TAR
Sentenza breve 17 marzo 2026
Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 17/03/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02077/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00695 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02077/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2025, proposto da
Nina Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato
Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per la declaratoria N. 02077/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 12.10.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito di un procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "LICATA", della potenza di 80 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Licata (AG), pur a fronte della diffida del
2.07.2024 e del 15.10.2025;
e la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Nina Solar S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza trasmessa in data 12.10.2022 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del medesimo decreto, in relazione al progetto di impianto agrivoltaico N. 02077/2025 REG.RIC.
denominato “LICATA”, della potenza di 80 MW, da realizzarsi nel Comune di Licata
(AG), comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN.
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto che:
- con istanza del 12 ottobre 2022 la società Nina Solar S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica domanda di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del procedimento per il rilascio del
Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del medesimo decreto, in relazione al progetto di impianto agrivoltaico denominato “LICATA”, della potenza di 80 MW, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN;
- in data 8.06.2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il MASE pubblicava l'avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 9071 e un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data
7.08.2023;
- al fine di sollecitare la conclusione del procedimento, la ricorrente trasmetteva formale diffida in data 2 luglio 2024 e ulteriore diffida in data 15 ottobre 2025;
- con nota prot. n. 194407 del 21 ottobre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica comunicava di avere trasmesso la documentazione alla competente Commissione e che, all'esito dell'istruttoria tecnica e della procedura di competenza del Ministero della Cultura, avrebbe proceduto all'emanazione del provvedimento finale;
- dalla data di pubblicazione dell'Avviso al pubblico (8.06.2023) ad oggi sono inutilmente decorsi i termini di conclusione del procedimento previsti dall'art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “per i progetti di cui N. 02077/2025 REG.RIC.
all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla propria richiesta di V.I.A. e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti (Ministero dell'Ambiente, Commissione
Tecnica PNRR – PNIEC costituita al suo interno) a porre in essere gli atti di rispettiva competenza per la conclusione del procedimento.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 152 del 2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto di pura forma.
All'udienza camerale del giorno 12 marzo 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o N. 02077/2025 REG.RIC.
inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di V.I.A. deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell'istruttoria da parte della Commissione Tecnica
PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della
Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di V.I.A. è avvenuta in data
8.06.2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 15.11.2023. Tuttavia, ad oggi, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo espresso.
La nota prot. n. 194407 del 21 ottobre 2025 si limita, invero, a dichiarare che il provvedimento finale sarà adottato all'esito dell'istruttoria tecnica e della procedura di competenza del Ministero della Cultura, senza indicare alcun termine certo né esplicitare ragioni concrete idonee a giustificare il superamento dei termini perentori.
Essa integra pertanto un atto dal contenuto meramente interlocutorio, privo di effetti decisori e inidoneo a soddisfare l'interesse pretensivo della ricorrente alla conclusione del procedimento.
A questo proposito è utile osservare che la normativa vigente – in particolare l'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche N. 02077/2025 REG.RIC.
in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino,
Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R.
Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
Occorre inoltre precisare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione
(art. 1 del d.P.R. n. 637 del 1975), “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla
Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente” (CGA, sent. n. 648/2022). Parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n.
152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”,
e ciò anche rispetto all'espressione del concerto previsto dall'art. 25 co. 2 e co.
2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. CGA sentenze nn. 677 e 678/24, nelle quali il Giudice di appello ha altresì indicato gli strumenti giuridici utilizzabili dal M.A.S.E onde superare eventuali inerzie e arresti procedimentali imputabili all'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana).
Sussiste, perciò, l'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del
14.08.2023, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA. N. 02077/2025 REG.RIC.
Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio N. 02077/2025 REG.RIC.
dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell'interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato;
- pone a carico dello stesso Ministero l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
RT SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT SA AN NC N. 02077/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00695 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02077/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2025, proposto da
Nina Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato
Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per la declaratoria N. 02077/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 12.10.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito di un procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "LICATA", della potenza di 80 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Licata (AG), pur a fronte della diffida del
2.07.2024 e del 15.10.2025;
e la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società Nina Solar S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza trasmessa in data 12.10.2022 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del medesimo decreto, in relazione al progetto di impianto agrivoltaico N. 02077/2025 REG.RIC.
denominato “LICATA”, della potenza di 80 MW, da realizzarsi nel Comune di Licata
(AG), comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN.
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto che:
- con istanza del 12 ottobre 2022 la società Nina Solar S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica domanda di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del procedimento per il rilascio del
Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del medesimo decreto, in relazione al progetto di impianto agrivoltaico denominato “LICATA”, della potenza di 80 MW, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN;
- in data 8.06.2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il MASE pubblicava l'avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 9071 e un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data
7.08.2023;
- al fine di sollecitare la conclusione del procedimento, la ricorrente trasmetteva formale diffida in data 2 luglio 2024 e ulteriore diffida in data 15 ottobre 2025;
- con nota prot. n. 194407 del 21 ottobre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica comunicava di avere trasmesso la documentazione alla competente Commissione e che, all'esito dell'istruttoria tecnica e della procedura di competenza del Ministero della Cultura, avrebbe proceduto all'emanazione del provvedimento finale;
- dalla data di pubblicazione dell'Avviso al pubblico (8.06.2023) ad oggi sono inutilmente decorsi i termini di conclusione del procedimento previsti dall'art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “per i progetti di cui N. 02077/2025 REG.RIC.
all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla propria richiesta di V.I.A. e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti (Ministero dell'Ambiente, Commissione
Tecnica PNRR – PNIEC costituita al suo interno) a porre in essere gli atti di rispettiva competenza per la conclusione del procedimento.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 152 del 2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto di pura forma.
All'udienza camerale del giorno 12 marzo 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o N. 02077/2025 REG.RIC.
inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di V.I.A. deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell'istruttoria da parte della Commissione Tecnica
PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l'adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della
Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di V.I.A. è avvenuta in data
8.06.2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 15.11.2023. Tuttavia, ad oggi, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo espresso.
La nota prot. n. 194407 del 21 ottobre 2025 si limita, invero, a dichiarare che il provvedimento finale sarà adottato all'esito dell'istruttoria tecnica e della procedura di competenza del Ministero della Cultura, senza indicare alcun termine certo né esplicitare ragioni concrete idonee a giustificare il superamento dei termini perentori.
Essa integra pertanto un atto dal contenuto meramente interlocutorio, privo di effetti decisori e inidoneo a soddisfare l'interesse pretensivo della ricorrente alla conclusione del procedimento.
A questo proposito è utile osservare che la normativa vigente – in particolare l'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche N. 02077/2025 REG.RIC.
in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino,
Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R.
Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
Occorre inoltre precisare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione
(art. 1 del d.P.R. n. 637 del 1975), “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla
Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente” (CGA, sent. n. 648/2022). Parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n.
152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”,
e ciò anche rispetto all'espressione del concerto previsto dall'art. 25 co. 2 e co.
2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. CGA sentenze nn. 677 e 678/24, nelle quali il Giudice di appello ha altresì indicato gli strumenti giuridici utilizzabili dal M.A.S.E onde superare eventuali inerzie e arresti procedimentali imputabili all'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana).
Sussiste, perciò, l'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del
14.08.2023, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA. N. 02077/2025 REG.RIC.
Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio N. 02077/2025 REG.RIC.
dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell'interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato;
- pone a carico dello stesso Ministero l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
RT SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT SA AN NC N. 02077/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO