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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10208 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9335 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Raffaele Schisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Vico Santa Maria a Lanzati 24;
opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio MA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio del medesimo, sito in Monopoli alla Via Finamore Pepe 47
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' al fine Controparte_1
di ottenere la declaratoria di nullità della cartella di pagamento n.
07120250017862858000 dell'importo di euro 644.644,06 notificata in data 04.04.2025
dal concessionario per il recupero coattivo delle spese processuali, (anno di riferimento 2021), derivanti dalla sentenza n. 3434 resa dalla Corte di Appello il
23.09.2021.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto la nullità della cartella in parola, eccependo il difetto di motivazione, la mancata notifica del titolo esecutivo alla stessa sotteso, nonché l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale. Sul punto, la nell'attribuire al credito natura Pt_1
privatistica, ha evidenziato l'assenza di un titolo esecutivo e da qui l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per difetto di potere impositivo.
Infine, ha lamentato l'indeterminatezza della pretesa erariale in ordine agli interessi richiesti. Sulla scorta di tali premesse ha concluso, pertanto, affinchè l'adito
Tribunale accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essa opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio. Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva per aver meramente attivato in executivis
il ruolo esattoriale iscritto dall'ente titolare dei crediti, non accettando alcun contraddittorio sulle ragioni pregresse la stessa iscrizione al ruolo riguardanti la fondatezza ed il merito del titolo sotteso, responsabilità da contestare,
esclusivamente, al e non avverso l'opposta in Controparte_2 CP_1
quanto l'esattore non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'ente impositore. Deducendo, infine, la legittimità del proprio operato attesa la regolarità della notifica della cartella in contestazione, ha contestato singolarmente gli assunti avversi, chiedendone l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza attribuzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare mette conto evidenziare che la impugnata cartella esattoriale riguarda la richiesta di pagamento di spese processuali. Tale tipo di credito non ha natura tributaria e, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., SS. UU, 17 gennaio 2017, n. 959).
Correttamente inquadrato sulla base della puntualizzazione che precede, questo
Tribunale reputa attinente al dettato normativo, il principio contenuto in
Cassazione civile, Sezioni Unite n. 25551 /2007 (presidente Carbone, V. c. M.G.) che in tema di spese di giustizia riguardanti in particolare la notificazione di atti giudiziari, ha precisato che “la giurisdizione spetta al giudice ordinario trattandosi di entrate patrimoniali pubbliche extratributarie coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo in
assenza di poteri autoritativi della P.A. distinte da quelle di carattere tributario, non
costituendo tasse (al contrario di altre spese di giustizia quali la cosiddetta tassa fissa di cui
all'art. 257 del d.p.r. n. 115/2002), atteso che manca la qualificazione di tassa da parte del
legislatore e non sono ravvisabili univoci e convergenti indici di una sostanziale
connotazione tributaria, con la conseguenza della non riconducibilità alla nozione di tributi
necessaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale , per la
configurazione della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.”
La giurisdizione appartiene, dunque, incontrovertibilmente all'adito Tribunale.
Ciò premesso, si osserva che i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione, in parte, sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, come il difetto di motivazione e l'omessa notifica del titolo esecutivo, in parte, ascrivibili ai motivi di opposizione all'esecuzione come le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, attesa la tempestiva notifica della citazione avvenuta in data
23.04.2025, dunque entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
avvenuta il 04.04.2025, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. risulta ammissibile.
Quanto al primo motivo di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., che risulta svincolato da qualsiasi termine decadenziale, occorre rilevare che questo è
assorbente rispetto ad ogni altra questione in quanto concerne l'assenza del titolo esecutivo per procedere alla notifica della cartella di pagamento, vizio da cui deriva, ad avviso della la nullità della cartella opposta. Pt_1
Orbene, detto motivo di censura appare fondato e merita di essere accolto sulla base della motivazione che segue. E' noto che la cartella di pagamento, atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è privo di per sé di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
Dal suddetto principio, elaborato dalla Corte di Cassazione da ultimo con ordinanza 5637/2024, discende la deduzione che la cartella è, pertanto, equiparabile ad un atto di precetto, il cui presupposto è la sussistenza del titolo esecutivo.
Al riguardo l' non allega documentazione utile a confutare Controparte_3
gli assunti attorei relativi alla inesistenza di quest'ultimo. Sulla base della sola cartella prodotta in atti non si evince quali siano le spese sostenute dallo Stato per l'accertamento dei reati commessi dall'opponente, risultando nell'atto impositivo indicata, genericamente, la somma complessiva di euro 644.644,06 alla voce
Ministero dell'Interno Min. Interno Dip. Vigili del Fuoco Socc.Pub.Dif.Civ.Dir.Cen.
Aff. Gen., senza specificare in dettaglio il provvedimento giudiziario di cui si risulta solo il numero (3434), nè la Corte Territoriale che lo ha emesso. Ne consegue che non è identificabile, pertanto, il titolo esecutivo. A ben vedere, nel caso di specie non vi è alcun elemento che possa far desumere la riconducibilità dello stesso alla odierna opponente e da qui la legittimità della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Invero, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento, il concessionario eccepisce semplicemente il difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica della cartella, circostanza quest'ultima che non costituisce, invece, motivo di opposizione e sulla quale,
pertanto, il Tribunale non entra nel merito. Deduce l' di Controparte_3
essere del tutto estraneo alle vicende relative alla formazione dei ruoli esattoriali per la riscossione coattiva, essendosi limitato ad emettere la cartella di pagamento sulla base del ruolo emesso dall'ente impositore senza che possa entrare, in alcun modo, nel merito della fattispecie, senza cioè poter controllare e verificare se l'ente abbia provveduto a regolare e tempestiva notifica e se sussistevano tutti gli altri presupposti richiesti. Pertanto, secondo la difesa di parte opposta, andavano rivolte all'ente creditore tutte le eccezioni che afferisco agli atti prodromici alla cartella esattoriale de qua.
Questo Tribunale intende aderire al principio ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo, si configura un litisconsorzio facoltativo e non necessario tra i predetti soggetti per cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa. Non a caso, “In tema di riscossione di crediti mediante ruolo va
esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il
concessionario del servizio di riscossione, ma la questione verte, invece, in un litisconsorzio
facoltativo, la cui presenza di più parti non è indispensabile affinchè il processo possa essere
correttamente instaurato, ma rappresenta una condizione meramente eventuale e
facoltativa, con la conseguenza che la decisione emanata dal Giudice, in mancanza di alcune
delle parti è considerata valida e vincolante solo nei confronti di quelle presenti nel
processo” (Corte di Cassazione sent. n. 2480/2020).
La chiamata in causa dell'Ente creditore, quindi, deve avvenire per iniziativa dell' della riscossione e previa autorizzazione del Giudice (Corte di CP_3
Cassazione sent. n. 29798/2019, che nel caso esaminato non l'ha ritenuta necessaria).
Le predette motivazioni riprendono un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato da ultimo nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020 con la quale la Suprema Corte ha ribadito che “il contribuente che impugni una cartella
esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata
notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire
indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza
che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa
impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del
1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a
disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un
litisconsorzio necessario”.
Ebbene, applicando il quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito alla fattispecie concreta, non avendo giocoforza l' Controparte_1
chiesto di vocare in giudizio l'Ente creditore per i vizi lamentati dall'attrice e attinenti alla insussistenza del titolo esecutivo, l'opposizione merita di essere accolta con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Al riguardo, l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. L'articolo è
espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza circa l'obbligazione nel titolo cristallizzata.
Detto principio impone che il titolo esecutivo debba non solo preesistere all'esecuzione, ma altresì permanere per tutta la sua durata, per cui l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso potrà essere rilevata anche d'ufficio.
E' pacifico, infatti, in giurisprudenza che il giudice dell'esecuzione possa, anche d'ufficio ed in ogni tempo, rilevare l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso, rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice
dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e
presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei
quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini
istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass. Civ., Sent. n. 2043 del 27 gennaio 2017). Ci si chiede se il giudice investito di un'opposizione a precetto “proposta per una diversa ragione,
abbia il potere di verificare se il diritto, corrispondente all'obbligo di cui con il precetto viene
intimato l'adempimento, risulti dal titolo esecutivo” (tale interrogativo è esplicitato in motivazione in Cass. SS.UU n. 11066 del 2.7.2012).
Ebbene, a tale domanda va data, sia pure con alcune cautele, risposta positiva. In
linea generale, va osservato che il sistema non potrebbe tollerare gravi disarmonie,
quali quelle che discenderebbero dai contrastanti poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quelli del giudice dell'esecuzione. Si vuole dire che risulterebbe paradossale che il giudice dell'opposizione a precetto non possa rilevare d'ufficio la questione della nullità/inesistenza del titolo esecutivo,
ove non correttamente sollevata dall'opponente, dovendo così rigettare l'opposizione, salvo riconoscere tale potere in capo al G.E., ma con tutte le difficoltà
che potrebbero derivare dalla forza di un giudicato che abbia, nelle more, negato la fondatezza dell'opposizione (coprendo anche il deducibile, oltre che il dedotto). La
questione, allora, non è tanto quella del possibile rilievo d'ufficio di una eventualmente diversa causa petendi a fondamento dell'opposizione a precetto,
quanto quella dell'instaurazione di un rituale contraddittorio su una siffatta nuova prospettazione. Questo era, per l'appunto, il quesito di diritto su cui si pronunciarono le Sezioni Unite della Cassazione nell'arresto sopra richiamato, nel quale, dopo un complesso iter argomentativo, giunsero ad enunciare il principio di diritto (ovviamente, ritagliato sulla fattispecie concreta in quell'occasione esaminata) secondo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può
dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio. Del resto, a ben vedere, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce un presupposto legittimante per l'intimazione del precetto, ed attiene, pertanto, alla
legitimatio ad causam; e, nella costante interpretazione giurisprudenziale, la verifica della sussistenza di tale legittimazione, mirando a prevenire una sentenza “inutiliter
data”, “comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo
limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza
dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto
in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (cfr. Cassazione civile sez. VI 06 dicembre 2018 n. 31574).
Ora, benché il precetto si situi in una fase ancora stragiudiziale, non pare dubbio che segni il necessario prologo di un'azione esecutiva, e, dunque, non pare una forzatura richiedere, nell'eventuale giudizio di opposizione, anche per tale atto la
(verifica anche officiosa della) sussistenza della coincidenza tra il soggetto intimante e colui che, secondo la legge del rapporto era effettivamente titolato all'intimazione in forza di un legittimo titolo.
In conclusione, certamente sussiste in capo al giudice dell'opposizione a precetto il potere officioso (che, come ogni potere officioso, è evidentemente sganciato dai limiti delle preclusioni assertive che gravano sulle parti) di verificare se il soggetto intimante il precetto sia a tanto legittimato dall'esistenza e validità di un titolo esecutivo;
e il giudice deve solo verificare che sulla questione le parti possano avere avuto modo di interloquire nel rispetto del principio del contraddittorio. Invero, “Il
giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di
cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione
esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua
sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc”. (Cass. Sent. n. 11021 del 19.05.2011; Cass.
Sent. n. 22430 del 29.11.2004).
Ne consegue che deve escludersi il diritto dell'Agente della riscossione di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120250017862858000, che deve essere annullata, attesa la mancanza del titolo esecutivo.
Ulteriore corollario è che essendo contestata, giustappunto, la sussistenza di un valido titolo per l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_1
deve essere disattesa, in quanto il compito del concessionario non è limitato ad una passiva ricezione dei ruoli formati dal creditore procedente, ma comprende anche il dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni per l'azione esecutiva così come promossa.
Tale conclusione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione sollevati dalla contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 così come modificato dal
D.M. n. 147/22, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia (euro
520.001 - euro 1.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi,
ad eccezione di quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di agire
in executivis di parte opposta, non esistendo valido titolo esecutivo e per l'effetto annulla il procedimento esattoriale e la cartella di pagamento n.
07120250017862858000, notificata il 04.04.2025; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore che si liquidano in euro 7.831,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute. Napoli il 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9335 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Raffaele Schisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Vico Santa Maria a Lanzati 24;
opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio MA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio del medesimo, sito in Monopoli alla Via Finamore Pepe 47
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' al fine Controparte_1
di ottenere la declaratoria di nullità della cartella di pagamento n.
07120250017862858000 dell'importo di euro 644.644,06 notificata in data 04.04.2025
dal concessionario per il recupero coattivo delle spese processuali, (anno di riferimento 2021), derivanti dalla sentenza n. 3434 resa dalla Corte di Appello il
23.09.2021.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto la nullità della cartella in parola, eccependo il difetto di motivazione, la mancata notifica del titolo esecutivo alla stessa sotteso, nonché l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale. Sul punto, la nell'attribuire al credito natura Pt_1
privatistica, ha evidenziato l'assenza di un titolo esecutivo e da qui l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella per difetto di potere impositivo.
Infine, ha lamentato l'indeterminatezza della pretesa erariale in ordine agli interessi richiesti. Sulla scorta di tali premesse ha concluso, pertanto, affinchè l'adito
Tribunale accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essa opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio. Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva per aver meramente attivato in executivis
il ruolo esattoriale iscritto dall'ente titolare dei crediti, non accettando alcun contraddittorio sulle ragioni pregresse la stessa iscrizione al ruolo riguardanti la fondatezza ed il merito del titolo sotteso, responsabilità da contestare,
esclusivamente, al e non avverso l'opposta in Controparte_2 CP_1
quanto l'esattore non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'ente impositore. Deducendo, infine, la legittimità del proprio operato attesa la regolarità della notifica della cartella in contestazione, ha contestato singolarmente gli assunti avversi, chiedendone l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza attribuzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare mette conto evidenziare che la impugnata cartella esattoriale riguarda la richiesta di pagamento di spese processuali. Tale tipo di credito non ha natura tributaria e, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., SS. UU, 17 gennaio 2017, n. 959).
Correttamente inquadrato sulla base della puntualizzazione che precede, questo
Tribunale reputa attinente al dettato normativo, il principio contenuto in
Cassazione civile, Sezioni Unite n. 25551 /2007 (presidente Carbone, V. c. M.G.) che in tema di spese di giustizia riguardanti in particolare la notificazione di atti giudiziari, ha precisato che “la giurisdizione spetta al giudice ordinario trattandosi di entrate patrimoniali pubbliche extratributarie coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo in
assenza di poteri autoritativi della P.A. distinte da quelle di carattere tributario, non
costituendo tasse (al contrario di altre spese di giustizia quali la cosiddetta tassa fissa di cui
all'art. 257 del d.p.r. n. 115/2002), atteso che manca la qualificazione di tassa da parte del
legislatore e non sono ravvisabili univoci e convergenti indici di una sostanziale
connotazione tributaria, con la conseguenza della non riconducibilità alla nozione di tributi
necessaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale , per la
configurazione della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.”
La giurisdizione appartiene, dunque, incontrovertibilmente all'adito Tribunale.
Ciò premesso, si osserva che i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione, in parte, sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, come il difetto di motivazione e l'omessa notifica del titolo esecutivo, in parte, ascrivibili ai motivi di opposizione all'esecuzione come le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, attesa la tempestiva notifica della citazione avvenuta in data
23.04.2025, dunque entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
avvenuta il 04.04.2025, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. risulta ammissibile.
Quanto al primo motivo di opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., che risulta svincolato da qualsiasi termine decadenziale, occorre rilevare che questo è
assorbente rispetto ad ogni altra questione in quanto concerne l'assenza del titolo esecutivo per procedere alla notifica della cartella di pagamento, vizio da cui deriva, ad avviso della la nullità della cartella opposta. Pt_1
Orbene, detto motivo di censura appare fondato e merita di essere accolto sulla base della motivazione che segue. E' noto che la cartella di pagamento, atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è privo di per sé di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
Dal suddetto principio, elaborato dalla Corte di Cassazione da ultimo con ordinanza 5637/2024, discende la deduzione che la cartella è, pertanto, equiparabile ad un atto di precetto, il cui presupposto è la sussistenza del titolo esecutivo.
Al riguardo l' non allega documentazione utile a confutare Controparte_3
gli assunti attorei relativi alla inesistenza di quest'ultimo. Sulla base della sola cartella prodotta in atti non si evince quali siano le spese sostenute dallo Stato per l'accertamento dei reati commessi dall'opponente, risultando nell'atto impositivo indicata, genericamente, la somma complessiva di euro 644.644,06 alla voce
Ministero dell'Interno Min. Interno Dip. Vigili del Fuoco Socc.Pub.Dif.Civ.Dir.Cen.
Aff. Gen., senza specificare in dettaglio il provvedimento giudiziario di cui si risulta solo il numero (3434), nè la Corte Territoriale che lo ha emesso. Ne consegue che non è identificabile, pertanto, il titolo esecutivo. A ben vedere, nel caso di specie non vi è alcun elemento che possa far desumere la riconducibilità dello stesso alla odierna opponente e da qui la legittimità della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Invero, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento, il concessionario eccepisce semplicemente il difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica della cartella, circostanza quest'ultima che non costituisce, invece, motivo di opposizione e sulla quale,
pertanto, il Tribunale non entra nel merito. Deduce l' di Controparte_3
essere del tutto estraneo alle vicende relative alla formazione dei ruoli esattoriali per la riscossione coattiva, essendosi limitato ad emettere la cartella di pagamento sulla base del ruolo emesso dall'ente impositore senza che possa entrare, in alcun modo, nel merito della fattispecie, senza cioè poter controllare e verificare se l'ente abbia provveduto a regolare e tempestiva notifica e se sussistevano tutti gli altri presupposti richiesti. Pertanto, secondo la difesa di parte opposta, andavano rivolte all'ente creditore tutte le eccezioni che afferisco agli atti prodromici alla cartella esattoriale de qua.
Questo Tribunale intende aderire al principio ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo, si configura un litisconsorzio facoltativo e non necessario tra i predetti soggetti per cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa. Non a caso, “In tema di riscossione di crediti mediante ruolo va
esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il
concessionario del servizio di riscossione, ma la questione verte, invece, in un litisconsorzio
facoltativo, la cui presenza di più parti non è indispensabile affinchè il processo possa essere
correttamente instaurato, ma rappresenta una condizione meramente eventuale e
facoltativa, con la conseguenza che la decisione emanata dal Giudice, in mancanza di alcune
delle parti è considerata valida e vincolante solo nei confronti di quelle presenti nel
processo” (Corte di Cassazione sent. n. 2480/2020).
La chiamata in causa dell'Ente creditore, quindi, deve avvenire per iniziativa dell' della riscossione e previa autorizzazione del Giudice (Corte di CP_3
Cassazione sent. n. 29798/2019, che nel caso esaminato non l'ha ritenuta necessaria).
Le predette motivazioni riprendono un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato da ultimo nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020 con la quale la Suprema Corte ha ribadito che “il contribuente che impugni una cartella
esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata
notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire
indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza
che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa
impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del
1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a
disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un
litisconsorzio necessario”.
Ebbene, applicando il quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito alla fattispecie concreta, non avendo giocoforza l' Controparte_1
chiesto di vocare in giudizio l'Ente creditore per i vizi lamentati dall'attrice e attinenti alla insussistenza del titolo esecutivo, l'opposizione merita di essere accolta con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Al riguardo, l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. L'articolo è
espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza circa l'obbligazione nel titolo cristallizzata.
Detto principio impone che il titolo esecutivo debba non solo preesistere all'esecuzione, ma altresì permanere per tutta la sua durata, per cui l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso potrà essere rilevata anche d'ufficio.
E' pacifico, infatti, in giurisprudenza che il giudice dell'esecuzione possa, anche d'ufficio ed in ogni tempo, rilevare l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso, rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice
dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e
presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei
quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini
istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass. Civ., Sent. n. 2043 del 27 gennaio 2017). Ci si chiede se il giudice investito di un'opposizione a precetto “proposta per una diversa ragione,
abbia il potere di verificare se il diritto, corrispondente all'obbligo di cui con il precetto viene
intimato l'adempimento, risulti dal titolo esecutivo” (tale interrogativo è esplicitato in motivazione in Cass. SS.UU n. 11066 del 2.7.2012).
Ebbene, a tale domanda va data, sia pure con alcune cautele, risposta positiva. In
linea generale, va osservato che il sistema non potrebbe tollerare gravi disarmonie,
quali quelle che discenderebbero dai contrastanti poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quelli del giudice dell'esecuzione. Si vuole dire che risulterebbe paradossale che il giudice dell'opposizione a precetto non possa rilevare d'ufficio la questione della nullità/inesistenza del titolo esecutivo,
ove non correttamente sollevata dall'opponente, dovendo così rigettare l'opposizione, salvo riconoscere tale potere in capo al G.E., ma con tutte le difficoltà
che potrebbero derivare dalla forza di un giudicato che abbia, nelle more, negato la fondatezza dell'opposizione (coprendo anche il deducibile, oltre che il dedotto). La
questione, allora, non è tanto quella del possibile rilievo d'ufficio di una eventualmente diversa causa petendi a fondamento dell'opposizione a precetto,
quanto quella dell'instaurazione di un rituale contraddittorio su una siffatta nuova prospettazione. Questo era, per l'appunto, il quesito di diritto su cui si pronunciarono le Sezioni Unite della Cassazione nell'arresto sopra richiamato, nel quale, dopo un complesso iter argomentativo, giunsero ad enunciare il principio di diritto (ovviamente, ritagliato sulla fattispecie concreta in quell'occasione esaminata) secondo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può
dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio. Del resto, a ben vedere, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce un presupposto legittimante per l'intimazione del precetto, ed attiene, pertanto, alla
legitimatio ad causam; e, nella costante interpretazione giurisprudenziale, la verifica della sussistenza di tale legittimazione, mirando a prevenire una sentenza “inutiliter
data”, “comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo
limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza
dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto
in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (cfr. Cassazione civile sez. VI 06 dicembre 2018 n. 31574).
Ora, benché il precetto si situi in una fase ancora stragiudiziale, non pare dubbio che segni il necessario prologo di un'azione esecutiva, e, dunque, non pare una forzatura richiedere, nell'eventuale giudizio di opposizione, anche per tale atto la
(verifica anche officiosa della) sussistenza della coincidenza tra il soggetto intimante e colui che, secondo la legge del rapporto era effettivamente titolato all'intimazione in forza di un legittimo titolo.
In conclusione, certamente sussiste in capo al giudice dell'opposizione a precetto il potere officioso (che, come ogni potere officioso, è evidentemente sganciato dai limiti delle preclusioni assertive che gravano sulle parti) di verificare se il soggetto intimante il precetto sia a tanto legittimato dall'esistenza e validità di un titolo esecutivo;
e il giudice deve solo verificare che sulla questione le parti possano avere avuto modo di interloquire nel rispetto del principio del contraddittorio. Invero, “Il
giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di
cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione
esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua
sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc”. (Cass. Sent. n. 11021 del 19.05.2011; Cass.
Sent. n. 22430 del 29.11.2004).
Ne consegue che deve escludersi il diritto dell'Agente della riscossione di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120250017862858000, che deve essere annullata, attesa la mancanza del titolo esecutivo.
Ulteriore corollario è che essendo contestata, giustappunto, la sussistenza di un valido titolo per l'avvio della procedura di riscossione mediante ruolo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_1
deve essere disattesa, in quanto il compito del concessionario non è limitato ad una passiva ricezione dei ruoli formati dal creditore procedente, ma comprende anche il dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni per l'azione esecutiva così come promossa.
Tale conclusione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione sollevati dalla contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 così come modificato dal
D.M. n. 147/22, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia (euro
520.001 - euro 1.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi,
ad eccezione di quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di agire
in executivis di parte opposta, non esistendo valido titolo esecutivo e per l'effetto annulla il procedimento esattoriale e la cartella di pagamento n.
07120250017862858000, notificata il 04.04.2025; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore che si liquidano in euro 7.831,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute. Napoli il 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone