulate e chiedeva venisse emessa sentenza parziale in punto status; parte resistente non si opponeva all'emissione di una sentenza parziale sullo status e insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice delegato, ordinata la discussione della causa in punto status, rimetteva la causa alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, riservandosi di adottare gli ulteriori provvedimenti.
***
La domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
appare fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una Controparte_1 ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che sulla scorta delle eloquenti deduzioni ed emergenze processuali non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro richiesto espressamente da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori richieste formulate.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 28.04.2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi – Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 409 parte 2 serie A u.
1 - anno 2008;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.07.2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna