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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
IC unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 12406/2019
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
HE IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Francesco Gaeta, n. 7
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via Fontevivo, n. 21/N
– convenuta – opposta –
1 Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 3039/2019 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28 novembre 2025 e da scritti difensivi depositati telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3039/2019 emesso dal Tribunale di Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019 con il quale, ad istanza della nella qualità di Controparte_1
cessionaria, gli era ingiunto il pagamento della somma di € 50.459,62, oltre accessori, per crediti derivanti dai rapporti di finanziamento n. 144833, stipulato con AGOS SpA, n. 45866,
stipulato con , n. 144834, stipulato con e n. Controparte_2 Controparte_3
3828289, stipulato con . CP_4
Deduceva l'opponente la sussistenza di gravi anomalie genetiche concernenti i predetti rapporti per nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 - bis T.U.B., commi 6 e 7. Instava conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento degli effettivi rapporti dare/avere fra le parti.
Rìtualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva contrastando le avverse Controparte_1
deduzioni, delle quali chiedeva il rigetto, ed instando per la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la quantificazione delle somme effettivamente dovute dall'opponente.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
cod. proc. civ., ammessa ed espletata ctu contabile, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc.
2 civ. del 28 novembre 2025, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, la causa era decisa da questo IC subentrato ai precedenti.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'opponente ha dedotto la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 - bis T.U.B.,
commi 6 e 7.
In proposito, deve evidenziarsi che l'indicazione non veritiera del TAEG costituisce una grave violazione dei doveri di trasparenza, poiché impedisce al cliente di compiere una scelta consapevole sulla convenienza economica dell'operazione. Ciò in quanto il TAEG non costituisce un semplice tasso, ma un indicatore sintetico del costo totale del credito, pensato proprio per permettere al consumatore di comprendere l'effettivo onere del finanziamento.
Ne consegue, in caso di indicazione non veritiera, l'applicazione dell'art. 117 del Testo
Unico Bancario (TUB), che prevede la sostituzione del tasso nullo con il tasso minimo dei
Buoni Ordinari del OR (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.
Ciò posto, nella fattispecie, la ctu espletata, cui il Tribunale ritiene da aderire apparendo adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, ha ricostruito i rapporti contrattuali posti a fondamento del monitorio, valutando la fondatezza della doglianza formulata dall'opponente e procedendo correttamente al ricalcolo delle somme dovute in applicazione degli esposti principi.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale n. 144833, in relazione al quale il Ctu dà conto dell'allegazione sia del contratto che dell'estratto conto del 13/08/2013 con saldo pari a euro
9.199,67 (importo richiesto nel decreto ingiuntivo), a fronte di finanziamento per € 8.855,88
da rimborsare in 84 mensilità da euro 150,50, l'ausiliare, evidenziato che il TAEG rilevato
è pari al 15,40%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 12.30%, ha eseguito il calcolo rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
3 OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 6.208,70.
In relazione al rapporto contrattuale n. 45866 è presente un contratto con prima rata scadente il 25/02/2003 e ultima rata il 25/01/2005, con importo finanziato pari ad € 2.603,84, da rimborsare in 24 mensilità da euro 123,50. In relazione al TAEG indicato in contratto pari al 17,07%, il Ctu ha rilevato un TAEG pari al 20,78%,
L'estratto conto per una carta (presumibilmente revolving) ha come prima annotazione quella del 25/09/2006 con descrizione “Assegno ritirato in filiale” di euro 2 mila e con saldo al 31/08/2013 pari a euro 5.949,08 pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo.
L'importo finanziato è pari a euro 2.603,84, da rimborsare in 24 mensilità da euro 123,50.
In relazione al TAEG indicato in contratto pari al 17,07%, il TAEG rilevato dallo scrivente
è pari al 20,78%.
Il Ctu ha eseguito il calcolo secondo la somma indicata nell'estratto conto,
rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 2.937,70.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale n. 144834, in relazione al quale il Ctu dà conto dell'allegazione sia del contratto che dell'estratto conto del 31/08/2013 con saldo pari a €
7.433,59 (importo richiesto nel decreto ingiuntivo), a fronte di finanziamento per € 6.455,66,
da rimborsare in 84 mensilità da euro 116,39, l'ausiliare, evidenziato che il TAEG rilevato
è pari al 16,70%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 14,46%, ha eseguito il calcolo rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
4 OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 5.303,29.
Per quanto attiene invece al rapporto contrattuale n. 3828289, il Ctu, dato atto della presenza del contratto e di una certificazione ex art. 50 TUB con saldo al 25/06/2015 d € 27.877,28
(pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo), con TAEG pari all'8,83%, a fronte di un
TAEG contrattuale dell'8,84%, evidenzia la mancata allegazione di estratti conto relativi all'intero rapporto.
Correttamente, dunque, il Ctu ha previsto un'ipotesi di calcolo nella quale, rimettendosi alla decisione del IC in merito, ha escluso dalle somme a debito del correntista quelle di cui a detto rapporto contrattuale, stante l'assenza degli estratti conto.
Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi che, nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21101 del 19/10/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007;
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 27/06/2000), dovendo essere dunque l'opposto a fornire piena prova del proprio credito.
Per cui la banca, come attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla sua apertura, a prescindere dai rilievi formulati dal correntista in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. Civ., Sez.
1 - Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1 -
Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21466 del 19/09/2013).
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dunque, la che agisce per il pagamento del saldo CP_5
debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua
5 durata. L'estratto conto infatti è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché
indica i soggetti, la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente,
nonché la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo. Ne consegue che gli estratti conto, tanto ordinari quanto scalari,
costituiscono elementi indispensabili al fine di dimostrate l'an ed il quantum della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria dall'opposta.
Le somme relative al rapporto contrattuale n. 3828289, in assenza degli estratti conto,
devono essere conseguentemente, nella fattispecie, escluse dagli importi dovuti dal correntista, rideterminandosi gli stessi in € 14.449,69 (di cui € 6.208,70 relativamente al rapporto n. 144833, € 2.937,70 relativamente al rapporto n. 45866 ed € 5.303,29
relativamente al rapporto n. 144834).
Il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 14.449,69.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il parziale rigetto della domanda di parte opponente) con condanna della convenuta/opposta al rimborso degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022
(scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00 – parametri medi – Fase di studio €
1.701,00; Fase introduttiva € 1.204,00; Fase istruttoria € 1.806,00; Fase decisionale €
2.905,00; Totali € 7.616,00:2= € 3.808,00). Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente attribuite a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
6
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
IC unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 12406/2029 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3039/2019
emesso dal Tribunale di Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019;
2) NA l'opponente IC al pagamento in favore della della Pt_1 Controparte_1
somma di € 14.449,69;
3) PONE le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) NA l'opposta – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – al pagamento del 50% delle spese di giudizio liquidate in detta misura in complessivi € 4.094,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.808,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa
come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. HE IC dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 28 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
IC unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 12406/2019
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
HE IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Francesco Gaeta, n. 7
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via Fontevivo, n. 21/N
– convenuta – opposta –
1 Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 3039/2019 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28 novembre 2025 e da scritti difensivi depositati telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3039/2019 emesso dal Tribunale di Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019 con il quale, ad istanza della nella qualità di Controparte_1
cessionaria, gli era ingiunto il pagamento della somma di € 50.459,62, oltre accessori, per crediti derivanti dai rapporti di finanziamento n. 144833, stipulato con AGOS SpA, n. 45866,
stipulato con , n. 144834, stipulato con e n. Controparte_2 Controparte_3
3828289, stipulato con . CP_4
Deduceva l'opponente la sussistenza di gravi anomalie genetiche concernenti i predetti rapporti per nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 - bis T.U.B., commi 6 e 7. Instava conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento degli effettivi rapporti dare/avere fra le parti.
Rìtualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva contrastando le avverse Controparte_1
deduzioni, delle quali chiedeva il rigetto, ed instando per la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la quantificazione delle somme effettivamente dovute dall'opponente.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
cod. proc. civ., ammessa ed espletata ctu contabile, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc.
2 civ. del 28 novembre 2025, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, la causa era decisa da questo IC subentrato ai precedenti.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'opponente ha dedotto la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, per violazione dell'art. 125 - bis T.U.B.,
commi 6 e 7.
In proposito, deve evidenziarsi che l'indicazione non veritiera del TAEG costituisce una grave violazione dei doveri di trasparenza, poiché impedisce al cliente di compiere una scelta consapevole sulla convenienza economica dell'operazione. Ciò in quanto il TAEG non costituisce un semplice tasso, ma un indicatore sintetico del costo totale del credito, pensato proprio per permettere al consumatore di comprendere l'effettivo onere del finanziamento.
Ne consegue, in caso di indicazione non veritiera, l'applicazione dell'art. 117 del Testo
Unico Bancario (TUB), che prevede la sostituzione del tasso nullo con il tasso minimo dei
Buoni Ordinari del OR (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.
Ciò posto, nella fattispecie, la ctu espletata, cui il Tribunale ritiene da aderire apparendo adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, ha ricostruito i rapporti contrattuali posti a fondamento del monitorio, valutando la fondatezza della doglianza formulata dall'opponente e procedendo correttamente al ricalcolo delle somme dovute in applicazione degli esposti principi.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale n. 144833, in relazione al quale il Ctu dà conto dell'allegazione sia del contratto che dell'estratto conto del 13/08/2013 con saldo pari a euro
9.199,67 (importo richiesto nel decreto ingiuntivo), a fronte di finanziamento per € 8.855,88
da rimborsare in 84 mensilità da euro 150,50, l'ausiliare, evidenziato che il TAEG rilevato
è pari al 15,40%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 12.30%, ha eseguito il calcolo rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
3 OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 6.208,70.
In relazione al rapporto contrattuale n. 45866 è presente un contratto con prima rata scadente il 25/02/2003 e ultima rata il 25/01/2005, con importo finanziato pari ad € 2.603,84, da rimborsare in 24 mensilità da euro 123,50. In relazione al TAEG indicato in contratto pari al 17,07%, il Ctu ha rilevato un TAEG pari al 20,78%,
L'estratto conto per una carta (presumibilmente revolving) ha come prima annotazione quella del 25/09/2006 con descrizione “Assegno ritirato in filiale” di euro 2 mila e con saldo al 31/08/2013 pari a euro 5.949,08 pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo.
L'importo finanziato è pari a euro 2.603,84, da rimborsare in 24 mensilità da euro 123,50.
In relazione al TAEG indicato in contratto pari al 17,07%, il TAEG rilevato dallo scrivente
è pari al 20,78%.
Il Ctu ha eseguito il calcolo secondo la somma indicata nell'estratto conto,
rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 2.937,70.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale n. 144834, in relazione al quale il Ctu dà conto dell'allegazione sia del contratto che dell'estratto conto del 31/08/2013 con saldo pari a €
7.433,59 (importo richiesto nel decreto ingiuntivo), a fronte di finanziamento per € 6.455,66,
da rimborsare in 84 mensilità da euro 116,39, l'ausiliare, evidenziato che il TAEG rilevato
è pari al 16,70%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 14,46%, ha eseguito il calcolo rideterminando integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del
4 OR (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, determinando, all'esito dei conteggi, la somma dovuta in € 5.303,29.
Per quanto attiene invece al rapporto contrattuale n. 3828289, il Ctu, dato atto della presenza del contratto e di una certificazione ex art. 50 TUB con saldo al 25/06/2015 d € 27.877,28
(pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo), con TAEG pari all'8,83%, a fronte di un
TAEG contrattuale dell'8,84%, evidenzia la mancata allegazione di estratti conto relativi all'intero rapporto.
Correttamente, dunque, il Ctu ha previsto un'ipotesi di calcolo nella quale, rimettendosi alla decisione del IC in merito, ha escluso dalle somme a debito del correntista quelle di cui a detto rapporto contrattuale, stante l'assenza degli estratti conto.
Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi che, nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21101 del 19/10/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007;
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 27/06/2000), dovendo essere dunque l'opposto a fornire piena prova del proprio credito.
Per cui la banca, come attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla sua apertura, a prescindere dai rilievi formulati dal correntista in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. Civ., Sez.
1 - Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1 -
Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21466 del 19/09/2013).
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dunque, la che agisce per il pagamento del saldo CP_5
debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua
5 durata. L'estratto conto infatti è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché
indica i soggetti, la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente,
nonché la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo. Ne consegue che gli estratti conto, tanto ordinari quanto scalari,
costituiscono elementi indispensabili al fine di dimostrate l'an ed il quantum della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria dall'opposta.
Le somme relative al rapporto contrattuale n. 3828289, in assenza degli estratti conto,
devono essere conseguentemente, nella fattispecie, escluse dagli importi dovuti dal correntista, rideterminandosi gli stessi in € 14.449,69 (di cui € 6.208,70 relativamente al rapporto n. 144833, € 2.937,70 relativamente al rapporto n. 45866 ed € 5.303,29
relativamente al rapporto n. 144834).
Il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 14.449,69.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il parziale rigetto della domanda di parte opponente) con condanna della convenuta/opposta al rimborso degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022
(scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00 – parametri medi – Fase di studio €
1.701,00; Fase introduttiva € 1.204,00; Fase istruttoria € 1.806,00; Fase decisionale €
2.905,00; Totali € 7.616,00:2= € 3.808,00). Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente attribuite a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
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P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
IC unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 12406/2029 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3039/2019
emesso dal Tribunale di Salerno in data 16 ottobre 2019 e notificato il 5 novembre 2019;
2) NA l'opponente IC al pagamento in favore della della Pt_1 Controparte_1
somma di € 14.449,69;
3) PONE le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) NA l'opposta – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – al pagamento del 50% delle spese di giudizio liquidate in detta misura in complessivi € 4.094,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.808,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa
come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. HE IC dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 28 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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