Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Casa di Salute S.Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AP, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Asl 108 - AP 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL AP 3 Sud prot. n. 246041 del 22.12.2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012”; b) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL AP 3 Sud prot. n. 225459 del 22.11.2023, avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012 – Comunicazione ai sensi della L. 214/1990 e s.m.i.”; c) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell'ASL AP 3 Sud prot. n. 216627 del 9.11.2023 avente ad oggetto “Saldi amministrativo-contabili macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2011-2012”; d) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL AP 3 Sud n. 756 del 27.06.2023 richiamata nella nota gravata sub b) con la quale l'Azienda resistente, in sostituzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 796/2018, ha ridefinito la Regressione Tariffaria Unica per l'anno 2012; e) di tutti gli eventuali atti, allo stato non adottati, con i quali l'ASL AP 3 Sud procederà ad applicare la RTU per l'anno 2012 nei confronti della società ricorrente; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se e in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della società ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASA DI SALUTE S.LUCIA S.R.L. il 6\8\2024:
a) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL AP 3 Sud prot. n. 116412 del 28.05.2024, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile RTU anno 2012 “Addendum”; b) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL AP 3 Sud prot. n. 88373 del 22.04.2024, avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2012 “Addendum” – Comunicazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.”; c) della nota del Direttore Responsabile Distretto 52 dell’ASL AP 3 Sud prot. n. 133650 del 21.06.2024, avente ad oggetto “Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. – RTU 2012 “ADDENDUM” Casa di Cura S. Lucia s.r.l.”, con allegata la fattura attiva n. 1300000338 del 20.06.2024 di importo pari a € 17.676,26 emessa a carico della medesima struttura ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - AP 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AL VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali l’ASL AP 3 Sud le ha intimato il pagamento della somma di € 202.150,69 a titolo di regressione tariffaria per l’anno 2012;
Considerato che, nelle more del presente giudizio, la ricorrente è stata acquisita dal Gruppo Nefrocenter, che, in data 19.12.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con richiesta di improcedibilità del gravame e compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO AR Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
AL VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL VA | MO AR Di AP |
IL SEGRETARIO