Art. 7.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 305.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compreso il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132 , sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144 , nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 940 , riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 305.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compreso il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132 , sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144 , nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 940 , riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.