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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2029/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8811/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0061177 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
e sul ricorso n. 8813/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0061177 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza, previa riunione delle procedure connesse e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il 14/01/2026
Ricorrente: Il difensore si riporta ai ricorsi Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si riporta alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi ritualmente depositati gli istanti Ricorrente_1 e Nominativo_1 propongono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 21 marzo 2025; con l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Napoli, a seguito di verifica della dichiarazione di variazione per aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano (procedura DOCFA) proposta da Ricorrente_1 e Nominativo_1 per gli immobili siti nel comune di Forio alla Indirizzo_1 riportati in catasto al Foglio 6 part. 43 subalterno 9 cat. A/2 classe 6 vani 7 rendita 798,96 – Foglio 6 part. 43 subalterno 10 cat. A/2 classe 4 vani 5,5 rendita euro 463,00 determinando il seguente rispettivo classamento Foglio 6 part. 43 subalterno 9 cat. A/7 classe 6 vani 7,5 rendita 1.297,60 - Foglio 6 part. 43 subalterno 10 cat. A/7 classe 6 vani 7 rendita euro 1.211,09, assumono la carenza di motivazione, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la loro richiesta. Si costituisce Agenzia delle Entrate ufficio Territorio ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso risulta ritualmente motivato: secondo il consolidato indirizzo esegetico del giudice della nomofilachia, “l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (u.t.e.), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass., 8 marzo 2023, n.6970, 30 giugno 2011 n.14379, 1 luglio 2004 n.12068); più specificamente, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia delle Entrate ufficio Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (ex plurimis, Cass. 21 gennaio 2010 n.1060; Cass., 21 luglio 2006 n.16824; Cass., 10 novembre 2006 n.24064; Cass., 9 novembre 2004 n.21300). Muovendo all'esame del merito della controversia, va osservato come a fronte dell'avviso di accertamento recante tutti i dati necessari e sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni giustificanti l'attribuzione della classe e della rendita catastale, il ricorrente ha dedotto l'erronea determinazione della classe e della rendita facendo riferimento a circostanze del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio. In forza della normativa vigente in materia (in specie, dell'art.75 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142), il reclamo della parte sull'applicazione della categoria, della classe o della rendita catastale non può essere esaminato ove non vengano indicate le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultano, nei confronti di quella della parte reclamante oggetto del classamento, collocate con dati catastali diversi quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Sull'argomento, la giurisprudenza di nomofilachia, seguita dalle costanti pronunce degli organi di merito della giustizia tributaria, ha ritenuto che il ricorso non può limitarsi ad una generica impugnazione della classificazione operata dall'Ufficio, “ma deve ancorare la censura alla denuncia delle diversità di trattamento riservate dall'Amministrazione a fattispecie omogenee specificatamente e concretamente richiamate” (cfr., Cass., 20 giugno 2002 n.8809; Cass., 3 aprile 1992 n.4085) e supportate da eventuale perizia tecnica giurata. Solo per completezza argomentativa, va rilevato come l'assegnato classamento appaia coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e coerente con le similari unità immobiliari già censite medesima zona: invero, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dalle unità in esame sono chiaramente riconducibili alla categoria assegnata. Ciò che differenzia la categoria A/7 dalla categoria A/2 è, essenzialmente, la presenza di spazi esterni esclusivi. Infatti, con questa categoria catastale si identificano le abitazioni in villini, ovvero fabbricati con caratteristiche di tipo civile o economico, spesso suddivisi in più unità immobiliari, dotati di aree scoperte o giardini ad uso esclusivo. Questi immobili, pur avendo caratteristiche che li rendono simili alle ville (categorie A8 e A9), non sono considerati beni di lusso e, se utilizzati come abitazione principale, non sono soggetti all'IMU, a differenza delle ville. La categoria catastale A2, invece, identifica gli immobili di tipo residenziale con caratteristiche costruttive, impiantistiche e finiture considerate “civili”. Si tratta di abitazioni di pregio medio, superiori alle A3 (economiche) ma meno prestigiose delle A1 (signorili). In genere, queste case presentano almeno 5,5 vani, due bagni e impianti ben realizzati. Nel caso specifico la presenza di Associazione_1 spazi (corte e giardino) risulta determinante per l'assegnazione della categoria A/7. La rettifica operata dall'Ufficio, quindi, è corretta in quanto individuata in pieno rispetto delle normative castali vigenti. In ordine all'eccezione riguardante la validità delle unità di confronto utilizzate occorre rilevare che è stato allegato l'elenco di 27 unità abitative, catalogate come A/7, presenti nel Foglio 6 di Forio e posizionate tutte nella stessa strada dove sono ubicate le unità de quo. Parte resistente ha prodotto agli atti le fotografie ricavate da Google Maps da cui si evince che le unità immobiliari si presentano in un ottimo stato manutentivo, sono su assi viari importanti per il collegamento con il mare ed immerse nel verde con evidente pregio che ne aumenta il potenziale reddituale. In riferimento al sopralluogo non effettuato dall'Ufficio, si evidenzia che la disposizione normativa vigente si rifà in modo coerente all'art. 11, comma 1 del D.L. 14/03/1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/05/1988 n. 154, che stabilisce la possibilità che i classamenti delle unità immobiliari dichiarate possano essere effettuati “senza sopralluogo” e “con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Inoltre, si osserva che il classamento, secondo espressa previsione legislativa, può essere eseguito, grazie alla perizia del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio (e non l'obbligo) di procedere a successive verifiche con sopralluogo. Ne consegue il rigetto del ricorso. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00.
Napoli, 14 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8811/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0061177 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
e sul ricorso n. 8813/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0061177 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza, previa riunione delle procedure connesse e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il 14/01/2026
Ricorrente: Il difensore si riporta ai ricorsi Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si riporta alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi ritualmente depositati gli istanti Ricorrente_1 e Nominativo_1 propongono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 21 marzo 2025; con l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Napoli, a seguito di verifica della dichiarazione di variazione per aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano (procedura DOCFA) proposta da Ricorrente_1 e Nominativo_1 per gli immobili siti nel comune di Forio alla Indirizzo_1 riportati in catasto al Foglio 6 part. 43 subalterno 9 cat. A/2 classe 6 vani 7 rendita 798,96 – Foglio 6 part. 43 subalterno 10 cat. A/2 classe 4 vani 5,5 rendita euro 463,00 determinando il seguente rispettivo classamento Foglio 6 part. 43 subalterno 9 cat. A/7 classe 6 vani 7,5 rendita 1.297,60 - Foglio 6 part. 43 subalterno 10 cat. A/7 classe 6 vani 7 rendita euro 1.211,09, assumono la carenza di motivazione, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la loro richiesta. Si costituisce Agenzia delle Entrate ufficio Territorio ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso risulta ritualmente motivato: secondo il consolidato indirizzo esegetico del giudice della nomofilachia, “l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (u.t.e.), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass., 8 marzo 2023, n.6970, 30 giugno 2011 n.14379, 1 luglio 2004 n.12068); più specificamente, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia delle Entrate ufficio Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (ex plurimis, Cass. 21 gennaio 2010 n.1060; Cass., 21 luglio 2006 n.16824; Cass., 10 novembre 2006 n.24064; Cass., 9 novembre 2004 n.21300). Muovendo all'esame del merito della controversia, va osservato come a fronte dell'avviso di accertamento recante tutti i dati necessari e sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni giustificanti l'attribuzione della classe e della rendita catastale, il ricorrente ha dedotto l'erronea determinazione della classe e della rendita facendo riferimento a circostanze del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio. In forza della normativa vigente in materia (in specie, dell'art.75 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142), il reclamo della parte sull'applicazione della categoria, della classe o della rendita catastale non può essere esaminato ove non vengano indicate le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultano, nei confronti di quella della parte reclamante oggetto del classamento, collocate con dati catastali diversi quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Sull'argomento, la giurisprudenza di nomofilachia, seguita dalle costanti pronunce degli organi di merito della giustizia tributaria, ha ritenuto che il ricorso non può limitarsi ad una generica impugnazione della classificazione operata dall'Ufficio, “ma deve ancorare la censura alla denuncia delle diversità di trattamento riservate dall'Amministrazione a fattispecie omogenee specificatamente e concretamente richiamate” (cfr., Cass., 20 giugno 2002 n.8809; Cass., 3 aprile 1992 n.4085) e supportate da eventuale perizia tecnica giurata. Solo per completezza argomentativa, va rilevato come l'assegnato classamento appaia coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e coerente con le similari unità immobiliari già censite medesima zona: invero, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dalle unità in esame sono chiaramente riconducibili alla categoria assegnata. Ciò che differenzia la categoria A/7 dalla categoria A/2 è, essenzialmente, la presenza di spazi esterni esclusivi. Infatti, con questa categoria catastale si identificano le abitazioni in villini, ovvero fabbricati con caratteristiche di tipo civile o economico, spesso suddivisi in più unità immobiliari, dotati di aree scoperte o giardini ad uso esclusivo. Questi immobili, pur avendo caratteristiche che li rendono simili alle ville (categorie A8 e A9), non sono considerati beni di lusso e, se utilizzati come abitazione principale, non sono soggetti all'IMU, a differenza delle ville. La categoria catastale A2, invece, identifica gli immobili di tipo residenziale con caratteristiche costruttive, impiantistiche e finiture considerate “civili”. Si tratta di abitazioni di pregio medio, superiori alle A3 (economiche) ma meno prestigiose delle A1 (signorili). In genere, queste case presentano almeno 5,5 vani, due bagni e impianti ben realizzati. Nel caso specifico la presenza di Associazione_1 spazi (corte e giardino) risulta determinante per l'assegnazione della categoria A/7. La rettifica operata dall'Ufficio, quindi, è corretta in quanto individuata in pieno rispetto delle normative castali vigenti. In ordine all'eccezione riguardante la validità delle unità di confronto utilizzate occorre rilevare che è stato allegato l'elenco di 27 unità abitative, catalogate come A/7, presenti nel Foglio 6 di Forio e posizionate tutte nella stessa strada dove sono ubicate le unità de quo. Parte resistente ha prodotto agli atti le fotografie ricavate da Google Maps da cui si evince che le unità immobiliari si presentano in un ottimo stato manutentivo, sono su assi viari importanti per il collegamento con il mare ed immerse nel verde con evidente pregio che ne aumenta il potenziale reddituale. In riferimento al sopralluogo non effettuato dall'Ufficio, si evidenzia che la disposizione normativa vigente si rifà in modo coerente all'art. 11, comma 1 del D.L. 14/03/1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/05/1988 n. 154, che stabilisce la possibilità che i classamenti delle unità immobiliari dichiarate possano essere effettuati “senza sopralluogo” e “con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Inoltre, si osserva che il classamento, secondo espressa previsione legislativa, può essere eseguito, grazie alla perizia del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio (e non l'obbligo) di procedere a successive verifiche con sopralluogo. Ne consegue il rigetto del ricorso. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00.
Napoli, 14 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso