CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1299/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363995 59 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363995 59 000 (v. doc. all.1), notificata in data 05.02.2025 ed i ruoli, per il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008-2009-2010-2011-2012, con la quale si pretende il pagamento di € 732,88.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la maturata prescrizione delle pretese creditorie e il vizio di motivazione.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, confermando la correttezza del proprio operato, ha evidenziato che il ruolo gli è stato consegnato in data 10.5.2024.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Fatta questa premessa dall'esame della documentazione prodotta dall'ATO non si evince l'interruzione della prescrizione eccepita dalla ricorrente.
Invero, dall'esame documentazione in atti si evince che successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nell' anno 2016 (cfr all.) non risulta la regolare la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 274173 avvenuta nell'anno 2019 in quanto ivi si attesta che l'indirizzo del destinatario è
“insufficiente” pertanto l'ATO, in tale ipotesi, avrebbe dovuto provare di avere effettuato delle ricerche o effettuare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fornendo la relativa prova.
Da ciò consegue che dalla notifica avvenuta nell' anno 2016 alla notifica dell'atto impugnato (2025) – non potendo avere valore interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione del 2019, per quanto evidenziato sopra – è decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione del credito preteso.
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a versare alla parte ricorrente la somma di
€ 300,00, oltre accessori se dovuti come e per legge e il contributo ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER.
Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363995 59 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363995 59 000 (v. doc. all.1), notificata in data 05.02.2025 ed i ruoli, per il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008-2009-2010-2011-2012, con la quale si pretende il pagamento di € 732,88.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la maturata prescrizione delle pretese creditorie e il vizio di motivazione.
L' AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, confermando la correttezza del proprio operato, ha evidenziato che il ruolo gli è stato consegnato in data 10.5.2024.
L'ATO ME 1, costituitasi in giudizio, ha contestato il ricorso affermando di avere notificato tempestivamente gli atti prodromici, rinviando alla documentazione depositata in atti.
Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Prima di esaminare la fattispecie in esame occorre precisare che il tributo per cui è causa trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debedi tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Fatta questa premessa dall'esame della documentazione prodotta dall'ATO non si evince l'interruzione della prescrizione eccepita dalla ricorrente.
Invero, dall'esame documentazione in atti si evince che successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nell' anno 2016 (cfr all.) non risulta la regolare la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 274173 avvenuta nell'anno 2019 in quanto ivi si attesta che l'indirizzo del destinatario è
“insufficiente” pertanto l'ATO, in tale ipotesi, avrebbe dovuto provare di avere effettuato delle ricerche o effettuare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fornendo la relativa prova.
Da ciò consegue che dalla notifica avvenuta nell' anno 2016 alla notifica dell'atto impugnato (2025) – non potendo avere valore interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione del 2019, per quanto evidenziato sopra – è decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione del credito preteso.
Per le ragioni esposto il ricorso è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER in quanto il vizio eccepito è imputabile all'operato dell'ente impositore, mentre nei confronti di quest'ultimo seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a versare alla parte ricorrente la somma di
€ 300,00, oltre accessori se dovuti come e per legge e il contributo ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER.
Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca