TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 59/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di MA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAESTRI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO
COLLEGIO MARIA LUIGIA 15 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA DEL
CONSERVATORIO 9 43121 MA;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.;
CP_ previa integrazione del contraddittorio con l' e l'Inail, ove tanto occorra;
previa acquisizione al giudizio, facendone ordine alla di MA (via Casati CP_3
Confalonieri n. 5) di tutti i contratti collettivi (anche di quelli integrativi o aziendali applicati dalla convenuta) e delle tabelle salariali del settore Commercio Terziario;
previa la C.T.U. tecnico-contabile richiesta;
A) dichiarare che, a far tempo dall'1 aprile 2016 (o dalla successiva data meglio vista dal CP_ Giudice), è intercorso ex lege tra e Controparte_1 Persona_1 Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno,
[...] comportante l'inquadramento del lavoratore nel V livello del CCNL Commercio Terziario
(ovvero, in subordine, o nell'inferiore livello meglio visto);
B) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_4
[... a corrispondere al sig. , in riferimento ad ogni e qualsiasi istituto legale e Pt_1
Pag. 2 di 17 contrattuale collettivo (e così alle retribuzioni dovute per paga base, per lavoro ordinario, straordinario, festivo, domenicale, per aumenti periodici di anzianità, per festività, per mensilità supplementari, per ROL, permessi d'ogni genere, retribuzione delle giornate di ferie godute, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamenti di trasferta, premi di produzione, incentivi, indennità particolari di qualsiasi genere;
ricorrendone le condizioni di legge, per indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R., ecc…),tutte le somme che gli spettino in più rispetto a quelle dal medesimo già percepite, completamente ricostruendo, sotto ogni profilo, il trattamento economico e normativo allo stesso spettante;
tutto ciò per la intera durata del rapporto, e con liquidazione (ove esigibili, in relazione alle pronunzie che saranno emesse) del T.F.R. e della indennità sostitutiva del preavviso, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, dando atto che sulle somme lorde che risulteranno dovute dovranno essere praticate solo le ritenute fiscali di legge, e non anche quelle previdenziali, essendo l'onere relativo interamente a carico della datrice di lavoro, senza diritto di rivalsa;
C) dichiarare nullo, invalido ed inefficace (o comunque, comunque, non sorretto da alcuna giusta causa o giustificato motivo), il recesso oralmente operato da Controparte_1 CP_
nei confronti di il 31.1.21; conseguentemente, ai Persona_1 Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. n. 23/15, condannare Controparte_4
a a reintegrare in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni
[...] patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento alla reintegrazione in servizio (con il minimo di 5 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.; ovvero, in altra ipotesi, ex art. 2058 c.c., condannare
[...] al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore fino alla Controparte_4 riammissione in servizio;
il tutto, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile; ovvero, in altra ipotesi, in ulteriore subordine, condannare, ex art. 3 D.lgs. n. 23/15 a Controparte_4 corrispondere al ricorrente, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso (pari a gg. 15) un'indennità compresa tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine apporto ovvero con le altre minori conseguenze di cui allo art. 4 D.lgs. n. 23/15; il tutto per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
Sempre e in ogni caso
Pag. 3 di 17 D) dichiarare tenuta e condannare a Controparte_4 corrispondere al sig. l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/15, nella Parte_1 misura meglio vista;
E) condannare, inoltre, a regolarizzare la Controparte_4 posizione previdenziale del ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/62, sostitutiva della maggiore pensione percipienda, ovvero, in subordine condannarla a risarcire allo attore i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio;
F) maggiorare tutte le somme dovute al ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, più rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A ed
I.V.A. come per legge».
Per Controparte_4 Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge
1) in via preliminare: accertare e/o dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità del petitum e della causa petendi ed incertezza delle conclusioni;
2) in via principale: rigettare le domande tutte del ricorrente, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio.
Vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertato l'eventuale effettivo espletamento di attività lavorativa quale descritta ed allegata dal/la ricorrente a decorrere dal 1/4/2016, nel periodo e negli orari da costui/ei indicati, la mancata fruizione di ferie e permessi, la mancata percezione di emolumenti per orario straordinario e/o lavoro festivo nonché la 13esima e 14esima mensilità, a favore ed alle dipendenze delle società da costui/ei rispettivamente convenute;
Pag. 4 di 17 2) accertato il diritto del/la ricorrente a vedersi riconosciuta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta con Controparte_4 conseguente diritto alle spettanze retributive e non retributive nonché alla correlativa regolarizzazione contributiva
3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti al rapporto, all'inquadramento, alle mansioni, così come si dimostrerà conforme alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62.
4) condannare alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la Controparte_4 ricorrente, ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62 (in denegata ipotesi di maturazione del termine prescrizionale) nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
5) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
MA di:
- accertare che tra sé e presso Controparte_1
la quale ha lavorato con contratto a tempo determinato, poi più volte prorogato, formalmente a decorrere dal 14.2.2017, si è in realtà instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa in data 1.4.2016;
- condannare a tutte le differenze retributive dovute in Controparte_4
ragione del costante lavoro straordinario asseritamente svolto;
Pag. 5 di 17 - dichiarare nullo o illegittimo il licenziamento intimato oralmente al ricorrente dal titolare della società convenuta, in data 31.12.2021 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 28 d.lgs. 81/2015 in caso di trasformazione giudiziale del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- condannare la società datrice di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale conseguente al riconoscimento della spettanza di differenze retributive.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_4 quanto infondato in fatto e in diritto.
3. In ragione del contenuto delle domande del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte necessario, il quale si è CP_2 costituito in giudizio aderendo alla domanda attore di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali, anche con ausilio di interpreti all'uopo nominati;
all'esito dell'istruttoria, è stato rinnovato il tentativo di conciliazione già esperito in prima udienza, ma esso ha avuto esito infruttuoso.
5. È stata altresì disposta CTU contabile volta all'accertamento delle differenze retributive e contributive eventualmente dovute dalla società convenuta.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. Occorre prendere le mosse dalla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2016.
Pag. 6 di 17 9. Dalle risultanze documentali prodotte in causa emerge che tra le parti è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di operaio, inquadramento al V livello CCNL Commercio e mansioni di aiuto commesso, con decorrenza dal 14.2.2017 e termine al 31.7.2017 (doc. 3 convenuta), poi più volte prorogato dall'1.8.2017 al 31.12.2017, dall'1.1.2018 al 30.6.2018, dall'1.7.2018 al
30.6.2019, dall'1.7.2019 al 31.12.2019, dall'1.1.2020 al 31.12.2020 e dall'1.1.2021 al
31.1.2021 (doc. 4 convenuto).
10. Secondo il ricorrente, tuttavia, il rapporto lavorativo sarebbe in realtà iniziato, sul piano fattuale, già dall'1.4.2016.
11. Ai sensi dell'art. 19 co. 4 d.lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto a pena di inefficacia.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che da ciò consegue che, qualora l'atto scritto contenente l'indicazione iniziale del rapporto sia successivo all'effettivo inizio della prestazione lavorativa, le limitazioni temporali ivi pattuite sono invalide e il rapporto deve considerarsi come instaurato sin dall'origine nella forma ordinaria a tempo indeterminato (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27974).
13. In conformità ai principi generali, grava sul lavoratore che agisca giudizialmente per reclamare l'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro l'onere di provare che la realtà fattuale del rapporto sia stata difforme da quanto emergente dalle evidenze documentali (cfr. Cass. 5 luglio 2021, n. 18943).
14. È pertanto necessario procedere alla disamina di quanto emerso in proposito dall'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
15. Il teste a riferito quanto segue: Tes_1
«Passavo dal negozio di via Saffi perché faccio lì la spesa da 20 anni, in media CP_4
3-4 volte alla settimana o anche di più. Riconosco il ricorrente nella foto della carta d'identità che mi viene mostrato, ricordo che era uno dei fratelli che lavorava nel negozio e che si occupava delle consegne in domicilio a tutte le ore, anche alle 21:30, o alle 18, o il sabato mattina alle 11, o la domenica alle 21-21:30. Telefonavo a e la consegnava. Per_2 Pt_1
Pag. 7 di 17 L'ho visto lavorare lì da almeno 15 anni.
Non so se qualcuno gli desse ordini sul lavoro, per me il referente e gestore del negozio di via Saffi era io chiamavo lui e lui mandava per la consegna. Per_2 Pt_1
Li ho sempre visti lavorare in qualsiasi giorno dell'anno quindi credo che non abbiano preso mai ferie. Il negozio non chiudeva mai;
altre persone mi riferivano che in agosto il negozio era aperto e c'era il ricorrente.
Non ho assistito all'estromissione dal lavoro del ricorrente».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Conosco il negozio in quanto sono amico del titolare e di ho fatto CP_1 Persona_3 ripetizioni ai figli di . CP_1
Conosco il ricorrente: mi è stato presentato da come suo fratello. Non ricordo Per_2 quando ha iniziato a lavorare. Si occupava di fare le consegne a casa e sistemava i prodotti negli scaffali.
Non so precisamente il suo orario di lavoro, lo vedevo passando davanti al negozio di via
Saffi certe volte al mattino certe volte al pomeriggio.
Quanto alle ferie, so che è andato in Pakistan una volta perché mi mandò il biglietto da stampare sul computer, non ricordo il mese o l'anno.
Non ho assistito all'estromissione del ricorrente dal lavoro.
Il negozio era aperto anche in agosto, non ricordo se ho visto il ricorrente lavorare in agosto.
Il negozio era già aperto alle 9, non chiudeva durante l'intervallo del pranzo e cominciavano a tirare dentro la roba verso le 21».
17. La teste ha riferito quanto segue: Tes_3
«Conosco il ricorrente perché andavo spesso a fare la spesa ad Vado sempre a CP_4 fare la spesa al negozio da quando vivo a MA, ossia oltre 30 anni.
Il ricorrente lo conosco in quanto mi porta la spesa a casa da circa 15 anni. Non l'ho visto fare altre mansioni in negozio.
Mi porta la spesa sempre dopo le 19-20, a volte anche il sabato;
mi è successo raramente anche di domenica. Non conosco più precisamente il suo orario di lavoro.
Pag. 8 di 17 Per farmi consegnare la spesa chiamavo e lui mandava il ricorrente a consegnarla. Per_2
Non conosco il sig. . Pt_2
Non so se il ricorrente abbia mai fatto ferie.
Non ho assistito alla estromissione dal lavoro del ricorrente. Io ho sempre trovato aperto il negozio e le volte che mi è capitato di fare consegnare la spesa ad agosto è venuto il ricorrente a consegnarla».
18. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2016 come commesso. Conosco il ricorrente dalla mia infanzia, lavorava già quando ho iniziato. Io lavoro in un negozio di via Garibaldi ma mi reco anche nel negozio di via Saffi, dove lavora il ricorrente, in quanto faccio spesso consegne lì.
Lo vedevo a volte la mattina e a volte il pomeriggio;
io mi recavo a fare consegne in entrambi gli orari ma non nella stessa giornata. Qualche volta quando andavo lo vedevo, qualche volta invece non lo vedevo.
Non so se il ricorrente ha fatto ferie.
Il giorno della supposta estromissione dal lavoro del ricorrente non mi sono recato in via
Saffi quindi non ho assistito all'episodio.
Credo che non lavori di domenica perché per me è giorno di riposto. Il sabato lavoro fino alla mattina e immagino anche lui;
di sabato mattina lo ho visto lavorare. Il sabato pomeriggio a volte passo da via Saffi e non l'ho mai visto che lavorava. Gli altri giorni, come detto, lo vedevo a volte la mattina e a volte il pomeriggio.
Il negozio rimane aperto il sabato e la domenica. Di domenica mi è capitato di passare dal negozio ma non ho visto il sig. . Pt_1
Preciso che quando da noi mancava qualcosa gli altri negozi ci portavano i rifornimenti, però le merci arrivano per la maggior parte in via Garibaldi perché c'è un grande magazzino.
Quando facevo le consegne arrivavo, consegnavo e in 5 minuti andavo via».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_5
«Lavoro come muratore da tanti anni;
ho fatto tanti lavori in uno stabile nelle immediate vicinanze, circa 10 m, del negozio in via Saffi.
