Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 423
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'atto e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che non sussista il rapporto di pertinenzialità tra i terreni e il fabbricato, escludendo l'applicabilità del regime agevolato dell'imposta di registro in misura fissa.

  • Rigettato
    Errato calcolo dell'imposta

    La Corte ha confermato la correttezza del calcolo dell'imposta, in quanto basato sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

  • Rigettato
    Errata interpretazione del concetto di pertinenzialità

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non provato il rapporto di pertinenzialità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 423
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 423
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo