TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 26059 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come da procura in atti;
- OPPONENTI -
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti.
- OPPOSTA –
NONCHÉ
Controparte_2 elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come da procura in atti.
-OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In data 08.03.2022 era notificata a , , Parte_1 Parte_2
, cartella di pagamento n. 097 2019 Parte_3 Parte_4
01897085 81 00 11920190019166800000 intimante il pagamento di euro
44109,07 a favore del
[...]
n. 658330. Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, ha proposto la presente opposizione a Parte_3 Parte_4 cartella di pagamento.
Gli opponenti deducono un duplice ordine di contestazioni, il primo relativo alla inidoneità delle cartelle a fungere da titolo esecutivo, ed il secondo il difetto di legittimazione dei fidejussori per violazione dell'art.1957
Contro
Si sono costituite le opposte ed chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 25 novembre 2025 lo scrivente Magistrato divenuto titolare del fascicolo con provvedimento del 24 ottobre 2025 tratteneva la causa in decisione.
3. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc in quanto volte a porre in discussione l'an debeatur della stessa.
3.1. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Una premessa si impone, giova infatti osservare che il credito di cui si controverte ha ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'istituto CP_5 finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20/06/05
(“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”), richiamato disposizioni operative.
Tale norma stabilisce, infatti, che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Il citato art. 9 co. 5 del D. Lgs. n.123/98 a sua volta dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Pertanto, nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di
Garanzia per le P.M.I. devono essere tenuti ben distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, perché fondato sul contratto di finanziamento, e, dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del Fondo, l'impresa Pt_5 beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla L.
n.662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, che ha natura incontrovertibilmente pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia.
Ai sensi del co. 4 del predetto art. 2 del D.M. del 20/06/05 “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art.3 del D.L. 3/2015 convertito nella L.33/2015 afferma che “il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui all'art.2 co 1 lett. a) L.662/96 costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751 bis cc. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.17 D.Lgs 46/99”.
È sufficiente la lettera della norma per evidenziare la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla . Controparte_2
Quanto alla nullità delle fidejussioni alla luce della normativa di cui alla
L.287/1990 come sancito dal provvedimento n.55 del 02 maggio 2005 della
[...]
giova osservare quanto segue. CP_6
Con detto provvedimento la affermava che “ gli artt.6 e 8 CP_6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per al fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie (fidejussione omnibus) contengono disposizioni che nella misura in cui vengono applicate in maniera uniforme, sono in contrasto con l'art.2 co 2 lettera a) della legge 287/1990”. Ferma in linea teorica l'applicabilità della nullità della clausola fidejussoria va però riscontrato che gli opponenti non hanno compiutamente assolto all'onere della prova posto a loro carico. Infatti i garanti al fine di invocare la nullità della fidejussione per violazione dello schema ABI in base al provvedimento n.55/2005 avrebbero dovuto dare la prova della conformità della fidejussione sottoscritta allo schema ABI o della sola clausola derogatoria dell'art.1957 cc. Avrebbero dovuto altresì allegare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte. Tuttavia si sono limitati ad una generica contestazione sul punto con violazione dei principi di cui all'art.2697 cc.
Giova peraltro evidenziare che, l'istituto finanziatore ha realizzato azione volta al recupero del credito: infatti, in data 17/09/2018 è stata inviata dall'ente finanziatore un'intimazione di pagamento indirizzata non solo alla debitrice principale ma anche ai Fideiussori.
Peraltro nel caso portato all'attenzione di questo giudice l'operatività dell'art.1957 va esclusa.
Esaminando il regolamento contrattuale intercorso tra l'istituto di credito e i fidejussori si legge all'art.6 che il “fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta”. È evidente che la fattispecie rimanda non già alla fidejussione sic et simpliciter contratto tipico previsto nel codice, bensì al contratto autonomo di garanzia che le parti nella loro autonomia contrattuale hanno ritenuto applicabile al fine di regolamentare i propri rapporti e dare compiuta realizzazione alla concreta causa contrattuale. Ciò posto la consolidata giurisprudenza della
Corte di Legittimità afferma che “al contratto autonomo di garanzia in difetto di diversa previsione non si applica la norma dell'art.1957 cc sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale poiché tale disposizione collegata al carattere accessorio della obbligazione fidejussoria instaura un collegamento necessario ed ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fidejussorio, per ciò solo inapplicabile ad un 'obbligazione di garanzia autonoma”. La deroga all'art.1957 cc e la connotazione del regolamento contrattuale in termini di contratto autonomo di garanzia risultano evidenti laddove si legga in combinato disposto il primo e l'ultimo comma dell'art.6 del contratto versato in atti dalle parti. Alla luce delle motivazioni illustrate l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147
2022, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione l'attività svolta (medi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente , , Parte_1 Parte_2 [...]
, alla refusione delle spese di lite in favore Parte_3 Parte_4 di e Controparte_1 [...]
spese quantificate in euro Controparte_2
4109,00 ciascuna ,oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Venezia 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna