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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 248-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
248-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 248-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Rasoli n. 10, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza Lisco, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.12.2024 e , rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 283.747,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della somma di €
35.292,00 in cinque anni e dieci mesi, oltre il pagamento integrale delle residue rate del mutuo stipulato con così come da piano di ammortamento originario, per la somma di € CP_1
130.044,00. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ipotecari ( CP_1
e privilegiati (Comune di Trani), del 20% di tutti i creditori chirografari.
I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è quella che percepisce , pari ad € 1.800,00, derivante dall'attività di operaio presso la “Scaringi Parte_1
SE & Figli s.n.c.”, atteso che la ricorrente contribuisce con lavori saltuari Parte_2 alle spese del nucleo familiare ed il figlio, operaio con contratto part-time Persona_1 indeterminato presso la stessa azienda dove lavora il padre, contribuirà al pagamento delle rate del piano per i primi dodici mesi, dovendo, poi, instaurare una convivenza e lasciando il nucleo familiare di origine. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, in Via Rasoli n. 10, in catasto al foglio 13, p.lla 259, sub. 17; il ricorrente è
1 anche titolare di autovetture Fiat Punto 199 e GM Daewoo, così come indicate nella relazione dell'OCC; oltre ad essere titolari di conto corrente acceso presso così come indicato nella CP_1 relazione dell'OCC.
Il gestore della crisi, nominato dall'OCC, dott. , ha espresso parere favorevole Persona_2 circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
A seguito di invito della giudice delegata i ricorrenti hanno integrato la documentazione provvedendo a distinguere la massa attiva e passiva di ciascun ricorrente ex art. 66, comma terzo, c.c.i.i.
Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione di mutuo fondiario e alla necessità di ricorrere a continui finanziamenti per sostenere la gestione ordinaria e straordinaria della famiglia.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti stanno adempiendo regolarmente le rate del mutuo stipulato. Pertanto, l'esposizione
2 debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. l'omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 10 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
248-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 248-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Rasoli n. 10, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza Lisco, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.12.2024 e , rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 283.747,00 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della somma di €
35.292,00 in cinque anni e dieci mesi, oltre il pagamento integrale delle residue rate del mutuo stipulato con così come da piano di ammortamento originario, per la somma di € CP_1
130.044,00. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ipotecari ( CP_1
e privilegiati (Comune di Trani), del 20% di tutti i creditori chirografari.
I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è quella che percepisce , pari ad € 1.800,00, derivante dall'attività di operaio presso la “Scaringi Parte_1
SE & Figli s.n.c.”, atteso che la ricorrente contribuisce con lavori saltuari Parte_2 alle spese del nucleo familiare ed il figlio, operaio con contratto part-time Persona_1 indeterminato presso la stessa azienda dove lavora il padre, contribuirà al pagamento delle rate del piano per i primi dodici mesi, dovendo, poi, instaurare una convivenza e lasciando il nucleo familiare di origine. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, in Via Rasoli n. 10, in catasto al foglio 13, p.lla 259, sub. 17; il ricorrente è
1 anche titolare di autovetture Fiat Punto 199 e GM Daewoo, così come indicate nella relazione dell'OCC; oltre ad essere titolari di conto corrente acceso presso così come indicato nella CP_1 relazione dell'OCC.
Il gestore della crisi, nominato dall'OCC, dott. , ha espresso parere favorevole Persona_2 circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
A seguito di invito della giudice delegata i ricorrenti hanno integrato la documentazione provvedendo a distinguere la massa attiva e passiva di ciascun ricorrente ex art. 66, comma terzo, c.c.i.i.
Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione di mutuo fondiario e alla necessità di ricorrere a continui finanziamenti per sostenere la gestione ordinaria e straordinaria della famiglia.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti stanno adempiendo regolarmente le rate del mutuo stipulato. Pertanto, l'esposizione
2 debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. l'omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 10 luglio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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