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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA BE PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno
201 6 e 2017
La parte ricorrente sosteneva come pur essendo residente ne cd cratere dei sismi 2016/2017non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019, prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse fosse nella misura solo del 40%
La parte quindi riteneva che allo stesso competeva il rimborso del 60% delle ritenute versate dal suo datore di lavoro che venivano quantificate come da conteggi e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi in via preliminare chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 18, comma 2, lettere d) ed e) e comma 4; 19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, non essendosi formato il silenzio-rifiuto in ordine all'asserita istanza di rimborso presentata dal ricorrente in data
26.10.2020 poiché la stessa risultava mancante dei suoi elementi essenziali e, in particolare, degli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, add. regionale e comunale (e della dimostrazione della spettanza del rimborso) nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione. vizio che era sanato sanata con la quantificazione e la produzione documentale effettuata con il ricorso . Entrando nel merito muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio con riferimento al rimborso sosteneva che per l'anno 2016 nulla poteva essere rimborsato poiché per tale annualità non c'era la sospensione della trattenute alla fonte. Mentre per l'anno 2017, sosteneva che detratto il credito già rimborsato dal sostituto e/o utilizzato in compensazione al ricorrente spettava un rimborso di € 579,90. L'ufficio quindi concludeva in via preliminare per inammissibilità del ricorso. Nel merito per rigetto istanza rimborso 2016 e per il 2017 rimborso parziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio dando seguito al proprio indirizzo fondato sull'orientamento della Suprema Corte secondo cui la motivazione dell'istanza di rimborso deve necessariamente essere completa e non generica con indicazione – ai fini della sua validità – degli estremi del versamento stesso e degli importi chiesti in restituzione, al fine porre l'ufficio procedente in condizioni di provvedere valutando la fondatezza o meno della richiesta del contribuente (Cass. sent n. 3250/2020, ibidem, Rv. 534891) e di consentire al giudice adito di valutarne le ragioni. Per cui la mancanza di tali elementi rappresenta un vizio originale dell'istanza di rimborso che non è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato per assenza dei presupposti atti alla formazione e quindi alla impugnazione del silenzio-rifiuto (Cass n. 3250/2020.).
La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA BE PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno
201 6 e 2017
La parte ricorrente sosteneva come pur essendo residente ne cd cratere dei sismi 2016/2017non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019, prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse fosse nella misura solo del 40%
La parte quindi riteneva che allo stesso competeva il rimborso del 60% delle ritenute versate dal suo datore di lavoro che venivano quantificate come da conteggi e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi in via preliminare chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 18, comma 2, lettere d) ed e) e comma 4; 19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, non essendosi formato il silenzio-rifiuto in ordine all'asserita istanza di rimborso presentata dal ricorrente in data
26.10.2020 poiché la stessa risultava mancante dei suoi elementi essenziali e, in particolare, degli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, add. regionale e comunale (e della dimostrazione della spettanza del rimborso) nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione. vizio che era sanato sanata con la quantificazione e la produzione documentale effettuata con il ricorso . Entrando nel merito muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio con riferimento al rimborso sosteneva che per l'anno 2016 nulla poteva essere rimborsato poiché per tale annualità non c'era la sospensione della trattenute alla fonte. Mentre per l'anno 2017, sosteneva che detratto il credito già rimborsato dal sostituto e/o utilizzato in compensazione al ricorrente spettava un rimborso di € 579,90. L'ufficio quindi concludeva in via preliminare per inammissibilità del ricorso. Nel merito per rigetto istanza rimborso 2016 e per il 2017 rimborso parziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio dando seguito al proprio indirizzo fondato sull'orientamento della Suprema Corte secondo cui la motivazione dell'istanza di rimborso deve necessariamente essere completa e non generica con indicazione – ai fini della sua validità – degli estremi del versamento stesso e degli importi chiesti in restituzione, al fine porre l'ufficio procedente in condizioni di provvedere valutando la fondatezza o meno della richiesta del contribuente (Cass. sent n. 3250/2020, ibidem, Rv. 534891) e di consentire al giudice adito di valutarne le ragioni. Per cui la mancanza di tali elementi rappresenta un vizio originale dell'istanza di rimborso che non è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato per assenza dei presupposti atti alla formazione e quindi alla impugnazione del silenzio-rifiuto (Cass n. 3250/2020.).
La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026