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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11726 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 80/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc, nella causa iscritta al n.
80/2021 r.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il 7 agosto C.F._1 Parte_2
1944, C.F. , entrambi residenti in [...]
Miseno n° 121, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Marco Candela (C.F. ) e dall'Avv. Dario C.F._3
MA (C.F. ) e presso questi elettivamente domiciliati C.F._4 in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n° 13, giusta procura in atti;
- RICORRENTI –
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 res.te in Bacoli (Na) alla via Miseno n.121, elett.te dom.ta in Napoli alla
Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale Manna, cod. fiscale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
- RESISTENTE (ISTANTE NEL MERITO POSSESSORIO) -
Oggetto: merito possessorio;
Conclusioni: come da verbale di udienza e da note conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso proposto nei confronti di
[...]
, e deducevano: - di essere CP_1 Parte_1 Parte_2 proprietari di un appartamento sito in Bacoli (NA) alla Via Miseno n. 121, riportato all'Ufficio del Territorio del Comune di Napoli alla Partita 2597, foglio 17, Particella 604 sub 1, e di una area annessa, adibita a corte urbana, della superficie complessiva di circa metri quadrati 25 (venticinque), riportata al foglio 17, Particella 604 sub 5; - che in data 08/01/2020 la aveva CP_1 apposto un catenaccio/lucchetto alla rete divisoria sita all'interno della zona cortilizia di sua proprietà, antistante la proprietà di essi ricorrenti, con ciò impedendo agli stessi, così come avevano sempre fatto sino a tale data, di poter accedere alla corte di loro pertinenza;
- che tale spoglio era avvenuto successivamente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso di altro giudizio tra le stesse parti, n.r.g. 70575/04, e al deposito della relazione peritale, avvenuto in data 7.1.20; - che, in particolare, nella relazione tecnica depositata nel giudizio n.r.g. 70575/2004, veniva asseverato che “Dal prospetto si evince l'assenza al piano terra di una porta o porta- finestra che possa consentire il passaggio dall'interno dell'immobile
alla corte di pertinenza. (…) l'assenza di una porta finestra non Pt_1 permette l'accesso all'area di pertinenza se non attraversando una Pt_1 porzione di terreno appartenente alla proprietà o nella CP_2 CP_3 persona della Sig.ra ”; - che, nello specifico, la chiusura Controparte_1 tramite lucchetto/catenaccio apposto alla rete divisoria impediva ad essi istanti di poter accedere alla area cortilizia di loro proprietà e di manutenere, così come sempre fatto, il pozzetto delle fogne ivi sito, nonché l'impianto idrico sottostante, oltre che di poter recuperare quanto ivi accidentalmente caduto e di poter continuare ad utilizzare tali zone per i fini a cui erano state sempre adibite (i.e. deposito/ricoveri biciclette); - che prima della apposizione di tale catenaccio/lucchetto alla rete divisoria, i avevano sempre Parte_3
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acceduto all'area cortilizia di loro proprietà passando per la corte di proprietà
CP_1
I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di essere reintegrati nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio mediante la rimozione del lucchetto/catenaccio apposto per la chiusura della rete divisoria.
Si costituiva in giudizio , la quale negava l'esistenza di un Controparte_1 possesso tutelabile e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 19.2.2021, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 16.2.2021, il G.I. così statuiva:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a di reintegrare Controparte_1
e nel possesso consistente nell'esercizio Parte_1 Parte_2 delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dei Controparte_1 ricorrenti, che liquida in euro 286,00 per spese ed euro 2.527,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Successivamente, con ricorso ex. art. 703, 4 comma, c.p.c., Controparte_1 chiedeva la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudizio di merito deducendo l'inesistenza di un possesso tutelabile oltre che di una servitù di passaggio in capo ai ricorrenti.
e insistevano nelle proprie richieste, Parte_1 Parte_2 riportandosi ai propri atti nonché alla precedente udienza di discussione della fase cautelare.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 16/7/2021 per la prosecuzione del giudizio.
Incardinata la lite, assegnati i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183,
IV comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali articolate dalle
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parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
La domanda dei ricorrenti va accolta perché fondata, come da motivazione che segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che e Parte_1 Parte_2 hanno invocato la tutela ex art. 1168 c.c., ossia l'azione di reintegra nel possesso corrispondente al diritto di passaggio attraverso un varco per raggiungere la loro proprietà. Essi hanno dedotto di essere stati violentemente spogliati dello stesso, dalla la quale avrebbe apposto un CP_1 catenaccio/lucchetto alla rete divisoria sita all'interno della zona cortilizia di sua proprietà, impedendo quindi il passaggio ad essi ricorrenti.
Com'è noto, affinché possa aversi tutela possessoria non occorre provare l'esistenza di un titolo che attribuisca il diritto reale, esclusivo o parziale, conformemente al quale viene esercitato il possesso, occorrendo, in via esclusiva, la deduzione e la prova di una mera situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile.
È perciò tutelabile anche il possesso illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale.
Il possesso configura, infatti, una situazione di fatto ritenuta giuridicamente rilevante dall'ordinamento in tanto, in quanto vi sia la materiale disponibilità del bene e la volontà del possessore di esercitare sullo stesso le medesime facoltà del proprietario ovvero di altro diritto reale di godimento.
La tutela del possesso, quindi, prescinde dalla titolarità del diritto ed è accordata in virtù del fatto che il possessore eserciti sul bene le prerogative del titolare del diritto dominicale di proprietà o di altro diritto reale dimostrando, in questo modo, di avere un interesse rilevante e, quindi, meritevole di protezione giuridica avverso le modifiche di tale situazione di fatto da altri poste in essere contro la sua volontà. L'aggressione possessoria
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integra, quindi, una particolare tipologia di illecito, caratterizzata dalla cosciente modifica di una situazione di fatto operata dall'aggressore con la consapevolezza di star sovvertendo una preesistente situazione possessoria e senza attendere una pronuncia giudiziale di accertamento del proprio diritto sul bene, costituendo espressione del divieto della cosiddetta “ragion fattasi” giacché le modifiche delle situazioni fattuali in presenza di una contestazione possono essere ottenute soltanto ricorrendo ai poteri accertativi ed ordinatori propri dell'autorità giudiziale.
Ebbene, si ha spoglio del possesso quando il terzo privi violentemente od occultamente, con effetto duraturo, il possessore o detentore della cosa posseduta o detenuta, ovvero di una parte di essa. Nel concetto di molestia, invece, rientra ogni fatto materiale o atto giuridico che, nel tradursi in un disturbo per il pacifico godimento del possessore, costituisca di per sé, ovvero implichi, una pretesa contraria al di lui possesso.
Nel caso di specie, la condotta contestata dai alla Parte_3 CP_1 riguarda un episodio di spoglio, essendone derivata una immutazione durevole della situazione di godimento vantata dai ricorrenti.
Quanto alla configurabilità dello spoglio, va posto l'accento sulla ricorrenza del c.d. "animus spoliandi". L'opinione consolidata, anche in giurisprudenza,
è nel senso che esso è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. Sez. II, 13.2.1992, n. 1204).
Inoltre, per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé, come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. Sez. II,
10.09.2004, n. 18227; Cass., Sez. II, 20.04.1993, n. 4628).
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Esso può realizzarsi in modo violento o clandestino. La violenza implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta. Mentre, la clandestinità, ove ricorrente, va riferita, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere
(Cass. Sez. II, 30.8.2000, n. 11453).
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, in particolare dalle deposizioni testimoniali di e il primo Tes_1 Testimone_2 tecnico Ingegnere che ha seguito, unitamente al CTU del Tribunale, l'attività tecnica per stabilire la linea di confine tra la proprietà e la proprietà Pt_1
, oggi il secondo figlio dei , è emerso che CP_2 CP_1 Parte_4 attraverso la zona cortilizia di proprietà i ricorrenti accedevano alla CP_1 loro corte di pertinenza, utilizzata per fini di deposito e/o ricovero di biciclette, recupero degli oggetti caduti loro dal balcone, manutenzione del pozzetto di scarico acque fognarie e dei servizi idrici. E' altresì emerso che l'autrice dello spoglio è stata la resistente (cfr. CP_1 Tes_1 dichiarava “Appena sono state terminate le operazioni peritali, la CP_1 chiuse l'accesso e mise un catenaccio vicino alla rete metallica che aveva messo qualche anno addietro, non consentendo l'accesso ai . Era Pt_1 gennaio 2020. Oltre la rete c'è la proprietà Confermo”; CP_1 Tes_2 dichiarava “si confermo la sig.ra ha apposto un catenaccio
[...] CP_1 nel 2020. Per arrivare alla proprietà dei miei genitori bisogna attraversare la proprietà La sig.ra ha apposto per chiudere la rete di sua CP_1 CP_1 proprietà. Prima del 2020 l'ingresso era libero. Il lucchetto è stato messo nel
