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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2264/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.04.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 18.09.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' sede di S. Teresa di Riva, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84;
- che in data 23.10.2020 era stata respinta la domanda perché, a dire dell' resiste, non CP_2 ricorrevano i presupposti sanitari;
- che aveva impugnato tale decisione con ricorso amministrativo del 13.01.2022, anch'esso respinto in data 15.03.2022;
- che, pertanto, il ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (R.G. n. 1650/2023) affinché venisse nominato un ctu per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda;
- che in data 05.03.2024 il ctu, nominato nel suddetto giudizio, non aveva riconosciuto sussistenti i presupposti sanitari utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità;
1 - che in data 03.04.2024 il ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal nominato ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario CP_ di invalidità. Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio. Condannare, altresì, l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari dell'intero giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 14.12.2024, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 17.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 1650/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Obesità di grado I° con BMI = 33. Iniziali segni di Poliartrosi a lieve incidenza” e concludeva che il periziando non presentava una riduzione a meno di un terzo in attività confacenti le sue attitudini.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP,
2 produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha evidenziato che la patologia a maggior incidenza medico-legale, nel caso specifico è quella osteoarticolare per un iniziale processo artrosico, che attualmente ha evidenziato solo una periartrite scapolo omerale sn con limitazione solo nei movimenti di abduzione possibili fino a 130° circa ed episodi di rachialgia recidivanti nel tempo, trattati con FANS al bisogno, e comunque silenti al momento della visita peritale.
Il ctu ha quindi evidenziato che “quanto emerso dalla documentazione clinica e dall'E.O. dell'apparato osteoarticolare, possiamo affermare che la sintomatologia è troppo soffusa per incidere negativamente sulle capacità lavorative e di guadagno del ricorrente. Del resto, è da notare anche che il periziando è al momento dipendente di una ditta edile privata e lavora proficuamente come operaio da circa 9 mesi. A supporto di quanto sopra affermato si fa notare un altro particolare importantissimo delle fasi peritali, scaturito proprio dall'esame dell'Apparato osteo – articolare, che si presentava negativo da quanto veniva descritto: “Assenza di spinalgia alla digitopressione sui metameri cervicali, dorsali, e lombare. Lievemente positive le manovre atte ad evidenziare l'eventuale interessamento radicolare. Cambi posturali autonomi. In ortostatismo si evidenzia regolare lordosi cervicale e cifosi dorsale. Regolari
i ROM della colonna cervicale in rotazione e lateralità, non si suscita dolore alla loro mobilizzazione. Regolari il trofismo muscolare delle braccia e degli avambracci bilateralmente, assenza di atteggiamento obbligato, non dolente la palpazione a livello della regione acromiale, claveare, della testa omerale, della fovea. Regolare la funzionalità articolare delle spalle a dx, limitazione dell'abduzione a circa 130° circa a sn. L'articolazione non fa rilevare scrosci
o scatti articolari e risultano consentiti normalmente i movimenti di elevazione, proiezione, reiezione, rotazione interna, rotazione esterna. Risultano negativi per limitazione funzionale i test di Apley Scratch e di Dugas. I ROM delle grosse articolazioni delle anche e delle ginocchia sono consentiti e conservati. Stazione eretta e deambulazione autonoma”.
Il consulente ha pertanto concluso che, tenuto conto del quadro clinico riscontrato e dell'andamento cronico delle patologie accertate, il ricorrente non presenta riduzione a meno di un terzo in attività confacenti le sue attitudini.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2264/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.04.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 18.09.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' sede di S. Teresa di Riva, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84;
- che in data 23.10.2020 era stata respinta la domanda perché, a dire dell' resiste, non CP_2 ricorrevano i presupposti sanitari;
- che aveva impugnato tale decisione con ricorso amministrativo del 13.01.2022, anch'esso respinto in data 15.03.2022;
- che, pertanto, il ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (R.G. n. 1650/2023) affinché venisse nominato un ctu per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda;
- che in data 05.03.2024 il ctu, nominato nel suddetto giudizio, non aveva riconosciuto sussistenti i presupposti sanitari utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità;
1 - che in data 03.04.2024 il ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal nominato ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario CP_ di invalidità. Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio. Condannare, altresì, l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari dell'intero giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 14.12.2024, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 17.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 1650/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Obesità di grado I° con BMI = 33. Iniziali segni di Poliartrosi a lieve incidenza” e concludeva che il periziando non presentava una riduzione a meno di un terzo in attività confacenti le sue attitudini.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP,
2 produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha evidenziato che la patologia a maggior incidenza medico-legale, nel caso specifico è quella osteoarticolare per un iniziale processo artrosico, che attualmente ha evidenziato solo una periartrite scapolo omerale sn con limitazione solo nei movimenti di abduzione possibili fino a 130° circa ed episodi di rachialgia recidivanti nel tempo, trattati con FANS al bisogno, e comunque silenti al momento della visita peritale.
Il ctu ha quindi evidenziato che “quanto emerso dalla documentazione clinica e dall'E.O. dell'apparato osteoarticolare, possiamo affermare che la sintomatologia è troppo soffusa per incidere negativamente sulle capacità lavorative e di guadagno del ricorrente. Del resto, è da notare anche che il periziando è al momento dipendente di una ditta edile privata e lavora proficuamente come operaio da circa 9 mesi. A supporto di quanto sopra affermato si fa notare un altro particolare importantissimo delle fasi peritali, scaturito proprio dall'esame dell'Apparato osteo – articolare, che si presentava negativo da quanto veniva descritto: “Assenza di spinalgia alla digitopressione sui metameri cervicali, dorsali, e lombare. Lievemente positive le manovre atte ad evidenziare l'eventuale interessamento radicolare. Cambi posturali autonomi. In ortostatismo si evidenzia regolare lordosi cervicale e cifosi dorsale. Regolari
i ROM della colonna cervicale in rotazione e lateralità, non si suscita dolore alla loro mobilizzazione. Regolari il trofismo muscolare delle braccia e degli avambracci bilateralmente, assenza di atteggiamento obbligato, non dolente la palpazione a livello della regione acromiale, claveare, della testa omerale, della fovea. Regolare la funzionalità articolare delle spalle a dx, limitazione dell'abduzione a circa 130° circa a sn. L'articolazione non fa rilevare scrosci
o scatti articolari e risultano consentiti normalmente i movimenti di elevazione, proiezione, reiezione, rotazione interna, rotazione esterna. Risultano negativi per limitazione funzionale i test di Apley Scratch e di Dugas. I ROM delle grosse articolazioni delle anche e delle ginocchia sono consentiti e conservati. Stazione eretta e deambulazione autonoma”.
Il consulente ha pertanto concluso che, tenuto conto del quadro clinico riscontrato e dell'andamento cronico delle patologie accertate, il ricorrente non presenta riduzione a meno di un terzo in attività confacenti le sue attitudini.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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