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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da
, nato in ROMA il 18/07/1945 Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. CARLONI SILVIO
ricorrente nei confronti di
nata in GENOVA (GE) il 24/11/1972 Controparte_1
1 elettivamente domiciliata presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIESE GIUSEPPE
resistente
nato in VENTIMIGLIA (IM) il 14/05/1974 CP_2
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.12.2024,
[...]
, chiedeva che “la Corte di Appello adìta Voglia delibare e Parte_1
dunque riconoscere la sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n.
2016/000377 dal Tribunal de Première Instance del Principato di Monaco, accertando la sussistenza dei requisiti di legge perché essa possa essere posta in esecuzione forzata nel territorio dello Stato italiano e che pertanto essa divenga titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e segg. c.p.c.”.
Il C.I., visti gli articoli 281 decies e ss. c.p.c, fissava udienza al 4/06/2025, mandando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione alle parti interessate.
Con comparsa si costituiva , la quale non si opponeva Controparte_1
alla domanda volta alla delibazione della sentenza, chiudendo in virtù della mancata opposizione, che le spese tra le parti venissero compensate.
Si costituiva altresì il Procuratore Generale che nulla opponeva in ordine alla richiesta delibazione della sentenza.
Con ordinanza in data 16.07.2025 la Corte invitava il ricorrente a depositare l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza;
alla successiva udienza del 17.09.2025 verificato l'incombente, visto gli artt. 275 bis 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., rinviava all'udienza del 19.11.2025 ore 10,30 per discussione orale davanti al collegio assegnando alle parti il termine di trenta giorni antecedente all'udienza per il
2 deposito delle precisazione delle conclusioni, e di giorni 15 per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 19 novembre vista la regolarità della notifica, la Corte dichiarava la contumacia di . CP_2
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto che venga delibata e riconosciuta la sentenza emessa il 21.12.2017 “all'esito del procedimento n. 2016/000377 dal Tribunal de
Première Instance del Principato di Monaco” deducendo che: “a) con sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n. 2016/000377 il Tribunal de Première
Instance del Principato di Monaco ha condannato i sig.ri e CP_2 CP_1
“a pagare al sig. la somma di € 178.339,41 a titolo di
[...] Parte_1
rimborso prestito”; b) la medesima sentenza ha altresì condannato il sig. CP_2
a pagare a la somma di € 250.000,00 “a titolo del suo impegno
[...] Parte_1
personale al rimborso di un prestito concesso al Sarl Euro Renovation”; c) con successiva sentenza del 28.05.2019 la Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice del Principato di Monaco – Tribunale di prima istanza, dichiarando non dovuta la somma di €250.000,00; d) la sentenza di appello ha per il resto confermato quella di primo grado;
e) per effetto del combinato disposto delle due pronunce giudiziarie i sig.ri e sono dunque CP_2 Controparte_1
debitori del sig. della somma di € 178.339,41; f) è interesse Parte_1
del sig. mettere in esecuzione detta sentenza nei confronti dei Parte_1
convenuti destinatari delle condanne, cittadini italiani, titolari di beni da pignorare nel distretto della Corte di Appello di Genova (nella fattispecie Ventimiglia Comune di
3 residenza degli esecutati), non avendo questi adempiuto spontaneamente all'ordine del
Giudice; g) al fine di poter eseguire coattivamente l'ordine di pagamento il ricorrente ha necessità di ottenere, ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995, la delibazione della sentenza emessa dal Giudice del Principato di Monaco”. Pertanto, secondo il ricorrente, sussisterebbero “tutti i requisiti di cui alla norma di legge perché la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado del Principato di Monaco sia riconosciuta in Italia, poiché:
−il provvedimento è stato emesso da un Giudice avente giurisdizione a conoscere la causa in quanto inerente fatti ed obblighi contrattuali insorti nel Principato di
Monaco;−il provvedimento è stato emesso nel pieno contraddittorio delle parti convenute, assistite da un legale di fiducia;
−il provvedimento è definitivo, non essendo stato interposto appello;
−non esiste altro processo dinanzi al Giudice italiano avente il medesimo oggetto iniziato prima del processo straniero;
− il provvedimento emesso dal
Tribunale non è in alcun modo contrario a norme imperative dell'ordinamento italiano;
−non ricorrono altri elementi ostativi all'esecuzione forzata” (ricorso pagg. 1 e ss.).
Rilevato che costituisce fatto non contestato che parte resistente non ha ottemperato alla sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza del Principato di Monaco.
Rilevato altresì che, parte resistente non si è opposta alla domanda di delibazione e riconoscimento della sentenza ed alla dichiarazione di efficacia.
Ritenuto che, nel caso in esame, ad avviso della Corte, non sussistono, in base al combinato disposto degli artt. 64 e 67 della L. 218/1995, condizioni ostative al riconoscimento della sentenza in questione in Italia in quanto:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
4 c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata (cfr. attestazione depositata il 9.09.2025);
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. A mente della
Giurisprudenza, infatti, “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio (…)”. (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 01).
Tanto premesso il ricorso deve essere accolto.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
. Controparte_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014; e precisamente, in conformità al costante insegnamento della Giurisprudenza, secondo la quale, “Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di 5 efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.” (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 02).
Valore della causa: indeterminabile (complessità media)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Così € 12.156,00, ridotti del 30% ad € 8.509,20 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n. 2016/000377 dal Tribunal de Première Instance del
Principato di Monaco.
2) condanna a rifondere le spese del presente Controparte_1
giudizio liquidate in € 8.509,20 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte ricorrente.
