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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13154 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22214 2025 RG
FRA
Avv. CECI BEATRICE Parte_1
E
contumace CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato all' ha agito ex art. CP_1 Parte_1
445bis, comma VI, Cpc, al fine si sentir accertare e dichiarare:
“…il diritto … dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento … con decorrenza 19.1.2024 sino al gennaio 2025, da erogarsi nei modi e nella misura previsti;
… … il diritto … al riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2025, così come riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio … CONDANNARE L' al CP_1
pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati…”.
Ha premesso di essere già stata riconosciuta, in data 30.10.2024, soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, in ragione delle elencate patologie e pertanto bisognosa di assistenza trovandosi nell'impossibilità di deambulare e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
di aver presentato in data 19.1.2024 domanda per l'accertamento “dell'indennità di accompagnamento”; che, a seguito dell'esito negativo dell'accertamento, aveva proposto ricorso per ATP nel quale il CTU
, pur riconoscendo i presupposti requisiti sanitari, aveva fissato Persona_1
la decorrenza alla data successiva alla domanda del gennaio 2025.
Ha quindi lamentato che le conclusioni dell'elaborato peritale presentavano una serie di vizi, quanto alla individuazione della decorrenza, tali da renderlo errato ed infondato in quanto doveva essere valorizzato il quadro morboso complessivo, con andamento ingravescente;
richiamando le note critiche, ha rappresentato come in caso di patologie a carattere evolutivo doveva farsi riferimento non alla data delle certificazioni delle patologie ma al momento genetico della patologia, considerate anche le ulteriori certificazioni (come nella specie la certificazione del centro neurologico del Policlinico di Tor Vergata sostanzialmente coevo a quello della data di presentazione della domanda).
L' ritualmente intimato, non si è costituito. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato deciso.
Il ricorso non può essere accolto.
Va ricordato che la decisione in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio può riguardare esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna.
Nel merito, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione non risultano dirimenti in quanto genericamente valutative mentre il CTU della prima fase, considerando il complesso delle patologie denunciate, l'esame clinico sulla persona della ricorrente e l'anamnesi, ha affermato anche considerando la certificazione del Policlinico Tor Vergata, dell'aprile 2024, alla quale ci si riferisce con la presente opposizione, la esistenza delle condizioni sanitarie sottese al riconoscimento del diritto di cui all'art. 1 della L. 18/80 con decorrenza successiva, dal gennaio 2025. In esito all'esame obiettivo ha poi sottolineato tutti i sintomi che deponevano per l'impossibilità di attendere autonomamente agli atti di vita quotidiana (v. pag. 6 concl.) e di deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore, argomentando specificamente anche quanto alla decorrenza individuata.
Il CTU ha infatti affermato, a riguardo, che la data di decorrenza era la risultante di varie considerazioni cliniche e medico legali attesa la patologia a forte evoluzione peggiorativa, il che rendeva particolarmente difficile individuarne la data di insorgenza, richiamando allo scopo anche le certificazioni mediche agli atti.
Il CTU della prima fase ha quindi condotto l'esame dello stato clinico in sede di esame obiettivo, esaminato partitamente tutta la documentazione medica rilevante al fine delle valutazioni del caso, effettuato l'anamnesi patologica e formulato apposita diagnosi argomentando in sede di discussione medico legale anche quanto alla decorrenza.
La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata.
In definitiva quindi il ricorso in opposizione va respinto, con affermazione della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari atti al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento sin dal gennaio
2025 e, quanto alle spese processuali, con liquidazione solo di quelle di prima fase, nulla dovendosi disporre in sede di opposizione in ragione della contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la ricorrente ha i requisiti stabiliti Parte_1 dalla Legge n. 18/80 per la concessione delle indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e rigetta per il resto il ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese processuali della prima fase, CP_1 liquidate in complessivi euro 1560,00 oltre oneri come per legge, da distrarre.
Roma lì, 18/12/2025 Il Giudice