Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, 28 febbraio 1981, n. 37, e 30 aprile 1981, n. 168 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, 28 febbraio 1981, n. 37, e 30 aprile 1981, n. 168 .