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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. RAFFAELE BENINCASA e dall'avv RAFFAELE MARIA CAPASSO per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale e Email_1
Email_2
- attore - contro
) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA CP_2 P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, con domicilio digitale
Email_3
- convenuti - nonché contro
), contumace Controparte_3 P.IVA_3
- convenuta - avente ad OGGETTO: sanzioni amministrative (accertamento negativo).
CONCLUSIONI
Per : - nel merito, esaminati i documenti - anche Parte_1
provenienti dal Tribunale Penale di Bergamo e dalla – accertare Controparte_3
l'insussistenza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare l'ordinanza ingiunzione della
1 prot. n. 18706/dep del 6 ottobre 2014, con ogni effetto di Legge;
- nel Controparte_3 merito, condannare le convenute a restituire all'attore gli importi incamerati attraverso
l'esecuzione presso terzi.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“in via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda perché riguardante questione già definita da sentenza passata in giudicato e, con riferimento alle doglianze inerenti la legittimità della sanzione, perché l'attore è decaduto dal diritto di opporre la sanzione;
nel merito, respingere la domanda perché è infondata. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
e l' esponendo (in sintesi) che: a seguito di Controparte_1 verbale della Guardia di Finanza di con cui, sul presupposto della violazione dell'art. CP_3
171 ter, comma 1, lettera a) della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore), era stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 174 bis della stessa legge, con ordinanza prot. n.
18706/dep del 6 ottobre 2014, la gli aveva ingiunto, in proprio e quale Controparte_3 rappresentante di il pagamento della somma di € 271.508,00 a titolo di Controparte_4
sanzione amministrativa pecuniaria;
nonostante l'incarico dato a un legale, l'ordinanza non era stata opposta;
nel mese di giugno 2017 LI RD (poi divenuta
[...]
), in forza di cartella 06820160107059214000 emessa per tale Controparte_1
sanzione, aveva eseguito tre pignoramenti presso terzi;
per effetto di sopravvenuta depenalizzazione, con provvedimento del 2/11/2017 assunto nell'ambito del procedimento penale aperto sulla base del verbale per l'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lettera a), il P.M. aveva disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura;
il credito iscritto a ruolo era divenuto inesistente per sopravvenuto difetto del presupposto di illiceità penale della condotta;
comunque, la pretesa creditoria doveva ritenersi ab origine insussistente per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata.
Tanto esposto, ha chiesto di “accertare l'insussistenza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare l'ordinanza ingiunzione della prot. n. 18706/dep del 6 ottobre Controparte_3
2014, con ogni effetto di Legge” nonché di “condannare le convenute a restituire all'attore gli importi incamerati attraverso l'esecuzione presso terzi”.
L si è costituita deducendo (in sintesi) che: il Controparte_1
contraddittorio non era stato correttamente instaurato nei riguardi dell'ente creditore avendo l'attore notificato la citazione alla che costituisce una mera articolazione periferica CP_3 del;
la domanda dell'attore era inammissibile in quanto coperta dal Controparte_2
2 giudicato formatosi sulla cartella 06820160107059214000 relativa alla sanzione in contestazione per effetto della sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 4/1/2021 a seguito di opposizione proposta dall'attore ex art. 615 c.p.c. dopo l'esecuzione dei pignoramenti;
il reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lettera a) non era stato depenalizzato e, comunque, l'asserita trasformazione del reato in illecito amministrativo non avrebbe avuto effetti sulla sanzione già definitivamente applicata per l'autonomo illecito amministrativo previsto dall'art. 174 bis;
la mancata proposizione dell'opposizione precludeva l'esame delle doglianze svolte dall'attore con riferimento alla pretesa insussistenza ab origine dei presupposti della violazione.
Tanto esposto, ha chiesto di “dichiarare l'inammissibilità della domanda perché riguardante questione già definita da sentenza passata in giudicato e, con riferimento alle doglianze inerenti la legittimità della sanzione, perché l'attore è decaduto dal diritto di opporre la sanzione” e, nel merito, di “respingere la domanda perché è infondata”.
La , nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si Controparte_3
è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 14/2/2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del quale ente creditore. Controparte_2
A seguito di conseguente citazione, si è costituito il svolgendo Controparte_2
le stesse difese e formulando le stesse conclusioni già proposte dall
[...]
. Controparte_1
All'esito dell'udienza dell'1/10/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 3/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. L'azione dell'attore, laddove è volta a far valere la pretesa insussistenza originaria dei presupposti della violazione contestata, è riconducibile all'opposizione avverso l'ordinanza con cui gli è stato ingiunto il pagamento della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria.
L'azione così qualificata è inammissibile.
Lo stesso attore ha dato atto che, nonostante l'avvenuta notifica, avverso l'ordinanza ingiunzione non è stata proposta opposizione nel termine previsto (30 giorni dalla notificazione).
La mancata opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione implica la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione.
Quindi, resta precluso in questa sede l'esame dei motivi fatti valere dall'attore con riferimento alla ritenuta “originaria insussistenza della presta creditoria”.
3 2. Anche con riferimento al motivo, in tesi sopravvenuto alla definitività della sanzione, del venir meno del “presupposto di illiceità penale della condotta” l'azione risulta inammissibile.
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione (Cass.
S.U. 489/2000; v. anche Cass. 4891/2006).
Nella specie, l'attore ha promosso un'autonoma azione di accertamento dichiaratamente distinta dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. dallo stesso già inutilmente promossa davanti al
Tribunale di Pavia e riassunta, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione (doc. 11 del fascicolo dell' ), davanti alla Controparte_1 [...]
di Milano che, con sentenza dell'1/4/2022, ha dichiarato Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.
546/1992, poiché tardivo in punto della pretesa iscritta a ruolo e portata dalla cartella di pagamento 06820160107059214000” (doc. 14 del fascicolo dell'
[...]
). Controparte_1
Pertanto, anche a prescindere dall'idoneità delle statuizioni già assunte ad acquisire efficacia di giudicato sul credito azionato dell'agente per la riscossione, in ogni caso, deve escludersi la stessa proponibilità di un'autonoma azione di accertamento dopo l'esaurimento del rimedio esperibile.
Solo per completezza si rileva che la qualificazione della presente azione come nuova opposizione ex art. 615 c.p.c. porterebbe comunque alla declaratoria di inammissibilità per tardività in quanto proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata iniziata con i pignoramenti.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi per la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dall'attore, a prescindere dall'esame delle censure svolte avverso la sanzione irrogata.
4. Nei rapporti tra l'attore e i convenuti costituiti le spese seguono la soccombenza con la liquidazione di un onorario unico in considerazione della costituzione di entrambi gli enti con l'Avvocatura dello Stato e della sostanziale identità degli atti depositati.
Ai fini della quantificazione del compenso appaiono congrui i valori minimi, tenuto conto delle attività difensive in concreto svolte.
Quindi, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento in base al valore della causa
(€ 251.508,00), va liquidato un compenso di € 7.051,50 risultante dalla somma di € 1.276,00
4 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.126,50 per la fase decisionale.
Nessuna pronuncia va assunta sulle spese nel rapporto con la non avendo la stessa CP_3
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da;
Parte_1
- condanna al rimborso in favore dell' Parte_1 [...]
e del delle spese processuali che Controparte_1 Controparte_2 liquida in € 7.051,50 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre
IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 24/02/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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