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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 46 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l' AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
CATANZARO,
appellante
E
con l'avv. CHIEFFALLO MARIO, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2195/2022, pubblicata in data 21/12/2022; Riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie di circolo e di istituto.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di Cosenza del 6.10.22, esponeva: Controparte_1
a) di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per l'Ambito Territoriale di Cosenza allegando l'avvenuto svolgimento del servizio militare dal 19.08.1995 al 19.08.1996;
b) che nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto IC di Rende Commenda, gli era stato riconosciuto un erroneo punteggio, non essendo stato in alcun modo valutato il servizio di leva
1 svolto dal 19.08.1995 al 19.08.1996 per il quale avrebbe dovuto ottenere ai sensi dell'art. 4 n. 6 del
DM 347/ 6,00 punti (0,50 x 12 mesi) (anziché punti 0,00) aggiuntivi.
Denunciava la illegittimità di tale punteggio che l'amministrazione scolastica aveva attribuito sulla base del Decreto Ministeriale 50/2021 e dell'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n.
60/2020, a loro volta illegittimi nella parte in cui si prevedeva che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Tanto si poneva in contrasto con gli artt. 485, comma 7, D. Lgs. 297/94, 20 Legge 958/86, 62 Legge 312/80 e 52, comma 2, Costituzione. Richiamava inoltre l'art. 2050 del D. Lgs. n° 662010, sostenendo l'obbligo per l'amministrazione scolastica di una valutazione piena ed effettiva del servizio militare prestato dall'interessato, anche se ciò sia avvenuto prima dell'instaurazione di un qualsivoglia rapporto con
l'istituzione scolastica in generale, a condizione che esso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini della nomina in ambito scolastico. Ciò comportava che i tre anni di servizio militare svolto dovevano essere valutati come prestati in costanza di nomina con assegnazione di punti 6 per ciascuno dei tre anni, dunque con un punteggio complessivo di 18, a fronte di punti 1,80 riconosciuti dal . Controparte_2
Concludeva affinché, previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e dell'O.M. n. 60/2020, venisse dichiarato il suo diritto, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, al maggior punteggio spettantegli per il servizio militare prestato, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato ed alla conseguente correzione della graduatoria, nonché ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente.
2. Nella resistenza del , con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza Controparte_2 ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
<<.. ritiene il Tribunale che la disposizione contenuta nell'art. 4 bis n. 6 del DM 347/2017 sia in contrasto con la disciplina di settore di cui all'art. 485 (Personale Docente) comma 7 del D.lgs. n.
297/1994, secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La portata generale della norma primaria da ultimo indicata fa ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, allo scopo di evitare che chi ha assolto ad un obbligo di legge si trovi svantaggiato nelle procedure selettive.
2 Il diritto al riconoscimento del servizio militare, dunque, non può essere negato in forza della disposizione contenuta nel D.M. n. 347/2017, trattandosi di una disposizione di carattere secondario inidonea a derogare ai principi dettati da una fonte primaria.
La giurisprudenza amministrativa è intervenuta sulla materia fino alla sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 22085/2010 (che ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario) ritenendo che il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento dei titoli di studio previsti per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio (cfr.
TAR Lazio Roma. N. 325/2010 e n. 2515/2010; TAR Campania Napoli n. 16560/2010).
Si tratta di un'interpretazione conforme al principio costituzionale dell'art. 52 comma 2 della
Costituzione, consentendo essa di evitare una disparità di trattamento tra coloro che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per instaurare un rapporto di lavoro, pur trovandosi nella condizione di accedere ai ruoli, si trovino obbligati ad assolvere il servizio militare e coloro che non sono soggetti a tale obbligo (nello stesso senso Tribunale di Brindisi, ordinanza in data
24/26.07.2018).
Tale interpretazione è stata di recente avallata dalla Suprema Corte (cfr. ordinanze Sez. L. n.
5679/2020 del 02.03.2020, n. 33151/2021 del 10.11.2021, n. 41894/2021 del 29.12.2021).
La valutabilità del servizio militare è, pertanto, subordinata alla circostanza che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile allo svolgimento dell'attività e tale condizione è stata documentata (cfr. il Foglio di da cui risulta che il Controparte_3 ricorrente ha svolto il servizio militare dal 19.08.1995 al 19.08.1996 ed il titolo di studio, diploma scuola superiore, conseguito all'esito dell'anno scolastico 1992/1993.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio militare svolto nel periodo 17.12.1998/16.12.1999, con condanna dell'amministrazione convenuta all'attribuzione del suddetto punteggio nelle graduatorie
III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
La sussistenza di difformi orientamenti espressi anche da questo Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.>>
3.Il ha interposto appello, lamentando l' Erronea applicazione dell'art. 485, comma 7 e Pt_1 dell'art. 569, comma 3 del d.lgs. 297/1994. Erronea applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
3 Erronea applicazione dell'art. 52 Cost. Erronea applicazione dell'Allegato A del d.m. 50/2021.
Illegittimità della sentenza.>
In particolare, premesso che la questione relativa al rilievo da tributare, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., al servizio militare espletato prima dell'immissione in servizio (ovvero al servizio civile allo stesso equiparato) costituisce oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, l 'appellante ha dedotto a sostegno delle proprie argomentazioni l'impostazione fatta propria dal giudice amministrativo in materia, secondo cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza»
Di conseguenza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina sarebbe preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriverebbe, quindi, solamente qualora questi, già nominato - sia pure con contratto a tempo determinato - sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione. Le disposizioni richiamate in sentenza non sarebbero, quindi, confacenti al caso che occupa, non giustificandosi in alcun modo la equiparazione tra l'inserimento nelle graduatorie de quibus e il concorso pubblico di assunzione dei lavoratori, atteso, peraltro, che le prime siano dirette esclusivamente a costituire un rapporto lavorativo a tempo ontologicamente determinato
(supplenze).
4. si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
5. All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
4 6. L'appello è fondato.
7. Con riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio (riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, in sede di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata), la Corte di Cassazione, con pronuncia n° 22429/24 alle cui motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha definitivamente chiarito che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del
d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
8.Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda del va rigettata. CP_1
9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 19/01/2023, avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2195/2022, pubblicata in data 21/12/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
5 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 46 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l' AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
CATANZARO,
appellante
E
con l'avv. CHIEFFALLO MARIO, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2195/2022, pubblicata in data 21/12/2022; Riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie di circolo e di istituto.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di Cosenza del 6.10.22, esponeva: Controparte_1
a) di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per l'Ambito Territoriale di Cosenza allegando l'avvenuto svolgimento del servizio militare dal 19.08.1995 al 19.08.1996;
b) che nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto IC di Rende Commenda, gli era stato riconosciuto un erroneo punteggio, non essendo stato in alcun modo valutato il servizio di leva
1 svolto dal 19.08.1995 al 19.08.1996 per il quale avrebbe dovuto ottenere ai sensi dell'art. 4 n. 6 del
DM 347/ 6,00 punti (0,50 x 12 mesi) (anziché punti 0,00) aggiuntivi.
Denunciava la illegittimità di tale punteggio che l'amministrazione scolastica aveva attribuito sulla base del Decreto Ministeriale 50/2021 e dell'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n.
60/2020, a loro volta illegittimi nella parte in cui si prevedeva che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Tanto si poneva in contrasto con gli artt. 485, comma 7, D. Lgs. 297/94, 20 Legge 958/86, 62 Legge 312/80 e 52, comma 2, Costituzione. Richiamava inoltre l'art. 2050 del D. Lgs. n° 662010, sostenendo l'obbligo per l'amministrazione scolastica di una valutazione piena ed effettiva del servizio militare prestato dall'interessato, anche se ciò sia avvenuto prima dell'instaurazione di un qualsivoglia rapporto con
l'istituzione scolastica in generale, a condizione che esso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini della nomina in ambito scolastico. Ciò comportava che i tre anni di servizio militare svolto dovevano essere valutati come prestati in costanza di nomina con assegnazione di punti 6 per ciascuno dei tre anni, dunque con un punteggio complessivo di 18, a fronte di punti 1,80 riconosciuti dal . Controparte_2
Concludeva affinché, previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e dell'O.M. n. 60/2020, venisse dichiarato il suo diritto, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, al maggior punteggio spettantegli per il servizio militare prestato, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato ed alla conseguente correzione della graduatoria, nonché ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente.
2. Nella resistenza del , con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza Controparte_2 ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
<<.. ritiene il Tribunale che la disposizione contenuta nell'art. 4 bis n. 6 del DM 347/2017 sia in contrasto con la disciplina di settore di cui all'art. 485 (Personale Docente) comma 7 del D.lgs. n.
297/1994, secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La portata generale della norma primaria da ultimo indicata fa ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, allo scopo di evitare che chi ha assolto ad un obbligo di legge si trovi svantaggiato nelle procedure selettive.
2 Il diritto al riconoscimento del servizio militare, dunque, non può essere negato in forza della disposizione contenuta nel D.M. n. 347/2017, trattandosi di una disposizione di carattere secondario inidonea a derogare ai principi dettati da una fonte primaria.
La giurisprudenza amministrativa è intervenuta sulla materia fino alla sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 22085/2010 (che ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario) ritenendo che il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento dei titoli di studio previsti per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio (cfr.
TAR Lazio Roma. N. 325/2010 e n. 2515/2010; TAR Campania Napoli n. 16560/2010).
Si tratta di un'interpretazione conforme al principio costituzionale dell'art. 52 comma 2 della
Costituzione, consentendo essa di evitare una disparità di trattamento tra coloro che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per instaurare un rapporto di lavoro, pur trovandosi nella condizione di accedere ai ruoli, si trovino obbligati ad assolvere il servizio militare e coloro che non sono soggetti a tale obbligo (nello stesso senso Tribunale di Brindisi, ordinanza in data
24/26.07.2018).
Tale interpretazione è stata di recente avallata dalla Suprema Corte (cfr. ordinanze Sez. L. n.
5679/2020 del 02.03.2020, n. 33151/2021 del 10.11.2021, n. 41894/2021 del 29.12.2021).
La valutabilità del servizio militare è, pertanto, subordinata alla circostanza che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile allo svolgimento dell'attività e tale condizione è stata documentata (cfr. il Foglio di da cui risulta che il Controparte_3 ricorrente ha svolto il servizio militare dal 19.08.1995 al 19.08.1996 ed il titolo di studio, diploma scuola superiore, conseguito all'esito dell'anno scolastico 1992/1993.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio militare svolto nel periodo 17.12.1998/16.12.1999, con condanna dell'amministrazione convenuta all'attribuzione del suddetto punteggio nelle graduatorie
III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
La sussistenza di difformi orientamenti espressi anche da questo Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.>>
3.Il ha interposto appello, lamentando l' Erronea applicazione dell'art. 485, comma 7 e Pt_1 dell'art. 569, comma 3 del d.lgs. 297/1994. Erronea applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
3 Erronea applicazione dell'art. 52 Cost. Erronea applicazione dell'Allegato A del d.m. 50/2021.
Illegittimità della sentenza.>
In particolare, premesso che la questione relativa al rilievo da tributare, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., al servizio militare espletato prima dell'immissione in servizio (ovvero al servizio civile allo stesso equiparato) costituisce oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, l 'appellante ha dedotto a sostegno delle proprie argomentazioni l'impostazione fatta propria dal giudice amministrativo in materia, secondo cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza»
Di conseguenza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina sarebbe preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriverebbe, quindi, solamente qualora questi, già nominato - sia pure con contratto a tempo determinato - sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione. Le disposizioni richiamate in sentenza non sarebbero, quindi, confacenti al caso che occupa, non giustificandosi in alcun modo la equiparazione tra l'inserimento nelle graduatorie de quibus e il concorso pubblico di assunzione dei lavoratori, atteso, peraltro, che le prime siano dirette esclusivamente a costituire un rapporto lavorativo a tempo ontologicamente determinato
(supplenze).
4. si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
5. All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
4 6. L'appello è fondato.
7. Con riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio (riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, in sede di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata), la Corte di Cassazione, con pronuncia n° 22429/24 alle cui motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha definitivamente chiarito che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del
d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
8.Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda del va rigettata. CP_1
9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 19/01/2023, avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2195/2022, pubblicata in data 21/12/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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