Pag. 9 di 17 Conosco il ricorrente da anni: ha iniziato a lavorare in via Saffi dall a partire CP_4 circa otto anni fa. Ha lavorato sempre fino al 2021, anche sabato e domenica e festivi;
lo vedevo lì sempre. Preciso che ero lì giornalmente lavorando in zona e facendo la spesa nel negozio di via Saffi.
So che lavoravano moltissime ore perché li vedevo aprire alle 7 e chiudere alle 22 circa, iniziando a mettere via le cose dalle 21:30.
Nel negozio erano sempre in tre persone;
il ricorrente, suo fratello e un'altra persona.
Il ricorrente metteva a posto le merci, faceva le pulizie e portava a domicilio la spesa.
Ho visto qualche volta il sig. in negozio ma non l'ho visto dare indicazioni di lavoro CP_1 al ricorrente;
non sentivo quando parlavano tra loro.
Non ho mai visto il ricorrente prendere periodi di ferie.
Non ero presente quando il sig. avrebbe estromesso il ricorrente dal lavoro;
a un CP_1 certo punto non li ho più visti e mi sono interessato della vicenda siccome li conoscevo».
20. Il teste , escusso con l'ausilio dell'interprete di lingua urdu e punjabi, ha reso le Tes_6 seguenti dichiarazioni:
«Io ho lavorato ad vicino a Piazza Ghiaia. Lavoro lì dal 2016. All'inizio ho CP_4 lavorato alle bancarelle in piazza per conto di Dopo un po' iniziai a lavorare in CP_4 negozio.
Non conosco il ricorrente che vedo in aula;
l'ho visto forse una volta. Non so quali fossero i suoi orari di lavoro o altre informazioni».
21. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova rigorosa di quanto allegato dal ricorrente in merito all'inizio della prestazione lavorativa in epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto.
22. Diversi testimoni, infatti, non hanno saputo riferire alcunché in merito all'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente in CP_4
23. Due dei testi ( e hanno dato un'indicazione temporale del tutto Tes_1 Tes_3
inattendibile, collocando l'inizio del rapporto in “almeno 15 anni” dal giorno in cui hanno testimoniato: circostanza evidentemente non veritiera in quanto contrastante
Pag. 10 di 17 con le stesse allegazioni di parte ricorrente. Quanto affermato dai testi può plausibilmente spiegarsi con il fatto che essi, frequentando con assiduità il supermercato, avevano rapporti anche con gli altri commessi pakistani che lì lavoravano (dei quali alcuni effettivamente lavoravano lì da oltre 15 anni) e possono quindi essersi confusi con tali altri soggetti.
24. Un altro teste ha parimenti riferito un'indicazione temporale incompatibile con le stesse allegazioni di parte, avendo affermato che il ricorrente, alla data della testimonianza (avvenuta a ottobre 2023), aveva iniziato a lavorare circa otto anni prima, ossia nel 2015. Anche tale testimonianza non può pertanto ritenersi attendibile, potendosi da essa evincere che il teste abbia fatto confusione con le date, con conseguente scarsa rilevanza probatoria di quanto da egli riferito.
25. Il teste infine, ha dichiarato di avere iniziato a lavorare per la società Tes_4 convenuta nel 2016 (senza specificare il mese) e che il ricorrente fosse già dipendente di in quel momento;
tuttavia, deve evidenziarsi che il teste CP_4 ha dato atto di lavorare in un negozio in via Garibaldi, diverso da quello in cui era adibito il ricorrente, che era sito in via Saffi. Il teste ha riferito che si recava anche in via Saffi per effettuare delle consegne, ma che si tratteneva presso tale negozio per intervalli temporali molto ristretti, senza poter quindi dare conto di quali lavoratori fossero stabilmente adibiti al negozio nel corso della giornata lavorativa.
26. Pertanto, questa ultima testimonianza può, al più, rappresentare un elemento di prova in merito all'inizio della prestazione lavorativa del ricorrente in data antecedente alla sottoscrizione del contratto, ma non è da sola sufficiente a dimostrare con sufficiente grado di certezza tale circostanza.
27. Non può quindi essere accolta la domanda di accertamento di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2016.
28. Il ricorrente ha poi sostenuto l'invalidità delle proroghe del contratto di lavoro in ragione del mancato rispetto delle condizioni previste dalle norme in materia di lavoro a tempo determinato.
Pag. 11 di 17 29. All'epoca della sottoscrizione del contratto, l'art. 19 co. 2 d.lgs. 81/2015 prevedeva che la durata massima di un contratto o di una successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti fosse di trentasei mesi;
l'art. 21 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevedeva invece che il contratto potesse essere prorogato, nell'ambito del termine massimo di trentasei mesi, per un massimo di cinque volte, senza necessità di specificare una causale.
30. A decorrere dal 12.8.2018, tuttavia, queste norme sono state modificate: la durata massima di uno o più successivi contratti a tempo determinato è stata ridotta in ventiquattro mesi;
inoltre, è stato previsto che le proroghe successive ai primi dodici mesi sono valide solo in presenza di una delle causali elencate al novellato art. 19 co.
1 d.lgs. 81/2015.
31. Conseguentemente, sono valide le prime tre proroghe del contratto, ossia sino alla proroga dall'1.7.2018 al 30.6.2019, in quanto stipulate in conformità alla normativa dell'epoca, dato che la durata complessiva del contratto era ancora inferiore a trentasei mesi e che non erano richieste causali.
32. La quarta proroga, che ha disposto la prosecuzione del contratto dall'1.7.2019 al
31.12.2019, è stata invece disposta in violazione della normativa ratione temporis vigente, sia in ragione dell'assenza di causale che del superamento del limite massimo di durata di ventiquattro mesi del contrato.
33. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 co. 01 d.lgs. 81/2015 il contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.7.2019.
34. Né rileva, come sostenuto da parte convenuta, che l'art. 93 d.l. 34/2020 ha previsto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015.
35. Al momento dell'entrata in vigore di tale normativa eccezionale (19.5.2020), infatti, il contratto doveva già considerarsi trasformato in contratto a tempo indeterminato,
Pag. 12 di 17 essendo stato prorogato dall'1.7.2019 in assenza delle condizioni previste dalla normativa allora vigente.
36. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, deve essere ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro e il datore deve essere condannato a una indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la quale, a norma di legge, deve essere ritenuta idonea a ristorare il lavoratore di tutte le conseguenze retributive e contributive patite nel periodo tra la scadenza del termine e l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro.
37. Tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 8 l. 604/1966 e, in particolare, delle molto ridotte dimensioni occupazionali dell'impresa da un lato e della complessiva durata di quasi quattro anni del rapporto a tempo determinato dall'altro, ossia una durata quasi doppia a quella massima attualmente prevista dalla legge, si ritiene congruo determinare l'importo dell'indennità risarcitoria in otto mensilità.
38. Restano invece assorbite la domanda di impugnazione del presunto licenziamento orale del 31.1.2021 e le conseguenti richieste di reintegrazione e di pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015, trovando applicazione alla fattispecie della trasformazione giudiziale del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato la disciplina speciale di cui all'art. 28 co. 2 d.lgs.
81/2015, di cui si è sopra dato conto.
39. Deve ora essere esaminata la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del dipendente.
40. In tema di lavoro supplementare o straordinario, l'art. 2108 co. 1 c.c. prevede che
«in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
Pag. 13 di 17 41. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro supplementare o straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio
2003, n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
42. Dalle già riportate risultanze dell'istruttoria testimoniale non è emersa una specifica e univoca indicazione dei precisi orari di lavoro osservati dal testimone in corso di rapporto, avendo invece diversi testi, più genericamente, riferito di avere visto lavorare il ricorrente a tutti gli orari a cui era aperto il supermercato di via Saffi, dalla mattina presto alla sera inoltrata.
43. È stato poi riferito che, parimenti, le consegne a domicilio effettuate dal ricorrente avvenivano anche in orari serali e nel weekend.
44. Deve però evidenziarsi che i testi che hanno dato conto di queste circostanze non sono colleghi del ricorrente che, essendo stabilmente adibiti come lui al supermercato, avevano modo di riferire con precisione dell'esatta durata della sua permanenza sul luogo di lavoro;
essi sono invece regolari clienti o frequentatori dell'esercizio commerciale, i quali non hanno quindi potuto chiarire se la prestazione lavorativa si svolgesse senza soluzione di continuità nell'arco dell'intera giornata o se invece fossero osservate pause, turni o avvicinamenti con i colleghi.
45. Si ritiene pertanto dimostrato che il ricorrente, durante il rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta, abbia certamente osservato un orario di lavoro superiore alle 20 ore settimanali previste nel contratto di lavoro;
tuttavia, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato tutti i giorni della settimana per 10 ore al giorno, come allegato in ricorso.
46. L'accertamento del numero di ore di lavoro straordinario complessivamente svolte dal ricorrente, dunque, non può che essere effettuata in maniera forfetaria, anche in esercizio del potere del giudice, previsto dall'art. 432 c.p.c., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta nei casi in cui sia non sia possibile determinarla esattamente.
Pag. 14 di 17 47. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene adeguatamente dimostrato che il ricorrente abbia svolto, quantomeno, una media di 10 ore di lavoro supplementare rispetto a quelle previste in contratto per l'intera durata del rapporto di lavoro.
48. È stata quindi disposta CTU contabile sulla base di questi parametri, alle cui conclusioni si ritiene di aderire in ragione della correttezza della metodologia di indagine, della completezza dell'analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici.
49. La consulente nominata ha effettuato due separati conteggi delle differenze tra quanto dovuto al ricorrente in base ai parametri del quesito e quanto da lui effettivamente percepito:
- nella prima ipotesi, che tiene conto delle assenze così come sono esposte in busta paga, le differenze retributive lorde dovute ammonterebbero a €
24.729,56 lordi;
- nella seconda ipotesi, che considera le assenze per le quali non vi siano giustificativi come effettivamente lavorate, le differenze retributive lorde dovute ammonterebbero a € 32.953,50.
50. La consulente ha altresì calcolato gli importi dovuti a per procedere alla CP_2
regolarizzazione della posizione previdenziale del lavoratore, i quali ammonterebbero a € 8.166,38 nella prima ipotesi e a € 10.927,26 nella seconda.
51. Si ritiene di recepire i conteggi relativi alla prima ipotesi, non essendo stato dimostrato in giudizio che le assenze risultanti dalle buste paga fossero in realtà fittizie.
52. Il datore di lavoro è pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente di €
24.729,56 lordi a titolo di differenze retributive, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
53. Il datore convenuto è altresì condannato a versare a € 8.166,38 per CP_2 regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore.
Pag. 15 di 17 54. Deve infine precisarsi che è infondato quanto sostenuto da parte convenuta in sede di note conclusive circa l'erroneità del quesito affidato alla CTU, nella parte in cui è chiesto il calcolo delle differenze retributive e contributive considerando l'inquadramento al V livello, dato che le mansioni concretamente svolte da Pt_1 sarebbero riconducibili al VI livello del CCNL.
55. Dalla semplice lettura del contratto di lavoro tra le parti si evince infatti che è stato lo stesso datore a inquadrare il lavoratore al V livello (cfr. contratto sub doc. 3 convenuta); le successive proroghe hanno poi sempre espressamente mantenuto invariato il trattamento retributivo e normativo.
56. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
57. Il convenuto è altresì condannato alla rifusione delle spese di lite di nella loro CP_2
liquidazione si è tenuto conto del minore impegno difensivo connesso alla posizione processuale adesiva assunta da CP_2
58. Le spese di CTU e dell'interprete, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di MA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.7.2019, del contratto di lavoro intercorso tra e Parte_1 CP_4 Controparte_1
e, per l'effetto, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro;
Pag. 16 di 17 2. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento Parte_1 per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di di € 24.729,56 lordi a titolo di differenze retributive, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. condanna al versamento in Controparte_1
favore di di € 8.166,38 ai fini della regolarizzazione della posizione CP_2 previdenziale di;
Parte_1
5. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
6. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso CP_2 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese dell'interprete e della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con
[...] separati decreti.
