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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 657 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Abbagnato presso il cui Parte_1 studio in Mazara del Vallo, via A. Segni n.64, è elettivamente domiciliata appellante C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Adelaide Nieddu e dall'Avv.to CP_1
AN RI elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 12.4.2023 adiva il Tribunale GL di Parte_1
Marsala chiedendo condannarsi l' al pagamento dell'assegno sociale, con CP_1 decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio in data 12.6.2023 chiedendo la declaratoria CP_1 di cess eria del contendere in ragione dell'accoglimento, in sede amministrativa, della domanda. Il Giudice adito con sentenza n. 524/2023, dichiarava cessata la materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, condannava l'I. CP_2 al pagamento delle spese processuali in misura pari ad euro 350,00 oltre accessori di legge. Osservava al riguardo il primo Giudice che la domanda di parte ricorrente meritava accoglimento “alla lue della incontestata sussistenza dei presupposti” e che l' solo “in epoca successiva all'instaurazione della causa” aveva “provveduto a CP_3 rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento”. Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso depositato Pt_1 il 4.07.2023, limitatamente alla statuizione sulle spese, lamentando, in particolare:
- che la domanda amministrativa, presentata il 28.1.2020, era stata rigettata dall' il 17.2.2020; CP_1
Pag.
1 - che il ricorso amministrativo trasmesso il 9.11.2020 era rimasto privo di riscontro e che soltanto a seguito della proposizione del ricorso giudiziale, a distanza di tre anni, l' aveva riconosciuto l'assegno sociale;
CP_3
- l'erroneo regolamento delle spese processuali, non avendo il primo Giudice determinato gli onorari secondo tariffa tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le cause previdenziali;
- che, pertanto, le spese processuali dovevano essere liquidate in complessivi euro 4.742,50. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e, in CP_1 subordine, la liquidazione delle spese nella misura dovuta per la sola fase introduttiva. Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Tanto premesso, l'appello è fondato. Per come è pacifico l' ha riconosciuto la prestazione (richiesta nel CP_1
2020) con notevole ritardo senza addurre alcuna comprovata giustificazione. In tal modo l' ha dato causa alla controversia - introdotta dalla CP_3
dopo tre anni omanda e dal ricorso amministrativo - che si sarebbe Pt_1 potuta certamente evitare ove l' avesse riconosciuto tempestivamente la CP_1 prestazione;
ne consegue che del tutto correttamente il primo Giudice ha posto le spese processuali a carico dell' secondo il principio della c.d. soccombenza CP_3 virtuale. Venendo, dunque, al motivo di appello, concernente l'importo della liquidazione, asseritamente inferiore ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., deve premettersi che la normativa regolamentare qui applicabile ratione temporis, in relazione all'epoca della liquidazione censurata, è il d.m. n. 143/2022. Deve, quindi, evidenziarsi, per quanto qui di interesse, che, nella sua iniziale formulazione, l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 stabiliva che, nella liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza (richiamata, da ultimo, da Cass. n. 11788/2023), aveva affermato che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez. 6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286).” Tale interpretazione deve, tuttavia, oggi cedere rispetto alla nuova formulazione dell'art. 4, come già modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del
Pag.2 d.m. n. 37 del 2018, a mente del quale i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. La giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si vede motivo di discostarsi, ha già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.147/2022 affermando l'inderogabilità delle
“riduzioni massime” (v. Cass. n 1421/2021, n. 9690 e 9691/2021, da ultimo n. 11788/2023 cit.). In particolare la Cassazione ha chiarito che “In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti” (Cas. N.24993/2023). Come pure sottolineato dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel parere n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, le cennate modifiche dei parametri erano state introdotte proprio al fine di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”, finalità che era stata perseguita mediante l'espunzione, dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della locuzione “di regola”. Come osservato dalla citata giurisprudenza di legittimità, peraltro, “L'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all'avvocato e al cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre 2017, C-427/16 e C- 428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17). Facendo dunque applicazione dei principi dianzi citati, ha certamente errato il Tribunale nel liquidare i compensi professionali al di sotto dei parametri consentiti dall'art. 4 d.m. n. 55/2014 in relazione al D.M. n.147/2022. Considerato, infatti, che lo scaglione di riferimento per valore era quello compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00 (secondo il principio secondo cui, per le prestazioni assistenziali, quale quella in argomento, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per
Pag.3 due anni), il Tribunale non poteva, in ogni caso, scendere al di sotto dei parametri minimi, commisurati ad un importo non inferiore ai parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi e non oltre il 70% per la fase istruttoria. Va da sé, in definitiva, che l'importo complessivo minimo liquidabile era pari ad €2.204,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Ne consegue che la sentenza gravata va parzialmente riformata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
3) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto dei medesimi parametri sopra indicati, in relazione al diverso valore del presente grado, parametrato all'importo sopra liquidato, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.524/2023 resa dal Tribunale G.L. di Marsala, condanna l' a pagare a CP_1 le spese del primo grado del giudizio che liquida in complessivi €2.204,00 Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali di questo grado che CP_1 liquida in € per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Palermo 13 novembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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