Art. 2.
L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 ha disposto (con l'art. 9) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 432/1957 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 ha disposto (con l'art. 9) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 432/1957 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.