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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1547/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Murolo e Maria Citro, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno (SA), al Corso V. Emanuele, n.58 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso congiunto di modifica delle condizioni della separazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente l' 8.11.2024 volto alla modifica delle condizioni di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.1.1977 nel Comune di Cava de'Tirreni, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1977; Per che dalla loro unione nascevano in Cava de' Tirreni i figli ed in data Per_2
20/04/1978, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che, con sentenza del
1 21.12.2006 il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizoni ivi indicate;
hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate: “ Il Sig. nulla verserà alla Sig.ra e ai figli, CP_1 Parte_1
Per maggiorenni ed economicamente autonomi, e .
5. La casa coniugale Persona_3 sita in Cava de' Tirreni alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 2/A, su cui insiste diritto di usufrutto, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra .”. Parte_1
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 19.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto.
Le condizioni pattuite dalle parti, regolative dei rapporti patrimoniali tra le medesime, non essendo in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso congiunto alle condizioni espressamente pattuite dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le medesime.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1547/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Murolo e Maria Citro, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno (SA), al Corso V. Emanuele, n.58 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso congiunto di modifica delle condizioni della separazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente l' 8.11.2024 volto alla modifica delle condizioni di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'8.1.1977 nel Comune di Cava de'Tirreni, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1977; Per che dalla loro unione nascevano in Cava de' Tirreni i figli ed in data Per_2
20/04/1978, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che, con sentenza del
1 21.12.2006 il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizoni ivi indicate;
hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate: “ Il Sig. nulla verserà alla Sig.ra e ai figli, CP_1 Parte_1
Per maggiorenni ed economicamente autonomi, e .
5. La casa coniugale Persona_3 sita in Cava de' Tirreni alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 2/A, su cui insiste diritto di usufrutto, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra .”. Parte_1
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 19.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto.
Le condizioni pattuite dalle parti, regolative dei rapporti patrimoniali tra le medesime, non essendo in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso congiunto alle condizioni espressamente pattuite dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le medesime.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
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