2020. Comunque nel 2020 la rete già c'era ed aperta).
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Il teste riferiva anche che per arrivare alla proprietà dei genitori Pt_1 bisogna attraversare necessariamente la proprietà non essendoci altri CP_1 accessi.
Risulta, inoltre, agli atti apposita missiva raccomandata inviata nel mese di giugno 2020 dai legali dei ricorrenti in cui si fa espresso riferimento allo spoglio avvenuto in data 8.1.20, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la scoperta dello spoglio risale a gennaio 2020.
Dunque, l'azione proposta deve ritenersi tempestiva, atteso che, se lo spoglio
è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168 del c.c.).
La deposizione del teste di parte resistente è invece Testimone_3 ininfluente in quanto la circostanza che vi fosse stata una delimitazione del confine tra la proprietà e non rileva in quanto ciò che è CP_1 CP_4 contestato dai ricorrenti non è l'apposizione della rete divisoria ma l'apposizione del catenaccio all'estremità della rete per impedire il loro passaggio.
Le deposizioni dei testi hanno quindi in sostanza confermato il quadro istruttorio emerso nella prima fase che si è conclusa con l'ordinanza di reintegra nel possesso.
In particolare, esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori nella prima fase, va rilevato, al riguardo, che dichiarava che in data Tes_1
6.1.2020 vi era la rete ma non la catena ed i ricorrenti accedevano alla loro proprietà attraverso il passaggio oggetto di causa. Riferiva poi che il 7.1.2020 venivano chiuse le operazioni peritali inerenti a pregresso procedimento e l'8.1.2020 veniva chiamato dai ricorrenti i quali lo informavano che era stata apposta la catena.
Di contro, le dichiarazioni rese da si ritengono Testimone_4 eccessivamente generiche e non circostanziate.
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Va aggiunto che le dichiarazioni rese dall'informatore , di non avere Tes_4 visto transitare i ricorrenti dai luoghi di causa, non escludono che un transito vi sia stato.
Va, a questo punto, osservato che l'eccezione opposta dalla resistente, secondo la quale i ricorrenti non sono titolari di un diritto di servitù di passaggio è inconferente, controvertendosi in ambito possessorio.
Tale eccezione presenta natura di istanza petitoria, sub specie di actio negatoria servitutis.
Il giudizio possessorio ha struttura solo eventualmente bifasica, nel senso che la prosecuzione del giudizio di merito è solo eventuale e rimessa all'iniziativa delle parti: pertanto una volta che il giudice ha concesso o negato le misure interdittali, il giudizio può proseguire, su istanza di parte, per l'esame del merito della pretesa possessoria. Di certo, tuttavia, l'eventuale successiva fase di merito non può avere un contenuto diverso dal giudizio possessorio, essendo tale fase deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria. Di conseguenza è inammissibile la domanda petitoria instaurata nel merito del giudizio possessorio, posto che il relativo contenuto, per la diversità del petitum e della causa petendi, non ne permette la proposizione nel giudizio volto unicamente a confermare o a rigettare il merito possessorio.
In conclusione, va pienamente confermata l'ordinanza interdittale del
19.2.2021, con conseguente conferma della reintegra a favore dei ricorrenti nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena. Reintegra che, d'altronde, a detta dei ricorrenti, è già stata eseguita in data 27.2.2021 (cfr. memoria difensiva del
25.6.2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale valore della controversia indeterminato complessità bassa) in
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applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti - come riportati nell'epigrafe del presente provvedimento - nei confronti della resistente, così provvede:
1) accoglie la domanda di reintegrazione avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 1168 c.c., confermando l'ordinanza interdittale del 19.2.2021,
e, per l'effetto, ordina alla resistente, , di reintegrare i Controparte_1 ricorrenti nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena, laddove ciò non sia ancora avvenuto;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite della Controparte_1 presente fase in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc, nella causa iscritta al n.
80/2021 r.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il 7 agosto C.F._1 Parte_2
1944, C.F. , entrambi residenti in [...]
Miseno n° 121, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Marco Candela (C.F. ) e dall'Avv. Dario C.F._3
MA (C.F. ) e presso questi elettivamente domiciliati C.F._4 in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n° 13, giusta procura in atti;
- RICORRENTI –
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 res.te in Bacoli (Na) alla via Miseno n.121, elett.te dom.ta in Napoli alla
Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale Manna, cod. fiscale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
- RESISTENTE (ISTANTE NEL MERITO POSSESSORIO) -
Oggetto: merito possessorio;
Conclusioni: come da verbale di udienza e da note conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso proposto nei confronti di
[...]
, e deducevano: - di essere CP_1 Parte_1 Parte_2 proprietari di un appartamento sito in Bacoli (NA) alla Via Miseno n. 121, riportato all'Ufficio del Territorio del Comune di Napoli alla Partita 2597, foglio 17, Particella 604 sub 1, e di una area annessa, adibita a corte urbana, della superficie complessiva di circa metri quadrati 25 (venticinque), riportata al foglio 17, Particella 604 sub 5; - che in data 08/01/2020 la aveva CP_1 apposto un catenaccio/lucchetto alla rete divisoria sita all'interno della zona cortilizia di sua proprietà, antistante la proprietà di essi ricorrenti, con ciò impedendo agli stessi, così come avevano sempre fatto sino a tale data, di poter accedere alla corte di loro pertinenza;
- che tale spoglio era avvenuto successivamente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso di altro giudizio tra le stesse parti, n.r.g. 70575/04, e al deposito della relazione peritale, avvenuto in data 7.1.20; - che, in particolare, nella relazione tecnica depositata nel giudizio n.r.g. 70575/2004, veniva asseverato che “Dal prospetto si evince l'assenza al piano terra di una porta o porta- finestra che possa consentire il passaggio dall'interno dell'immobile
alla corte di pertinenza. (…) l'assenza di una porta finestra non Pt_1 permette l'accesso all'area di pertinenza se non attraversando una Pt_1 porzione di terreno appartenente alla proprietà o nella CP_2 CP_3 persona della Sig.ra ”; - che, nello specifico, la chiusura Controparte_1 tramite lucchetto/catenaccio apposto alla rete divisoria impediva ad essi istanti di poter accedere alla area cortilizia di loro proprietà e di manutenere, così come sempre fatto, il pozzetto delle fogne ivi sito, nonché l'impianto idrico sottostante, oltre che di poter recuperare quanto ivi accidentalmente caduto e di poter continuare ad utilizzare tali zone per i fini a cui erano state sempre adibite (i.e. deposito/ricoveri biciclette); - che prima della apposizione di tale catenaccio/lucchetto alla rete divisoria, i avevano sempre Parte_3
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acceduto all'area cortilizia di loro proprietà passando per la corte di proprietà
CP_1
I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di essere reintegrati nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio mediante la rimozione del lucchetto/catenaccio apposto per la chiusura della rete divisoria.
Si costituiva in giudizio , la quale negava l'esistenza di un Controparte_1 possesso tutelabile e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 19.2.2021, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 16.2.2021, il G.I. così statuiva:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a di reintegrare Controparte_1
e nel possesso consistente nell'esercizio Parte_1 Parte_2 delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dei Controparte_1 ricorrenti, che liquida in euro 286,00 per spese ed euro 2.527,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Successivamente, con ricorso ex. art. 703, 4 comma, c.p.c., Controparte_1 chiedeva la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudizio di merito deducendo l'inesistenza di un possesso tutelabile oltre che di una servitù di passaggio in capo ai ricorrenti.
e insistevano nelle proprie richieste, Parte_1 Parte_2 riportandosi ai propri atti nonché alla precedente udienza di discussione della fase cautelare.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 16/7/2021 per la prosecuzione del giudizio.
Incardinata la lite, assegnati i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183,
IV comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali articolate dalle
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parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
La domanda dei ricorrenti va accolta perché fondata, come da motivazione che segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che e Parte_1 Parte_2 hanno invocato la tutela ex art. 1168 c.c., ossia l'azione di reintegra nel possesso corrispondente al diritto di passaggio attraverso un varco per raggiungere la loro proprietà. Essi hanno dedotto di essere stati violentemente spogliati dello stesso, dalla la quale avrebbe apposto un CP_1 catenaccio/lucchetto alla rete divisoria sita all'interno della zona cortilizia di sua proprietà, impedendo quindi il passaggio ad essi ricorrenti.
Com'è noto, affinché possa aversi tutela possessoria non occorre provare l'esistenza di un titolo che attribuisca il diritto reale, esclusivo o parziale, conformemente al quale viene esercitato il possesso, occorrendo, in via esclusiva, la deduzione e la prova di una mera situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile.
È perciò tutelabile anche il possesso illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale.
Il possesso configura, infatti, una situazione di fatto ritenuta giuridicamente rilevante dall'ordinamento in tanto, in quanto vi sia la materiale disponibilità del bene e la volontà del possessore di esercitare sullo stesso le medesime facoltà del proprietario ovvero di altro diritto reale di godimento.
La tutela del possesso, quindi, prescinde dalla titolarità del diritto ed è accordata in virtù del fatto che il possessore eserciti sul bene le prerogative del titolare del diritto dominicale di proprietà o di altro diritto reale dimostrando, in questo modo, di avere un interesse rilevante e, quindi, meritevole di protezione giuridica avverso le modifiche di tale situazione di fatto da altri poste in essere contro la sua volontà. L'aggressione possessoria
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integra, quindi, una particolare tipologia di illecito, caratterizzata dalla cosciente modifica di una situazione di fatto operata dall'aggressore con la consapevolezza di star sovvertendo una preesistente situazione possessoria e senza attendere una pronuncia giudiziale di accertamento del proprio diritto sul bene, costituendo espressione del divieto della cosiddetta “ragion fattasi” giacché le modifiche delle situazioni fattuali in presenza di una contestazione possono essere ottenute soltanto ricorrendo ai poteri accertativi ed ordinatori propri dell'autorità giudiziale.
Ebbene, si ha spoglio del possesso quando il terzo privi violentemente od occultamente, con effetto duraturo, il possessore o detentore della cosa posseduta o detenuta, ovvero di una parte di essa. Nel concetto di molestia, invece, rientra ogni fatto materiale o atto giuridico che, nel tradursi in un disturbo per il pacifico godimento del possessore, costituisca di per sé, ovvero implichi, una pretesa contraria al di lui possesso.
Nel caso di specie, la condotta contestata dai alla Parte_3 CP_1 riguarda un episodio di spoglio, essendone derivata una immutazione durevole della situazione di godimento vantata dai ricorrenti.
Quanto alla configurabilità dello spoglio, va posto l'accento sulla ricorrenza del c.d. "animus spoliandi". L'opinione consolidata, anche in giurisprudenza,
è nel senso che esso è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. Sez. II, 13.2.1992, n. 1204).
Inoltre, per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé, come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. Sez. II,
10.09.2004, n. 18227; Cass., Sez. II, 20.04.1993, n. 4628).
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Esso può realizzarsi in modo violento o clandestino. La violenza implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta. Mentre, la clandestinità, ove ricorrente, va riferita, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere
(Cass. Sez. II, 30.8.2000, n. 11453).
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, in particolare dalle deposizioni testimoniali di e il primo Tes_1 Testimone_2 tecnico Ingegnere che ha seguito, unitamente al CTU del Tribunale, l'attività tecnica per stabilire la linea di confine tra la proprietà e la proprietà Pt_1
, oggi il secondo figlio dei , è emerso che CP_2 CP_1 Parte_4 attraverso la zona cortilizia di proprietà i ricorrenti accedevano alla CP_1 loro corte di pertinenza, utilizzata per fini di deposito e/o ricovero di biciclette, recupero degli oggetti caduti loro dal balcone, manutenzione del pozzetto di scarico acque fognarie e dei servizi idrici. E' altresì emerso che l'autrice dello spoglio è stata la resistente (cfr. CP_1 Tes_1 dichiarava “Appena sono state terminate le operazioni peritali, la CP_1 chiuse l'accesso e mise un catenaccio vicino alla rete metallica che aveva messo qualche anno addietro, non consentendo l'accesso ai . Era Pt_1 gennaio 2020. Oltre la rete c'è la proprietà Confermo”; CP_1 Tes_2 dichiarava “si confermo la sig.ra ha apposto un catenaccio
[...] CP_1 nel 2020. Per arrivare alla proprietà dei miei genitori bisogna attraversare la proprietà La sig.ra ha apposto per chiudere la rete di sua CP_1 CP_1 proprietà. Prima del 2020 l'ingresso era libero. Il lucchetto è stato messo nel
2020. Comunque nel 2020 la rete già c'era ed aperta).
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Il teste riferiva anche che per arrivare alla proprietà dei genitori Pt_1 bisogna attraversare necessariamente la proprietà non essendoci altri CP_1 accessi.
