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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1830/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12135/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017909055000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22379/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato e la prescrizione del bollo auto 2019.
ADER eccepisce il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica degli atti prodromici, difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è la cartella di pagamento notificata il 4/04/2025 per l'omesso versamento del bollo auto
2019.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, dichiara il ricorso inammissibile in quanto non è stato proposto anche nei confronti della Regione Campania, ente impositore, Lgs 220/2023 comma 6-bis art. 14 del Dlgs 546/92.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12135/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017909055000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22379/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato e la prescrizione del bollo auto 2019.
ADER eccepisce il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica degli atti prodromici, difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è la cartella di pagamento notificata il 4/04/2025 per l'omesso versamento del bollo auto
2019.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, dichiara il ricorso inammissibile in quanto non è stato proposto anche nei confronti della Regione Campania, ente impositore, Lgs 220/2023 comma 6-bis art. 14 del Dlgs 546/92.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.