CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. ID PRATICA 27732504 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Cassino e ad I.C.A. S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo notificato in data 11 settembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
2. l'omessa notifica degli atti presupposti;
3. la decadenza per tardività della notifica;
4. la mancata attribuzione della rendita definitiva;
5. il vizio di motivazione;
6. l'insussistenza della pretesa creditoria;
7. l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria;
8. la prescrizione della pretesa impositiva.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva il Comune di Cassino, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Infondato è il motivo n. 1, sulla incompetenza per territorio. La normativa richiamata dalla ricorrente è riferita esclusivamente all'Agente Nominativo_1 del Servizio di riscossione (AdER) che procede alla riscossione coattiva "a mezzo ruolo" e sulla base della disciplina di cui al D.lgs. n. 1 12/99 e al d.P.R. n. 602/73. Nel caso di specie, invece, la riscossione coattiva veniva affidata ad una società iscritta all'Albo di cui all 'art. 53 del D. lgs n. 446/1997 (ICA, appunto) che effettua tale attività sulla base dell'Ingiunzione Fiscale e della disciplina di cui al R.D. n. 639/1910, rafforzata dalle norme del D.P.R. n. 602/1973 solo per la parte esecutiva e cautelare e solo per le disposizioni del Titolo II di detto Decreto. Ogni richiamo al "ruolo", pertanto, è inconferente.
Infondato è il motivo n. 2, sulla omessa notifica degli atti impositivi presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 4 del relativo fascicolo), tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati a parte ricorrente.
Infondato è il motivo n. 3, sulla intervenuta decadenza per tardività della notifica, con violazione del termine di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/06. Come è noto, detto termine si applica all'attività di accertamento che deve essere posta in essere, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento andava disposto e/o la dichiarazione presentata. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti, come dimostrato dalla resistente I.C.A. (v. all. da 3 a 4 del relativo fascicolo), erano stati notificati entro il citato termine di decadenza.
Infondato è il motivo n. 4, sulla mancata attribuzione della rendita definitiva. L'IMU in oggetto veniva richiesta per gli anni 2012 e 2013, relativamente agli immobili indicati nella scheda tecnica allegata agli avvisi di accertamento;
per detti immobili venivano riportati gli estremi catastali, le rendite attribuite, le percentuali di possesso ed ogni altra informazione necessaria alla quantificazione della pretesa impositiva. Altre censure non erano pertinenti agli accertamenti oggetto del provvedimento.
Infondato è il motivo n. 5, sul vizio di motivazione. Gli atti opposti risultano motivati in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati, e richiamano il contenuto dei precedenti atti ritualmente notificati
(concretizzando la c.d. motivazione per relationem), e dunque garantendo l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente. Altre doglianze non erano pertinenti agli accertamenti oggetto del provvedimento.
Inammissibili sono i motivi nn. 6 e 7, sulla presunta insussistenza, nel merito, della pretesa creditoria. Va premesso che in forza della mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs.
546/92). Ad ogni modo, non vi è esenzione dall'IMU per gli immobili individuati catastalmente nella categoria
F3, stante l'obbligo di corrispondere, fino al completamento del fabbricato il controvalore dovuto per l'area edificabile su cui insiste, appunto, il fabbricato in corso di costruzione. Nel caso di specie, l'IMU veniva richiesta per l'area e non per il fabbricato.
