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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza del 17.10.2024 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/04/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Borzillo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.12.1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Borzillo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
NONCHÉ
(P. Iva C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Pignata, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. opposta
1 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 CP_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2021,
[...]
emesso dal Tribunale di Benevento in data 01.02.2021, con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della società il pagamento di € Controparte_4
35.416,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale residuo delle somme dovute dalla predetta alla Controparte_4 Controparte_5
in virtù del contratto di finanziamento n. 1001598225 sottoscritto con la e poi CP_5
ceduto all'odierna parte opposta, Controparte_2
A fondamento dell'opposizione i sigg. e sostenevano che: Parte_1 CP_1
a) in data 19.02.2008 la in persona del l.r.p.t. Controparte_4 [...]
, aveva sottoscritto con la filiale Parte_1 Controparte_5
di Moiano (BN), il finanziamento chirografario n. 1001598225 per la somma di € 75.000,00;
b) tale finanziamento era stato richiesto per incrementare la liquidità della società e, per il suo perfezionamento, la aveva preteso una garanzia CP_5 fideiussoria da parte loro, fino alla concorrenza della somma di € 36.000,00;
c) lo schema-contratto utilizzato per tale fideiussione conteneva tre clausole (n.
2, n. 6 e n. 8) con le quali i fideiussori rinunciavano sia a far valere le eccezioni relative al rapporto principale che al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.;
d) a partire dall'anno 2010 la aveva iniziato ad essere Controparte_4
inadempiente e, in data 01.09.2011, trascorso quasi un anno dall'insorgere della morosità, la aveva inviato alla società e ad entrambi i garanti CP_5
una lettera di recesso dal finanziamento n. 1001598225, con contestuale messa in mora, senza tuttavia avviare in seguito alcuna azione giudiziale di recupero del credito nei loro confronti;
e) in data 09.04.2014 la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_4
Benevento con sentenza n. 23/2014;
f) dopo 10 anni dall'insorgere dell'inadempimento e quando erano trascorsi ormai 6 anni dalla dichiarazione di fallimento della Controparte_4 [...]
in qualità di cessionaria del contratto di finanziamento Controparte_2
2 in questione, aveva ottenuto, nei confronti dei garanti del prestito, il decreto ingiuntivo n. 153/2021, per il pagamento del saldo debitorio del finanziamento n. 1001598225, ammontante ad € 35.416,17.
Gli opponenti – quindi - chiedevano, preliminarmente, il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, eccependo
– poi – nel merito la nullità delle fideiussioni omnibus, in quanto meri duplicati dello schema predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della disciplina antitrust (l. n. 287/1990); gli opponenti, inoltre, deducevano anche la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei loro confronti ex art. 1957 c.c., concludendo – in ogni caso - per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta dell'08.10.2021, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando fermamente l'avversa opposizione, eccependo la Controparte_6
propria carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva per tutte le situazioni e poste passive derivanti dai rapporti medio tempore ad essa ceduti, deducendo in ordine alla inammissibilità dell'avversa domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni, per incompetenza funzionale del Giudice adito (trattandosi di questione di competenza della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli), contestandola – comunque – anche nel merito, ed evidenziando di non essersi avvalsa in fase monitoria (come ex adverso dedotto) della garanzia prevista dalla clausola di cui all'art. 7 ter del contratto di finanziamento n. 1001598225 sottoscritto il 19.2.2008 (con importo massimo garantito di € 97.500,00), bensì di quelle rilasciate dagli opponenti con due distinti atti del 17/10/2007, con importo massimo garantito pari a € 36.000,00, sottoscrivendo i quali i predetti avevano espressamente accettato quali condizioni contrattuali:
1) all'art. 5, la proroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c., ragion per cui doveva essere respinta ogni eccezione di decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei loro confronti;
2) all'art. 6, la clausola di pagamento “a prima richiesta”, per cui la garanzia rilasciata dagli opponenti doveva, in realtà, essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.
3 Con Ordinanza del 19.10.2021, il precedente Giudicante invitava gli opponenti a chiarire se l'accertamento della nullità delle fideiussioni fosse stato richiesto nella forma della domanda riconvenzionale o dell'eccezione riconvenzionale rispetto alla domanda proposta con il ricorso monitorio, rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 10.02.2022.
All'udienza del 10.02.2022, poi, la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo) rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e assegnava a parte opposta il termine di legge per intraprendere la mediazione obbligatoria rinviando, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del 20.09.2022.
Fallito il tentativo di mediazione, il giudizio continuava con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Non venivano spiegate istanze istruttorie, ragion per cui con ordinanza del
17.10.2024 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti con note telematiche, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
DIRITTO
Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito a favore della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli sollevata dall'opposta, Controparte_2
I sigg. e , infatti, con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 CP_1
chiedevano l'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni finanziarie della con la in Controparte_4 Controparte_7
via di eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria avanzata nei loro confronti dalla cessionaria
[...]
(cfr. note autorizzate del 15.12.2021). Controparte_2
Il principio che si applica, pertanto, è quello confermato dalla Suprema Corte nella recente Ordinanza n. 22305/2024: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in
4 questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023)”.
La competenza a conoscere e decidere l'eccezione riconvenzionale sollevata dagli opponenti, dunque, appartiene al Giudice dell'opposizione in ragione della competenza funzionale del Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto.
Va disattesa, parimenti, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva per le situazioni e poste passive derivante dai rapporti medio tempore ad essa ceduti, pure sollevata dall'odierna opposta, in quanto questioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il cui thema decidendum è circoscritto, unicamente, all'esigibilità del credito ceduto da e Controparte_7
portato dal decreto ingiuntivo n. 153/2021.
Nel merito, occorre in primo luogo rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, trattandosi di mera deduzione non supportata da alcun elemento;
in particolare, parte opponente non si premurava di allegare né lo schema predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia, nè il provvedimento n. 55/2005 (cfr. Cass. n. 7387 del 19.3.20251), di talchè – nell'ambito del presente giudizio – la sottoscritta non è stata messa in grado di verificare l'eventuale sussumibilità delle fideiussioni azionate in quelle censurate
(cfr. sul punto Cass. n. 20713 del 17.7.20232).
L'opposizione, però, merita accoglimento stante l'intervenuta decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti ex art. 1957 c.c..
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare che - come correttamente evidenziato dalla - il decreto ingiuntivo opposto, è stato Controparte_2
emesso dal Giudice del monitorio sulla base di due contratti di fideiussione omnibus, con importo massimo garantito di € 36.000,00, sottoscritti a garanzia del
5 debito contratto dalla dai sigg. e in data Controparte_4 Parte_1 CP_1
17.10.2007, e non della clausola di cui all'art. 7 ter del contratto di finanziamento n.
1001598225, anch'esso sottoscritto dalle medesime parti in data 19.02.2008, con un importo massimo garantito di € 97.500,00 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, però, i citati contratti non possono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, nonostante la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta all'art. 6.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di Cassazione – che si condivide - ha affermato che “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente;
non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che, secondo il richiamato orientamento, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022)” (Cass. n.
31105/2024).
avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)”.
6 Nel caso in esame, la clausola contenuta all'art. 6 dei contratti di fideiussione contempla la sola “prima richiesta” di pagamento senza fare alcun riferimento espresso alla preclusione delle eccezioni, potendosi considerare, al più, come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia stessa, non consentendo, quindi, di desumere la volontà comune delle parti di derogare all'art. 1957 c.c., tant'è vero che il medesimo contratto all'art. 5 contiene anche l'espresso riferimento proprio al citato articolo, così recitando: “.. il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Orbene, nel caso in esame la dante causa dell'odierna parte opposta non rispettava il citato termine, di talchè i fideiussori/odierni opponenti non possono considerarsi ancora obbligati.
Come è noto, infatti, la ratio dell'art. 1957 c.c. (“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) è far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, pena l'estinzione della obbligazione fideiussoria.
Per quanto attiene al profilo della decorrenza del suddetto termine, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze fisse, il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., è quello di scadenza della prestazione che segna l'estinzione dell'intero rapporto.
Nel caso de quo, nel documento di sintesi del contratto di finanziamento n.
1001598225, tra le principali clausole contrattuali, alla voce obblighi e oneri, è stabilito che “il mancato pagamento anche di una sola rata pure se di preammortamento, ovvero l'impossibilità di addebitare il conto corrente dell'impresa, per il pagamento della rata in scadenza, comporterà di diritto
l'immediata risoluzione del contratto di finanziamento con l'obbligo, per l'impresa,
7 di immediata restituzione del residuo credito per capitale e interessi, del pagamento degli interessi di mora, spese e quant'altro dovuto in dipendenza del finanziamento”.
Risulta documentato che, con le raccomandate del 01.09.2011 (cfr. allegato n. 6 della produzione monitoria), la Banca comunicava alla debitrice principale e ai suoi garanti la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di finanziamento n.
1001598225, per 5 rate scadute e impagate, intimando ai debitori il pagamento del debito e riservandosi di agire giudizialmente nei loro confronti in caso di inadempimento.
A tale comunicazione non faceva seguito, tuttavia, alcuna azione di recupero del credito nei loro confronti.
La prima iniziativa giurisdizionale in tal senso veniva promossa solo nel mese di gennaio 2021, dalla in qualità di cessionaria nell'anno Controparte_2
2017 di un blocco di crediti della (tra i quali rientrava quello Controparte_5
contestato), nei confronti unicamente dei due garanti della con Controparte_4
deposito del ricorso monitorio, allorquando – quindi – era abbondantemente decorso il termine ex art. 1957 c.c., come prorogato nei contratti del 17.10.2007, di talchè la cessionaria risulta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, con consequenziale necessità di revocare in toto l'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del
D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione spiegata, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
153/2021, emesso dal Tribunale di Benevento in data 01.02.2021;
2) CONDANNA a rimborsare direttamente in favore Controparte_2 dell'Avv. Alberto Borzillo – dichiaratosi antistatario – le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per C.U., € 27,00 per diritti ed €
5.808 per onorari (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
8 Benevento, 06 maggio 2025
Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaela Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_8
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” 2 “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non