Così deciso in MA, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di MA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAESTRI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO
COLLEGIO MARIA LUIGIA 15 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA DEL
CONSERVATORIO 9 43121 MA;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.;
CP_ previa integrazione del contraddittorio con l' e l'Inail, ove tanto occorra;
previa acquisizione al giudizio, facendone ordine alla di MA (via Casati CP_3
Confalonieri n. 5) di tutti i contratti collettivi (anche di quelli integrativi o aziendali applicati dalla convenuta) e delle tabelle salariali del settore Commercio Terziario;
previa la C.T.U. tecnico-contabile richiesta;
A) dichiarare che, a far tempo dall'1 aprile 2016 (o dalla successiva data meglio vista dal CP_ Giudice), è intercorso ex lege tra e Controparte_1 Persona_1 Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno,
[...] comportante l'inquadramento del lavoratore nel V livello del CCNL Commercio Terziario
(ovvero, in subordine, o nell'inferiore livello meglio visto);
B) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_4
[... a corrispondere al sig. , in riferimento ad ogni e qualsiasi istituto legale e Pt_1
Pag. 2 di 17 contrattuale collettivo (e così alle retribuzioni dovute per paga base, per lavoro ordinario, straordinario, festivo, domenicale, per aumenti periodici di anzianità, per festività, per mensilità supplementari, per ROL, permessi d'ogni genere, retribuzione delle giornate di ferie godute, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamenti di trasferta, premi di produzione, incentivi, indennità particolari di qualsiasi genere;
ricorrendone le condizioni di legge, per indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R., ecc…),tutte le somme che gli spettino in più rispetto a quelle dal medesimo già percepite, completamente ricostruendo, sotto ogni profilo, il trattamento economico e normativo allo stesso spettante;
tutto ciò per la intera durata del rapporto, e con liquidazione (ove esigibili, in relazione alle pronunzie che saranno emesse) del T.F.R. e della indennità sostitutiva del preavviso, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, dando atto che sulle somme lorde che risulteranno dovute dovranno essere praticate solo le ritenute fiscali di legge, e non anche quelle previdenziali, essendo l'onere relativo interamente a carico della datrice di lavoro, senza diritto di rivalsa;
C) dichiarare nullo, invalido ed inefficace (o comunque, comunque, non sorretto da alcuna giusta causa o giustificato motivo), il recesso oralmente operato da Controparte_1 CP_
nei confronti di il 31.1.21; conseguentemente, ai Persona_1 Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. n. 23/15, condannare Controparte_4
a a reintegrare in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni
[...] patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento alla reintegrazione in servizio (con il minimo di 5 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.; ovvero, in altra ipotesi, ex art. 2058 c.c., condannare
[...] al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore fino alla Controparte_4 riammissione in servizio;
il tutto, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile; ovvero, in altra ipotesi, in ulteriore subordine, condannare, ex art. 3 D.lgs. n. 23/15 a Controparte_4 corrispondere al ricorrente, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso (pari a gg. 15) un'indennità compresa tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine apporto ovvero con le altre minori conseguenze di cui allo art. 4 D.lgs. n. 23/15; il tutto per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
Sempre e in ogni caso
Pag. 3 di 17 D) dichiarare tenuta e condannare a Controparte_4 corrispondere al sig. l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/15, nella Parte_1 misura meglio vista;
E) condannare, inoltre, a regolarizzare la Controparte_4 posizione previdenziale del ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/62, sostitutiva della maggiore pensione percipienda, ovvero, in subordine condannarla a risarcire allo attore i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio;
F) maggiorare tutte le somme dovute al ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, più rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A ed
I.V.A. come per legge».
Per Controparte_4 Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge
1) in via preliminare: accertare e/o dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità del petitum e della causa petendi ed incertezza delle conclusioni;
2) in via principale: rigettare le domande tutte del ricorrente, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio.
Vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertato l'eventuale effettivo espletamento di attività lavorativa quale descritta ed allegata dal/la ricorrente a decorrere dal 1/4/2016, nel periodo e negli orari da costui/ei indicati, la mancata fruizione di ferie e permessi, la mancata percezione di emolumenti per orario straordinario e/o lavoro festivo nonché la 13esima e 14esima mensilità, a favore ed alle dipendenze delle società da costui/ei rispettivamente convenute;
Pag. 4 di 17 2) accertato il diritto del/la ricorrente a vedersi riconosciuta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta con Controparte_4 conseguente diritto alle spettanze retributive e non retributive nonché alla correlativa regolarizzazione contributiva
3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti al rapporto, all'inquadramento, alle mansioni, così come si dimostrerà conforme alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62.
4) condannare alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la Controparte_4 ricorrente, ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62 (in denegata ipotesi di maturazione del termine prescrizionale) nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
5) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
MA di:
- accertare che tra sé e presso Controparte_1
la quale ha lavorato con contratto a tempo determinato, poi più volte prorogato, formalmente a decorrere dal 14.2.2017, si è in realtà instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa in data 1.4.2016;
- condannare a tutte le differenze retributive dovute in Controparte_4
ragione del costante lavoro straordinario asseritamente svolto;
Pag. 5 di 17 - dichiarare nullo o illegittimo il licenziamento intimato oralmente al ricorrente dal titolare della società convenuta, in data 31.12.2021 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 28 d.lgs. 81/2015 in caso di trasformazione giudiziale del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- condannare la società datrice di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale conseguente al riconoscimento della spettanza di differenze retributive.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_4 quanto infondato in fatto e in diritto.
3. In ragione del contenuto delle domande del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte necessario, il quale si è CP_2 costituito in giudizio aderendo alla domanda attore di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali, anche con ausilio di interpreti all'uopo nominati;
all'esito dell'istruttoria, è stato rinnovato il tentativo di conciliazione già esperito in prima udienza, ma esso ha avuto esito infruttuoso.
5. È stata altresì disposta CTU contabile volta all'accertamento delle differenze retributive e contributive eventualmente dovute dalla società convenuta.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. Occorre prendere le mosse dalla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2016.
Pag. 6 di 17 9. Dalle risultanze documentali prodotte in causa emerge che tra le parti è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di operaio, inquadramento al V livello CCNL Commercio e mansioni di aiuto commesso, con decorrenza dal 14.2.2017 e termine al 31.7.2017 (doc. 3 convenuta), poi più volte prorogato dall'1.8.2017 al 31.12.2017, dall'1.1.2018 al 30.6.2018, dall'1.7.2018 al
30.6.2019, dall'1.7.2019 al 31.12.2019, dall'1.1.2020 al 31.12.2020 e dall'1.1.2021 al
31.1.2021 (doc. 4 convenuto).
10. Secondo il ricorrente, tuttavia, il rapporto lavorativo sarebbe in realtà iniziato, sul piano fattuale, già dall'1.4.2016.
11. Ai sensi dell'art. 19 co. 4 d.lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto a pena di inefficacia.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che da ciò consegue che, qualora l'atto scritto contenente l'indicazione iniziale del rapporto sia successivo all'effettivo inizio della prestazione lavorativa, le limitazioni temporali ivi pattuite sono invalide e il rapporto deve considerarsi come instaurato sin dall'origine nella forma ordinaria a tempo indeterminato (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27974).
13. In conformità ai principi generali, grava sul lavoratore che agisca giudizialmente per reclamare l'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro l'onere di provare che la realtà fattuale del rapporto sia stata difforme da quanto emergente dalle evidenze documentali (cfr. Cass. 5 luglio 2021, n. 18943).
14. È pertanto necessario procedere alla disamina di quanto emerso in proposito dall'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
15. Il teste a riferito quanto segue: Tes_1
«Passavo dal negozio di via Saffi perché faccio lì la spesa da 20 anni, in media CP_4
3-4 volte alla settimana o anche di più. Riconosco il ricorrente nella foto della carta d'identità che mi viene mostrato, ricordo che era uno dei fratelli che lavorava nel negozio e che si occupava delle consegne in domicilio a tutte le ore, anche alle 21:30, o alle 18, o il sabato mattina alle 11, o la domenica alle 21-21:30. Telefonavo a e la consegnava. Per_2 Pt_1
Pag. 7 di 17 L'ho visto lavorare lì da almeno 15 anni.
Non so se qualcuno gli desse ordini sul lavoro, per me il referente e gestore del negozio di via Saffi era io chiamavo lui e lui mandava per la consegna. Per_2 Pt_1
Li ho sempre visti lavorare in qualsiasi giorno dell'anno quindi credo che non abbiano preso mai ferie. Il negozio non chiudeva mai;
altre persone mi riferivano che in agosto il negozio era aperto e c'era il ricorrente.
Non ho assistito all'estromissione dal lavoro del ricorrente».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Conosco il negozio in quanto sono amico del titolare e di ho fatto CP_1 Persona_3 ripetizioni ai figli di . CP_1
Conosco il ricorrente: mi è stato presentato da come suo fratello. Non ricordo Per_2 quando ha iniziato a lavorare. Si occupava di fare le consegne a casa e sistemava i prodotti negli scaffali.
Non so precisamente il suo orario di lavoro, lo vedevo passando davanti al negozio di via
Saffi certe volte al mattino certe volte al pomeriggio.
Quanto alle ferie, so che è andato in Pakistan una volta perché mi mandò il biglietto da stampare sul computer, non ricordo il mese o l'anno.
Non ho assistito all'estromissione del ricorrente dal lavoro.
Il negozio era aperto anche in agosto, non ricordo se ho visto il ricorrente lavorare in agosto.
Il negozio era già aperto alle 9, non chiudeva durante l'intervallo del pranzo e cominciavano a tirare dentro la roba verso le 21».
17. La teste ha riferito quanto segue: Tes_3
«Conosco il ricorrente perché andavo spesso a fare la spesa ad Vado sempre a CP_4 fare la spesa al negozio da quando vivo a MA, ossia oltre 30 anni.
Il ricorrente lo conosco in quanto mi porta la spesa a casa da circa 15 anni. Non l'ho visto fare altre mansioni in negozio.
Mi porta la spesa sempre dopo le 19-20, a volte anche il sabato;
mi è successo raramente anche di domenica. Non conosco più precisamente il suo orario di lavoro.
Pag. 8 di 17 Per farmi consegnare la spesa chiamavo e lui mandava il ricorrente a consegnarla. Per_2
Non conosco il sig. . Pt_2
Non so se il ricorrente abbia mai fatto ferie.
Non ho assistito alla estromissione dal lavoro del ricorrente. Io ho sempre trovato aperto il negozio e le volte che mi è capitato di fare consegnare la spesa ad agosto è venuto il ricorrente a consegnarla».
18. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2016 come commesso. Conosco il ricorrente dalla mia infanzia, lavorava già quando ho iniziato. Io lavoro in un negozio di via Garibaldi ma mi reco anche nel negozio di via Saffi, dove lavora il ricorrente, in quanto faccio spesso consegne lì.
Lo vedevo a volte la mattina e a volte il pomeriggio;
io mi recavo a fare consegne in entrambi gli orari ma non nella stessa giornata. Qualche volta quando andavo lo vedevo, qualche volta invece non lo vedevo.
Non so se il ricorrente ha fatto ferie.
Il giorno della supposta estromissione dal lavoro del ricorrente non mi sono recato in via
Saffi quindi non ho assistito all'episodio.
Credo che non lavori di domenica perché per me è giorno di riposto. Il sabato lavoro fino alla mattina e immagino anche lui;
di sabato mattina lo ho visto lavorare. Il sabato pomeriggio a volte passo da via Saffi e non l'ho mai visto che lavorava. Gli altri giorni, come detto, lo vedevo a volte la mattina e a volte il pomeriggio.
Il negozio rimane aperto il sabato e la domenica. Di domenica mi è capitato di passare dal negozio ma non ho visto il sig. . Pt_1
Preciso che quando da noi mancava qualcosa gli altri negozi ci portavano i rifornimenti, però le merci arrivano per la maggior parte in via Garibaldi perché c'è un grande magazzino.
Quando facevo le consegne arrivavo, consegnavo e in 5 minuti andavo via».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_5
«Lavoro come muratore da tanti anni;
ho fatto tanti lavori in uno stabile nelle immediate vicinanze, circa 10 m, del negozio in via Saffi.
Pag. 9 di 17 Conosco il ricorrente da anni: ha iniziato a lavorare in via Saffi dall a partire CP_4 circa otto anni fa. Ha lavorato sempre fino al 2021, anche sabato e domenica e festivi;
lo vedevo lì sempre. Preciso che ero lì giornalmente lavorando in zona e facendo la spesa nel negozio di via Saffi.
So che lavoravano moltissime ore perché li vedevo aprire alle 7 e chiudere alle 22 circa, iniziando a mettere via le cose dalle 21:30.
Nel negozio erano sempre in tre persone;
il ricorrente, suo fratello e un'altra persona.
Il ricorrente metteva a posto le merci, faceva le pulizie e portava a domicilio la spesa.
Ho visto qualche volta il sig. in negozio ma non l'ho visto dare indicazioni di lavoro CP_1 al ricorrente;
non sentivo quando parlavano tra loro.
Non ho mai visto il ricorrente prendere periodi di ferie.
Non ero presente quando il sig. avrebbe estromesso il ricorrente dal lavoro;
a un CP_1 certo punto non li ho più visti e mi sono interessato della vicenda siccome li conoscevo».
20. Il teste , escusso con l'ausilio dell'interprete di lingua urdu e punjabi, ha reso le Tes_6 seguenti dichiarazioni:
«Io ho lavorato ad vicino a Piazza Ghiaia. Lavoro lì dal 2016. All'inizio ho CP_4 lavorato alle bancarelle in piazza per conto di Dopo un po' iniziai a lavorare in CP_4 negozio.
Non conosco il ricorrente che vedo in aula;
l'ho visto forse una volta. Non so quali fossero i suoi orari di lavoro o altre informazioni».
21. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova rigorosa di quanto allegato dal ricorrente in merito all'inizio della prestazione lavorativa in epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto.
22. Diversi testimoni, infatti, non hanno saputo riferire alcunché in merito all'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente in CP_4
23. Due dei testi ( e hanno dato un'indicazione temporale del tutto Tes_1 Tes_3
inattendibile, collocando l'inizio del rapporto in “almeno 15 anni” dal giorno in cui hanno testimoniato: circostanza evidentemente non veritiera in quanto contrastante
Pag. 10 di 17 con le stesse allegazioni di parte ricorrente. Quanto affermato dai testi può plausibilmente spiegarsi con il fatto che essi, frequentando con assiduità il supermercato, avevano rapporti anche con gli altri commessi pakistani che lì lavoravano (dei quali alcuni effettivamente lavoravano lì da oltre 15 anni) e possono quindi essersi confusi con tali altri soggetti.
24. Un altro teste ha parimenti riferito un'indicazione temporale incompatibile con le stesse allegazioni di parte, avendo affermato che il ricorrente, alla data della testimonianza (avvenuta a ottobre 2023), aveva iniziato a lavorare circa otto anni prima, ossia nel 2015. Anche tale testimonianza non può pertanto ritenersi attendibile, potendosi da essa evincere che il teste abbia fatto confusione con le date, con conseguente scarsa rilevanza probatoria di quanto da egli riferito.
25. Il teste infine, ha dichiarato di avere iniziato a lavorare per la società Tes_4 convenuta nel 2016 (senza specificare il mese) e che il ricorrente fosse già dipendente di in quel momento;
tuttavia, deve evidenziarsi che il teste CP_4 ha dato atto di lavorare in un negozio in via Garibaldi, diverso da quello in cui era adibito il ricorrente, che era sito in via Saffi. Il teste ha riferito che si recava anche in via Saffi per effettuare delle consegne, ma che si tratteneva presso tale negozio per intervalli temporali molto ristretti, senza poter quindi dare conto di quali lavoratori fossero stabilmente adibiti al negozio nel corso della giornata lavorativa.
26. Pertanto, questa ultima testimonianza può, al più, rappresentare un elemento di prova in merito all'inizio della prestazione lavorativa del ricorrente in data antecedente alla sottoscrizione del contratto, ma non è da sola sufficiente a dimostrare con sufficiente grado di certezza tale circostanza.
27. Non può quindi essere accolta la domanda di accertamento di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2016.
28. Il ricorrente ha poi sostenuto l'invalidità delle proroghe del contratto di lavoro in ragione del mancato rispetto delle condizioni previste dalle norme in materia di lavoro a tempo determinato.
Pag. 11 di 17 29. All'epoca della sottoscrizione del contratto, l'art. 19 co. 2 d.lgs. 81/2015 prevedeva che la durata massima di un contratto o di una successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti fosse di trentasei mesi;
l'art. 21 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevedeva invece che il contratto potesse essere prorogato, nell'ambito del termine massimo di trentasei mesi, per un massimo di cinque volte, senza necessità di specificare una causale.
30. A decorrere dal 12.8.2018, tuttavia, queste norme sono state modificate: la durata massima di uno o più successivi contratti a tempo determinato è stata ridotta in ventiquattro mesi;
inoltre, è stato previsto che le proroghe successive ai primi dodici mesi sono valide solo in presenza di una delle causali elencate al novellato art. 19 co.
1 d.lgs. 81/2015.
31. Conseguentemente, sono valide le prime tre proroghe del contratto, ossia sino alla proroga dall'1.7.2018 al 30.6.2019, in quanto stipulate in conformità alla normativa dell'epoca, dato che la durata complessiva del contratto era ancora inferiore a trentasei mesi e che non erano richieste causali.
32. La quarta proroga, che ha disposto la prosecuzione del contratto dall'1.7.2019 al
31.12.2019, è stata invece disposta in violazione della normativa ratione temporis vigente, sia in ragione dell'assenza di causale che del superamento del limite massimo di durata di ventiquattro mesi del contrato.
33. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 co. 01 d.lgs. 81/2015 il contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.7.2019.
34. Né rileva, come sostenuto da parte convenuta, che l'art. 93 d.l. 34/2020 ha previsto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015.
35. Al momento dell'entrata in vigore di tale normativa eccezionale (19.5.2020), infatti, il contratto doveva già considerarsi trasformato in contratto a tempo indeterminato,
Pag. 12 di 17 essendo stato prorogato dall'1.7.2019 in assenza delle condizioni previste dalla normativa allora vigente.
36. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, deve essere ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro e il datore deve essere condannato a una indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la quale, a norma di legge, deve essere ritenuta idonea a ristorare il lavoratore di tutte le conseguenze retributive e contributive patite nel periodo tra la scadenza del termine e l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro.
37. Tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 8 l. 604/1966 e, in particolare, delle molto ridotte dimensioni occupazionali dell'impresa da un lato e della complessiva durata di quasi quattro anni del rapporto a tempo determinato dall'altro, ossia una durata quasi doppia a quella massima attualmente prevista dalla legge, si ritiene congruo determinare l'importo dell'indennità risarcitoria in otto mensilità.
38. Restano invece assorbite la domanda di impugnazione del presunto licenziamento orale del 31.1.2021 e le conseguenti richieste di reintegrazione e di pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015, trovando applicazione alla fattispecie della trasformazione giudiziale del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato la disciplina speciale di cui all'art. 28 co. 2 d.lgs.
81/2015, di cui si è sopra dato conto.
39. Deve ora essere esaminata la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del dipendente.
40. In tema di lavoro supplementare o straordinario, l'art. 2108 co. 1 c.c. prevede che
«in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
Pag. 13 di 17 41. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro supplementare o straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio
2003, n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
42. Dalle già riportate risultanze dell'istruttoria testimoniale non è emersa una specifica e univoca indicazione dei precisi orari di lavoro osservati dal testimone in corso di rapporto, avendo invece diversi testi, più genericamente, riferito di avere visto lavorare il ricorrente a tutti gli orari a cui era aperto il supermercato di via Saffi, dalla mattina presto alla sera inoltrata.
43. È stato poi riferito che, parimenti, le consegne a domicilio effettuate dal ricorrente avvenivano anche in orari serali e nel weekend.
44. Deve però evidenziarsi che i testi che hanno dato conto di queste circostanze non sono colleghi del ricorrente che, essendo stabilmente adibiti come lui al supermercato, avevano modo di riferire con precisione dell'esatta durata della sua permanenza sul luogo di lavoro;
essi sono invece regolari clienti o frequentatori dell'esercizio commerciale, i quali non hanno quindi potuto chiarire se la prestazione lavorativa si svolgesse senza soluzione di continuità nell'arco dell'intera giornata o se invece fossero osservate pause, turni o avvicinamenti con i colleghi.
45. Si ritiene pertanto dimostrato che il ricorrente, durante il rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta, abbia certamente osservato un orario di lavoro superiore alle 20 ore settimanali previste nel contratto di lavoro;
tuttavia, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato tutti i giorni della settimana per 10 ore al giorno, come allegato in ricorso.
46. L'accertamento del numero di ore di lavoro straordinario complessivamente svolte dal ricorrente, dunque, non può che essere effettuata in maniera forfetaria, anche in esercizio del potere del giudice, previsto dall'art. 432 c.p.c., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta nei casi in cui sia non sia possibile determinarla esattamente.
Pag. 14 di 17 47. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene adeguatamente dimostrato che il ricorrente abbia svolto, quantomeno, una media di 10 ore di lavoro supplementare rispetto a quelle previste in contratto per l'intera durata del rapporto di lavoro.
48. È stata quindi disposta CTU contabile sulla base di questi parametri, alle cui conclusioni si ritiene di aderire in ragione della correttezza della metodologia di indagine, della completezza dell'analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici.
49. La consulente nominata ha effettuato due separati conteggi delle differenze tra quanto dovuto al ricorrente in base ai parametri del quesito e quanto da lui effettivamente percepito:
- nella prima ipotesi, che tiene conto delle assenze così come sono esposte in busta paga, le differenze retributive lorde dovute ammonterebbero a €
24.729,56 lordi;
- nella seconda ipotesi, che considera le assenze per le quali non vi siano giustificativi come effettivamente lavorate, le differenze retributive lorde dovute ammonterebbero a € 32.953,50.
50. La consulente ha altresì calcolato gli importi dovuti a per procedere alla CP_2
regolarizzazione della posizione previdenziale del lavoratore, i quali ammonterebbero a € 8.166,38 nella prima ipotesi e a € 10.927,26 nella seconda.
51. Si ritiene di recepire i conteggi relativi alla prima ipotesi, non essendo stato dimostrato in giudizio che le assenze risultanti dalle buste paga fossero in realtà fittizie.
52. Il datore di lavoro è pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente di €
24.729,56 lordi a titolo di differenze retributive, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
53. Il datore convenuto è altresì condannato a versare a € 8.166,38 per CP_2 regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore.
Pag. 15 di 17 54. Deve infine precisarsi che è infondato quanto sostenuto da parte convenuta in sede di note conclusive circa l'erroneità del quesito affidato alla CTU, nella parte in cui è chiesto il calcolo delle differenze retributive e contributive considerando l'inquadramento al V livello, dato che le mansioni concretamente svolte da Pt_1 sarebbero riconducibili al VI livello del CCNL.
55. Dalla semplice lettura del contratto di lavoro tra le parti si evince infatti che è stato lo stesso datore a inquadrare il lavoratore al V livello (cfr. contratto sub doc. 3 convenuta); le successive proroghe hanno poi sempre espressamente mantenuto invariato il trattamento retributivo e normativo.
56. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
57. Il convenuto è altresì condannato alla rifusione delle spese di lite di nella loro CP_2
liquidazione si è tenuto conto del minore impegno difensivo connesso alla posizione processuale adesiva assunta da CP_2
58. Le spese di CTU e dell'interprete, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di MA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.7.2019, del contratto di lavoro intercorso tra e Parte_1 CP_4 Controparte_1
e, per l'effetto, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro;
Pag. 16 di 17 2. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento Parte_1 per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di di € 24.729,56 lordi a titolo di differenze retributive, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. condanna al versamento in Controparte_1
favore di di € 8.166,38 ai fini della regolarizzazione della posizione CP_2 previdenziale di;
Parte_1
5. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
6. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso CP_2 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di Controparte_1
le spese dell'interprete e della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con
[...] separati decreti.
Così deciso in MA, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 17 di 17