Genova, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
6
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da
, nato in ROMA il 18/07/1945 Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. CARLONI SILVIO
ricorrente nei confronti di
nata in GENOVA (GE) il 24/11/1972 Controparte_1
1 elettivamente domiciliata presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIESE GIUSEPPE
resistente
nato in VENTIMIGLIA (IM) il 14/05/1974 CP_2
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.12.2024,
[...]
, chiedeva che “la Corte di Appello adìta Voglia delibare e Parte_1
dunque riconoscere la sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n.
2016/000377 dal Tribunal de Première Instance del Principato di Monaco, accertando la sussistenza dei requisiti di legge perché essa possa essere posta in esecuzione forzata nel territorio dello Stato italiano e che pertanto essa divenga titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e segg. c.p.c.”.
Il C.I., visti gli articoli 281 decies e ss. c.p.c, fissava udienza al 4/06/2025, mandando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione alle parti interessate.
Con comparsa si costituiva , la quale non si opponeva Controparte_1
alla domanda volta alla delibazione della sentenza, chiudendo in virtù della mancata opposizione, che le spese tra le parti venissero compensate.
Si costituiva altresì il Procuratore Generale che nulla opponeva in ordine alla richiesta delibazione della sentenza.
Con ordinanza in data 16.07.2025 la Corte invitava il ricorrente a depositare l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza;
alla successiva udienza del 17.09.2025 verificato l'incombente, visto gli artt. 275 bis 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., rinviava all'udienza del 19.11.2025 ore 10,30 per discussione orale davanti al collegio assegnando alle parti il termine di trenta giorni antecedente all'udienza per il
2 deposito delle precisazione delle conclusioni, e di giorni 15 per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 19 novembre vista la regolarità della notifica, la Corte dichiarava la contumacia di . CP_2
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto che venga delibata e riconosciuta la sentenza emessa il 21.12.2017 “all'esito del procedimento n. 2016/000377 dal Tribunal de
Première Instance del Principato di Monaco” deducendo che: “a) con sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n. 2016/000377 il Tribunal de Première
Instance del Principato di Monaco ha condannato i sig.ri e CP_2 CP_1
“a pagare al sig. la somma di € 178.339,41 a titolo di
[...] Parte_1
rimborso prestito”; b) la medesima sentenza ha altresì condannato il sig. CP_2
a pagare a la somma di € 250.000,00 “a titolo del suo impegno
[...] Parte_1
personale al rimborso di un prestito concesso al Sarl Euro Renovation”; c) con successiva sentenza del 28.05.2019 la Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice del Principato di Monaco – Tribunale di prima istanza, dichiarando non dovuta la somma di €250.000,00; d) la sentenza di appello ha per il resto confermato quella di primo grado;
e) per effetto del combinato disposto delle due pronunce giudiziarie i sig.ri e sono dunque CP_2 Controparte_1
debitori del sig. della somma di € 178.339,41; f) è interesse Parte_1
del sig. mettere in esecuzione detta sentenza nei confronti dei Parte_1
convenuti destinatari delle condanne, cittadini italiani, titolari di beni da pignorare nel distretto della Corte di Appello di Genova (nella fattispecie Ventimiglia Comune di
3 residenza degli esecutati), non avendo questi adempiuto spontaneamente all'ordine del
Giudice; g) al fine di poter eseguire coattivamente l'ordine di pagamento il ricorrente ha necessità di ottenere, ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995, la delibazione della sentenza emessa dal Giudice del Principato di Monaco”. Pertanto, secondo il ricorrente, sussisterebbero “tutti i requisiti di cui alla norma di legge perché la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado del Principato di Monaco sia riconosciuta in Italia, poiché:
−il provvedimento è stato emesso da un Giudice avente giurisdizione a conoscere la causa in quanto inerente fatti ed obblighi contrattuali insorti nel Principato di
Monaco;−il provvedimento è stato emesso nel pieno contraddittorio delle parti convenute, assistite da un legale di fiducia;
−il provvedimento è definitivo, non essendo stato interposto appello;
−non esiste altro processo dinanzi al Giudice italiano avente il medesimo oggetto iniziato prima del processo straniero;
− il provvedimento emesso dal
Tribunale non è in alcun modo contrario a norme imperative dell'ordinamento italiano;
−non ricorrono altri elementi ostativi all'esecuzione forzata” (ricorso pagg. 1 e ss.).
Rilevato che costituisce fatto non contestato che parte resistente non ha ottemperato alla sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza del Principato di Monaco.
Rilevato altresì che, parte resistente non si è opposta alla domanda di delibazione e riconoscimento della sentenza ed alla dichiarazione di efficacia.
Ritenuto che, nel caso in esame, ad avviso della Corte, non sussistono, in base al combinato disposto degli artt. 64 e 67 della L. 218/1995, condizioni ostative al riconoscimento della sentenza in questione in Italia in quanto:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
4 c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata (cfr. attestazione depositata il 9.09.2025);
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. A mente della
Giurisprudenza, infatti, “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio (…)”. (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 01).
Tanto premesso il ricorso deve essere accolto.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
. Controparte_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014; e precisamente, in conformità al costante insegnamento della Giurisprudenza, secondo la quale, “Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di 5 efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.” (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 02).
Valore della causa: indeterminabile (complessità media)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Così € 12.156,00, ridotti del 30% ad € 8.509,20 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 21.12.2017 all'esito del procedimento n. 2016/000377 dal Tribunal de Première Instance del
Principato di Monaco.
2) condanna a rifondere le spese del presente Controparte_1
giudizio liquidate in € 8.509,20 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte ricorrente.
Genova, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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