Infondato è il motivo n. 8, sulla presunta prescrizione della pretesa. In primo luogo, nel caso di specie si applica la normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 18/2020 e, specificamente, l'art. 68, il quale proroga i termini di prescrizione e decadenza per gli atti in scadenza al 31/12/2020 e al 31/12/2021 (anni di sospensione Covid) al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sospensione, quindi al
31/12/2023. In secondo luogo, anche tale contestazione non è più ammissibile avverso i preavvisi di fermo, posto che le ingiunzioni presupposte, sono divenute definitive per mancata impugnazione, come detto in relazione ai motivi nn. 6 e 7.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. ID PRATICA 27732504 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Cassino e ad I.C.A. S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo notificato in data 11 settembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
2. l'omessa notifica degli atti presupposti;
3. la decadenza per tardività della notifica;
4. la mancata attribuzione della rendita definitiva;
5. il vizio di motivazione;
6. l'insussistenza della pretesa creditoria;
7. l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria;
8. la prescrizione della pretesa impositiva.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva il Comune di Cassino, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Infondato è il motivo n. 1, sulla incompetenza per territorio. La normativa richiamata dalla ricorrente è riferita esclusivamente all'Agente Nominativo_1 del Servizio di riscossione (AdER) che procede alla riscossione coattiva "a mezzo ruolo" e sulla base della disciplina di cui al D.lgs. n. 1 12/99 e al d.P.R. n. 602/73. Nel caso di specie, invece, la riscossione coattiva veniva affidata ad una società iscritta all'Albo di cui all 'art. 53 del D. lgs n. 446/1997 (ICA, appunto) che effettua tale attività sulla base dell'Ingiunzione Fiscale e della disciplina di cui al R.D. n. 639/1910, rafforzata dalle norme del D.P.R. n. 602/1973 solo per la parte esecutiva e cautelare e solo per le disposizioni del Titolo II di detto Decreto. Ogni richiamo al "ruolo", pertanto, è inconferente.
Infondato è il motivo n. 2, sulla omessa notifica degli atti impositivi presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 4 del relativo fascicolo), tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati a parte ricorrente.
Infondato è il motivo n. 3, sulla intervenuta decadenza per tardività della notifica, con violazione del termine di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/06. Come è noto, detto termine si applica all'attività di accertamento che deve essere posta in essere, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento andava disposto e/o la dichiarazione presentata. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti, come dimostrato dalla resistente I.C.A. (v. all. da 3 a 4 del relativo fascicolo), erano stati notificati entro il citato termine di decadenza.
Infondato è il motivo n. 4, sulla mancata attribuzione della rendita definitiva. L'IMU in oggetto veniva richiesta per gli anni 2012 e 2013, relativamente agli immobili indicati nella scheda tecnica allegata agli avvisi di accertamento;
per detti immobili venivano riportati gli estremi catastali, le rendite attribuite, le percentuali di possesso ed ogni altra informazione necessaria alla quantificazione della pretesa impositiva. Altre censure non erano pertinenti agli accertamenti oggetto del provvedimento.
Infondato è il motivo n. 5, sul vizio di motivazione. Gli atti opposti risultano motivati in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati, e richiamano il contenuto dei precedenti atti ritualmente notificati
(concretizzando la c.d. motivazione per relationem), e dunque garantendo l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente. Altre doglianze non erano pertinenti agli accertamenti oggetto del provvedimento.
Inammissibili sono i motivi nn. 6 e 7, sulla presunta insussistenza, nel merito, della pretesa creditoria. Va premesso che in forza della mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs.
546/92). Ad ogni modo, non vi è esenzione dall'IMU per gli immobili individuati catastalmente nella categoria
F3, stante l'obbligo di corrispondere, fino al completamento del fabbricato il controvalore dovuto per l'area edificabile su cui insiste, appunto, il fabbricato in corso di costruzione. Nel caso di specie, l'IMU veniva richiesta per l'area e non per il fabbricato.
Infondato è il motivo n. 8, sulla presunta prescrizione della pretesa. In primo luogo, nel caso di specie si applica la normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 18/2020 e, specificamente, l'art. 68, il quale proroga i termini di prescrizione e decadenza per gli atti in scadenza al 31/12/2020 e al 31/12/2021 (anni di sospensione Covid) al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sospensione, quindi al
31/12/2023. In secondo luogo, anche tale contestazione non è più ammissibile avverso i preavvisi di fermo, posto che le ingiunzioni presupposte, sono divenute definitive per mancata impugnazione, come detto in relazione ai motivi nn. 6 e 7.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti