Articolo 22 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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10 settembre 1991
Art. 22. (Articolazione del lavoro per progetti) 1. L'attivita' della Direzione generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, puo' essere organizzata per progetti a termine. 2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione di compensi incentivanti la produttivita' al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1. 3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale e' autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di attivita'. 4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 e' posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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