Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6770 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oscar Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della decisione di cui alla nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasposti e la navigazione – Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità di Sistema Portuale, il Trasposto Marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3 – Personale della navigazione marittima ed interna, si è pronunciato sul ricorso gerarchico proposto dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- – rif. nota prot. n. -OMISSIS- – avverso il provvedimento della Capitaneria di porto di Trapani prot. n. -OMISSIS-del 1-OMISSIS-di rigetto della domanda tesa ad ottenere l’iscrizione alla gente di mare di prima categoria;
- del provvedimento della Capitaneria di porto di Trapani prot. n. -OMISSIS-del 1-OMISSIS-di rigetto della domanda tesa ad ottenere l’iscrizione alla gente di mare di prima categoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Trapani;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – il sig. -OMISSIS-, odierna parte ricorrente, dopo essere stato cancellato dal registro delle matricole della gente di mare di prima categoria a seguito di condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 238 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (“ Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione ”), chiedeva alla Capitaneria di Porto di Trapani di essere nuovamente iscritto in detto registro, atteso l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (“ Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ”), giusto quanto accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza n.-OMISSIS-dell’-OMISSIS-.
2 - la Capitaneria di Porto di Trapani rigettava l’istanza del ricorrente con provvedimento del 1-OMISSIS-(prot. n.-OMISSIS-).
3- Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento.
4 – Tale ricorso veniva rigettato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) che, testualmente, così motivava, “ il ricorrente ha riportato, tra le altre, condanne per reati puniti con una pena superiore nel minimo a tre anni, oltre che per ricettazione, senza che sia mai intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 14.10.2016, cui il ricorrente fa cenno, non può in alcun modo essere considerata alla stregua di un provvedimento di riabilitazione. La citata ordinanza, infatti, appurato l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, dichiara estinta la pena detentiva. Altra cosa è la riabilitazione, istituto che, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 178 e ss. c.p., consente l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. L’equipollenza tra la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 della Legge n. 354/1975 è esclusa dall’oggettivo riscontro della diversità ontologica e di ratio dei due istituti... l’oggettiva non sovrapponibilità dei due istituti è confermata dalla decisiva circostanza che, nella ipotesi in cui il condannato abbia scontato la pena mediante l’affidamento in prova ai servizi sociali, può, nella ricorrenza delle condizioni di legge, essere riabilitato, conseguendo l’estinzione delle ulteriori pene accessorie, appunto perché la riabilitazione è concessa alla stregua di presupposti affatto diversi, ossia il decorso di un certo numero di anni dalla integrale esecuzione o estinzione della pena principale (art. 179 c.p.) e l’aver tenuto una buona condotta. Per quanto sopra, stanti le risultanze del casellario giudiziale e l’assenza del provvedimento di riabilitazione richiesto dalla norma di cui all’art. 238, n. 4 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione ai fini della iscrizione nelle Matricole della gente di mare, questa Amministrazione rigetta il ricorso ”.
5 – Avverso il deliberato del Ministero resistente è insorto il ricorrente proponendo le seguenti censure.
5.1 – Con unico complesso motivo di ricorso (“ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 238, n. 4, del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 178 c.p. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 l. 354/75. Violazione e/o falsa applicazione del principio della rieducazione ex art. 27, co. 3 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della costituzione ) il ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione di rigetto del ricorso gerarchico assunta dal Ministero, sostenendo che l’istituto della riabilitazione disciplinato dagli artt. 178 e ss. c.p. sarebbe sostanzialmente sovrapponibile all’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale – con esito positivo - previsto dall’art. 47 dell’ord. pen. L’equivalenza proposta si fonderebbe, in particolare, sulla ritenuta identità di effetti (estinzione di ogni effetto penale ad eccezione delle pene accessorie perpetue) e di ratio legis (favorire il reinserimento del condannato nella società) comuni ad entrambi gli istituti. Indi, essendo stato valutato positivamente il periodo di affidamento svolto dal ricorrente presso il servizio sociale da parte del Giudice competente, la causa ostativa alla propria iscrizione nelle matricole di gente di mare (mancanza di riabilitazione) sarebbe, per tale via, venuta meno.
6 – Con atto depositato in data 3 luglio 2024 si costituivano formalmente le Amministrazioni convenute.
7 – Con ordinanza del 4 maggio 2025 il Collegio rigettava la domanda cautelare presentata dal ricorrente evidenziando, in particolare, che “ la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che laddove il legislatore faccia riferimento all’istituto della riabilitazione (come nel caso di specie) e non, più in generale, ai provvedimenti riabilitativi, intende riferirsi unicamente allo specifico istituto penalistico della riabilitazione, venendo in rilievo una disposizione normativa chiusa (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 2461 del 2 febbraio 2025). Peraltro, l’inciso “salvo che sia intervenuta la riabilitazione” contenuto nell’articolo 238 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, costituisce norma derogatoria, come tale suscettibile di essere interpretata estensivamente solo nel caso in cui sussista una identità di ratio tra l’istituto in essa contemplato e quello di cui si predica l’equipollenza. Ciò, tuttavia, non appare ricorrere nel caso di specie come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità testé citata, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento giudiziale del Tribunale di Sorveglianza di Palermo è intervenuto prima dell’approvazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale è stato modificato il disposto dell’articolo 179, comma 7, cod. pen. con l’aggiunta delle parole “ad eccezione delle pene accessorie perpetue ”.
8 – All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
9 – Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
9.1 - Va premesso che gli atti impugnati attengono al rigetto opposto dall’Amministrazione (confermato anche all’esito di ricorso gerarchico) sull’istanza presentata dal ricorrente per conseguire – nuovamente - l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, per via dell’assenza in capo al medesimo “ del requisito di cui all’art. 238 n. 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione ” (cfr. rigetto ricorso gerarchico, doc. 1, ricorso).
L’art. 238 reg. cod. nav. indica una serie di requisiti soggettivi per ottenere detta iscrizione tra i quali, al punto n. 4, quello di “ non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ”; e da quanto si afferma nel provvedimento gravato, il ricorrente non rispetterebbe tale condizione, avendo “ riportato, tra le altre, condanne per reati puniti con una pena superiore nel minimo a tre anni, oltre che per ricettazione, senza che sia mai intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione ”, tale non potendo essere considerato l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 ord. penit. accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza n.-OMISSIS-dell’-OMISSIS-.
9.2 - Secondo prospettazione attorea il provvedimento di rigetto è allora illegittimo in quanto, non operando un’interpretazione estensiva dell’art. 238 cit., non riconosce sostanziale equipollenza tra l’istituto della riabilitazione disciplinato dagli artt. 178 e ss. c.p. e quello dell’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’art. 47 dell’ord. pen., così negando, nel caso di specie, che la valutazione positiva del periodo di affidamento svolto dal ricorrente possa essere egualmente idonea a rimuovere la causa ostativa alla propria iscrizione nelle matricole di gente di mare, al pari di un provvedimento di riabilitazione.
10 – Occorre dunque delineare gli elementi essenziali degli istituti di riferimento alla luce dei quali esaminare le questioni poste all’esame del Collegio.
10.1 - Quanto alla riabilitazione, annoverata tra le cause premiali di estinzione degli effetti penali della condanna, essa è disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p. In particolare l’art. 178 c.p. prevede che, “ la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti ”; l’art. 179 c.p. delinea, invece, presupposti e limiti dell’istituto disponendo che, “ la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta…La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle...La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ”; infine, l’art. 180 c.p. dispone che, “ la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave ”.
10.2 - L’art. 47 ord. pen. reca, invece, la disciplina dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di espiare la pena all’esterno dell’istituto penitenziario, sottoponendosi a un programma di reinserimento sociale definito con il giudice competente, il cui esito, se positivamente valutata la prova, dà luogo all’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue (comma 12, art. 47, cit.). In particolare il relativo provvedimento, ove rispettati i limiti di pena da espiare in concreto previsti dalla norma, “ è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta…per almeno un mese in istituto ”, o “ senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio… ”, nei casi in cui possa ritenersi che tale provvedimento “ contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati ” (commi 2 e 3, art. 47 cit.); il comma 11 dell’art. 47 cit. dispone, infine, che “ l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ”.
11 - Dal quadro normativo così ricostruito, reputa il Collegio che gli istituti in commento non possano ritenersi sovrapponibili, richiedendo per la loro applicazione presupposti difformi che ne disvelano, in ultima analisi, le differenze essenziali.
11.1 – Sotto un primo profilo di analisi, si osserva che per aversi riabilitazione occorre, inter alia , il decorso di un certo lasso di tempo (ipotesi ordinaria è di tre anni) dal giorno in cui la pena principale sia stata espiata o in altro modo estinta. E la ratio sottesa è evidente: la riabilitazione infatti, estinguendo ogni effetto penale della condanna (comprese le pene accessorie perpetue decorso un ulteriore termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione “ quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ” ex art. 179, comma 7, secondo periodo, c.p.) è provvedimento che guarda al futuro, stimolando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l'espiazione della pena principale.
Parimenti, anche il requisito relativo al completo assolvimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato concorre a certificare la serietà delle intenzioni del condannato di continuare nella buona condotta intrapresa dopo avere scontato la pena principale.
La riabilitazione è, dunque, una misura caratterizzata da una funzione premiale e promozionale, in quanto collegata all’esaurimento della pena principale ed al corretto comportamento dal reo successivamente dimostrato per un congruo periodo di tempo.
11.2 - Diversamente, l’affidamento in prova al servizio sociale opera in un momento oggettivamente precedente rispetto alla riabilitazione, ovverosia quando la pena principale è in fase di esecuzione. La ratio principale è quella di consentire al condannato di espiare la pena comminata (o la parte residua di essa) al di fuori dall’istituto penitenziario, onde sottrarlo all’ambiente carcerario per agevolarne, già durante l’esecuzione della sanzione penale, il positivo reinserimento nel tessuto sociale.
Ed allora, se si tiene presente questa distinzione ontologica e di ragione giustificativa, i due istituti possono preferibilmente leggersi in termini di consequenzialità temporale (e, se si vuole, di rapporto strumentale) più che di equipollenza, essendo necessario per ottenere la riabilitazione (e nemmeno di per sé sufficiente) la previa espiazione della pena principale, anche per il tramite di una misura alternativa alla detenzione, quale appunto l’affidamento in prova.
12 – Inoltre, è appena il caso di precisare che non sussiste nemmeno perfetta identità quaod effectum tra i due istituti, come sostenuto dal ricorrente, proprio con riguardo all’estinzione delle pene accessorie perpetue atteso che, dopo la modifica introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la riabilitazione non produce di per sé effetti immediati sulle pene accessorie perpetue, ma ne concorre a determinare l’estinzione unitamente al decorrere di un tempo non inferiore a sette anni dalla riabilitazione stessa e sempre che il condannato “ abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ” (cfr. secondo inciso del comma 7 dell’art. 179 c.p.).
Indi, pare che anche tale previsione avvalori ulteriormente il senso dell’istituto che, come detto sopra, mira a stimolare il condannato a tenere costantemente una buona condotta successivamente alla intervenuta espiazione della pena principale, nella prospettiva di conseguire futuri vantaggi scanditi in sequenza temporale.
13 – Infine giova ricordare sul piano interpretativo, richiamando quanto affermato sul punto dal Collegio nell’ordinanza del 4 maggio 2025, che, “ la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che laddove il legislatore faccia riferimento all’istituto della riabilitazione (come nel caso di specie) e non, più in generale, ai provvedimenti riabilitativi, intende riferirsi unicamente allo specifico istituto penalistico della riabilitazione, venendo in rilievo una disposizione normativa chiusa (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 2461 del 2 febbraio 2025). Peraltro, l’inciso “salvo che sia intervenuta la riabilitazione” contenuto nell’articolo 238 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, costituisce norma derogatoria, come tale suscettibile di essere interpretata estensivamente solo nel caso in cui sussista una identità di ratio tra l’istituto in essa contemplato e quello di cui si predica l’equipollenza ”, identità di ratio che, per quanto sopra chiarito, non appare ricorrere tra gli istituti in analisi ed alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
14 - Il censurato provvedimento di rigetto può, dunque, ritenersi legittimamente adottato, nel rispetto dell’art. 238, n. 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, che preclude l’iscrizione nel registro delle matricole della gente di mare di prima categoria in presenza di condanne come quella riportata dall’odierno ricorrente, quando non sia intervenuta la riabilitazione.
15 – Reputa il Collegio che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.