Risulta, inoltre, agli atti apposita missiva raccomandata inviata nel mese di giugno 2020 dai legali dei ricorrenti in cui si fa espresso riferimento allo spoglio avvenuto in data 8.1.20, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la scoperta dello spoglio risale a gennaio 2020.
Dunque, l'azione proposta deve ritenersi tempestiva, atteso che, se lo spoglio
è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168 del c.c.).
La deposizione del teste di parte resistente è invece Testimone_3 ininfluente in quanto la circostanza che vi fosse stata una delimitazione del confine tra la proprietà e non rileva in quanto ciò che è CP_1 CP_4 contestato dai ricorrenti non è l'apposizione della rete divisoria ma l'apposizione del catenaccio all'estremità della rete per impedire il loro passaggio.
Le deposizioni dei testi hanno quindi in sostanza confermato il quadro istruttorio emerso nella prima fase che si è conclusa con l'ordinanza di reintegra nel possesso.
In particolare, esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori nella prima fase, va rilevato, al riguardo, che dichiarava che in data Tes_1
6.1.2020 vi era la rete ma non la catena ed i ricorrenti accedevano alla loro proprietà attraverso il passaggio oggetto di causa. Riferiva poi che il 7.1.2020 venivano chiuse le operazioni peritali inerenti a pregresso procedimento e l'8.1.2020 veniva chiamato dai ricorrenti i quali lo informavano che era stata apposta la catena.
Di contro, le dichiarazioni rese da si ritengono Testimone_4 eccessivamente generiche e non circostanziate.
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Va aggiunto che le dichiarazioni rese dall'informatore , di non avere Tes_4 visto transitare i ricorrenti dai luoghi di causa, non escludono che un transito vi sia stato.
Va, a questo punto, osservato che l'eccezione opposta dalla resistente, secondo la quale i ricorrenti non sono titolari di un diritto di servitù di passaggio è inconferente, controvertendosi in ambito possessorio.
Tale eccezione presenta natura di istanza petitoria, sub specie di actio negatoria servitutis.
Il giudizio possessorio ha struttura solo eventualmente bifasica, nel senso che la prosecuzione del giudizio di merito è solo eventuale e rimessa all'iniziativa delle parti: pertanto una volta che il giudice ha concesso o negato le misure interdittali, il giudizio può proseguire, su istanza di parte, per l'esame del merito della pretesa possessoria. Di certo, tuttavia, l'eventuale successiva fase di merito non può avere un contenuto diverso dal giudizio possessorio, essendo tale fase deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria. Di conseguenza è inammissibile la domanda petitoria instaurata nel merito del giudizio possessorio, posto che il relativo contenuto, per la diversità del petitum e della causa petendi, non ne permette la proposizione nel giudizio volto unicamente a confermare o a rigettare il merito possessorio.
In conclusione, va pienamente confermata l'ordinanza interdittale del
19.2.2021, con conseguente conferma della reintegra a favore dei ricorrenti nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena. Reintegra che, d'altronde, a detta dei ricorrenti, è già stata eseguita in data 27.2.2021 (cfr. memoria difensiva del
25.6.2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale valore della controversia indeterminato complessità bassa) in
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applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti - come riportati nell'epigrafe del presente provvedimento - nei confronti della resistente, così provvede:
1) accoglie la domanda di reintegrazione avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 1168 c.c., confermando l'ordinanza interdittale del 19.2.2021,
e, per l'effetto, ordina alla resistente, , di reintegrare i Controparte_1 ricorrenti nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio attraverso il varco che conduce al terreno di loro pertinenza, mediante la rimozione della catena, laddove ciò non sia ancora avvenuto;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite della Controparte_1 presente fase in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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