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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2371/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Dario Romanelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesca Neri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. - Sede
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 5.11.2025, hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29 giugno 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES Parte I, Atto n. 14, anno 2012, in regime di separazione dei beni;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre Controparte_1
pagina 1 di 3 3) assegnare la casa coniugale sita in ES (MB) alla Via Silvio Pellico 18 alla signora
[...]
con tutto quanto l'arreda e con il posto auto. Il padre si impegna a togliere il lucchetto dal CP_1 posto auto entro un mese;
4) disporre che il padre tenga con sé il figlio tutti i week end dal venerdì dall'uscita da scuola alle 16.30 fino alla domenica ore 22.00. Se la madre avrà un giorno libero di sabato o domenica, lo comunicherà il giorno prima al padre e potrà tenere il figlio;
5) disporre che il padre tenga con sé un giorno la settimana preferibilmente di martedì Per_1 dalle 16.30 alle 22;
6) disporre che il figlio trascorra con il padre durante le vacanze estive quattro settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.5;
7) disporre che il figlio trascorra la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con un genitore e dal 31.12. al 6 gennaio dell'anno successivo con l'altro genitore, ad anni alterni;
8) disporre che il figlio trascorra le vacanze di Pasqua con ciascun genitore, ad anni alterni;
9) porre un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 250 mensili con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
Spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, che prevede la mensa al 50% tra i genitori e le ulteriori spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno;
10) si impegna a intestarsi le utenze e le spese condominiali ordinarie della casa Controparte_1 coniugale dal mese di novembre 2025;
11) l'assegno unico familiare sarà percepito per intero da Controparte_1
12) si impegna a chiedere entro un mese il cambio di residenza dalla casa coniugale;
Pt_1
13) spese del presente giudizio compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a ES (MB) il 29.6.2012; Parte_1 Controparte_1
- dalla loro unione è nato (9.9.2018); Per_1
- con ricorso depositato in data 2.4.2025, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
evidenziava la necessità di apportare alcune modifiche alle condizioni concordate con il coniuge in sede di accordo di negoziazione assistita, ricostruiva gli aspetti economici e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 3.10.2025, si costituiva che ripercorreva le Controparte_1 diverse vicende familiari ed il rapporto genitoriale di entrambe le parti con il figlio , Per_1 ricostruiva gli aspetti economico-reddituali e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 5.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni dei coniugi i quali, dopo ampia discussione, precisavano conclusioni congiunte;
- alla stessa udienza, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi;
pagina 2 di 3 ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia del divorzio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione attraverso convenzione di negoziazione assistita - formalizzata in data 15.4.2024 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.L. n. 132/214, convertito in L. n. 162/2014; tale accordo veniva autorizzato in data 16.6.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza - P.M. Dott. Macchia - in quanto rispondente all'interesse del minore.
Non è contestato che, dalla data di formalizzazione della convenzione di negoziazione assistita, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] n ES (MB) il 29.6.2012 (trascritto al n. 14 Parte I del registro degli atti CP_1 di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ES (MB) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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