Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1299
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, accertando che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2019 non era valida in quanto l'indirizzo del destinatario era insufficiente e non risultavano provate le ricerche effettuate dall'ente o la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Pertanto, dalla notifica del 2016 alla notifica dell'atto impugnato nel 2025, è decorso il termine quinquennale di prescrizione.

  • Accolto
    Eccezione di omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, assorbendo implicitamente la questione relativa alla notifica degli atti prodromici.

  • Accolto
    Eccezione di vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, assorbendo implicitamente la questione relativa al vizio di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1299
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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