Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2023, proposto da
PE ES, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perifano e dall’Avv. MA Perifano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via Toledo n. 156, presso l’avv. Vincenzo Prisco;
contro
Comune di Morcone, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CC EN, MA AR, Farmacia della Rinascita S.n.c., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Deliberazione della Giunta Comunale di Morcone, n. 270 del 29.12.2022, avente ad oggetto “Revisione Biennale delle Sedi di Farmacia –Esercizio 2022”;
b) della Proposta di Giunta n. 121 del 15.11.2022, avente ad oggetto “Revisione biennale delle sedi di Farmacia –Esercizio 2022”, integralmente recepita dalla Deliberazione sub a) che precede; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. IE PA Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 1137 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che nel territorio comunale di Morcone erano presenti e attive due farmacie, la Farmacia Murgantina di cui è titolare esso ricorrente, e la Farmacia della Rinascita s.n.c. dei dott.ri Emerico CC e AR MA;
- che il comune di Morcone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15.04.2010, provvedeva ad eliminare la cd. zona promiscua e a stabilire le circoscrizioni esclusive di pertinenza di ciascuna farmacia;
- che i dott.ri CC e MA, titolari della Farmacia della Rinascita, inoltravano al Comune di Morcone un’istanza, acquisita al prot. comunale n. 15702 del giorno 14 novembre 2022, con la quale chiedevano di rivedere “i confini” delle due sedi farmaceutiche esistenti;
- che il Comune adottava l’atto impugnato, con cui - sul presupposto che, in seguito alla modifica dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968 ad opera del DL n. 1/2012, fosse venuto meno l’obbligo di puntuale delimitazione delle sedi farmaceutiche - si revocava la Pianta Organica vigente, sostituendola con l’istituzione di un’unica sede promiscua, così consentendo <<a ciascuna delle due farmacie (...) di ubicare la propria attività in qualsiasi parte del territorio comunale>>.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
IR
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 475/1968, come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012; non è infatti vero che la riforma del 2012 abbia eliminato l’obbligo, in capo agli enti pianificatori, di puntuale delimitazione delle sedi farmaceutiche; per giurisprudenza costante, resta l’obbligo di “zonizzazione” e la cd. zona promiscua è preclusa; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione; il Comune di Morcone, in acritico recepimento di quanto prospettato dai controinteressati, motivava la DGC impugnata asserendo che <<mantenere la divisione finirebbe per frustrare eventuali volontà di offrire il servizio in sedi più ampie e quindi, in sostanza, la libertà di iniziativa economica>>; tuttavia, tale conclusione non è stata tuttavia preceduta dalla benché minima verifica, da parte dell’autorità comunale, circa la effettiva carenza, nella zona di pertinenza della Farmacia della Rinascita, di locali “più ampi”, e perciò stesso maggiormente funzionali all’implementazione della cd. “farmacia dei servizi”; l’amministrazione comunale ha acriticamente recepito quanto dichiarato dai controinteressati senza effettuare alcuna istruttoria; 3) eccesso di potere; il fatto che la pianta organica sia stata rivista lungo tempo dopo l’entrata in vigore della legge del 2012 è indice del fatto che la revisione sia stata effettuata per soddisfare le esigenze dei controinteressati.
L'Amministrazione eccepiva che, con successiva delibera di Giunta n. 217, del 3 dicembre 2024, il Comune aveva proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2025-2026; tale delibera, conforme alla precedente, ma supportata da una più ampia ed articolata motivazione, non era stata impugnata, sicché si eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In memoria depositata in data 12.3.2026 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.
In memoria depositata in data 20.3.2026 il comune ribadiva l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnativa della delibera del 2024; nel merito, riteneva il ricorso infondato perché correttamente è stata prevista – avendo il comune una popolazione corrispondente ad una sola farmacia – una zona unica: conservare la suddivisione in due zone, relegando una delle due farmacie nel centro storico ormai spopolato, sarebbe irragionevole (Cons. Stato, Sez. III, 02/12/2019, n. 8238) e si risolverebbe nell’attribuire al ricorrente una ingiustificata “rendita di posizione” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 09/02/2011, n. 862, ed anche Cons. Stato, Sez. III, 27/04/2018, n. 2562).
In memoria depositata in data 25.03.2026 il ricorrente ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità, atteso che la delibera del 2024 va considerata atto meramente confermativo, e la fondatezza del ricorso nel merito.
Come eccepito dalla difesa del Comune, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, con delibera di Giunta n. 217 del 3 dicembre 2024, il Comune aveva proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2025-2026; tale delibera non è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
La difesa di parte ricorrente sostiene che tale delibera andrebbe considerata quale atto meramente confermativo ma tale tesi non è condivisibile.
Come si evince dagli atti depositati, la delibera impugnata (n. 270/2022) risulta così motivata: “ nel Comune di Morcone non può essere consentita l'apertura di nuove farmacie e quindi non è necessario procedere alla identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie. - la allegata proposta, appunto, motiva, attraverso il preciso riferimento al testo di legge vigente, il perché il Comune non abbia margini di discrezionalità nella determinazione del numero delle farmacie che possono essere ubicate sul territorio comunale e motiva altresì, anche in base alla situazione concreta in cui versa l'Ente (ente nel quale, come detto, non devono essere collocate nuove farmacie ma che, al contrario, ne ha una in sovrannumero), le ragioni per le quali si propone di revocare, laddove ancora sussistente, la decisione di suddividere il territorio comunale, atteso che, su di essa, contrariamente a quanto si sostiene nella citata nota 16142 senza peraltro indicare alcun elemento atto a suffragare tale tesi, il Comune ha piena discrezionalità ”. Seguono osservazioni che spiegano perché le sentenze citate da parte ricorrente non possano essere invocate nel caso di specie, in quanto relative a Comuni ed a situazioni di fatto ben diversi; si precisa infine che il Comune “ non intende sottrarsi ai propri doveri di regolazione ma ritiene che la miglior regolazione in ragione delle peculiarità descritte in proposta sia quella in base alla quale ciascuna delle due farmacie, possa decidere di ubicare la propria attività in qualsiasi parte del territorio comunale previo il rispetto, naturalmente, delle procedure e delle distanze minime di legge e che, quindi, mantenere la divisione finirebbe per frustrare eventuali volontà di offrire il servizio in sedi più ampie e quindi, in sostanza, la libertà di iniziativa economica senza, come visto, determinare una reale contropartita pratica anzi rischiando di causare l'effetto contrario rispetto a quello della massima accessibilità dell'utenza ai servizi ”.
La delibera n. 217/2024 è così motivata: “ in aggiunta a quanto già evidenziato nella citata deliberazione n. 270 del 29.12.2022 si ritiene opportuno motivare la scelta considerando che:
· la popolazione residente richiederebbe la presenza di una sola farmacia, sicché appare logico e coerente individuare una "zona unica";
· la seconda farmacia va considerata "in soprannumero": il Comune non può né deve disporre la chiusura di una delle due farmacie, che possono continuare ad operare (Cons, St., Sez. III, 4.10.2016 n. 4085);
· la suddivisione in zone sarebbe necessaria nel solo caso in cui il Comune avesse una popolazione tale da giustificare la presenza di due farmacie, o nel caso in cui il Comune -sussistendo una delle ipotesi in cui è consentito dalla legge- dovesse decidere la istituzione di una nuova sede farmaceutica;
· la "pianificazione" delle farmacie deve avvenire contemperando la libertà dí iniziativa economica delle farmacie (Cons. Stato, Sez. III, 15/01/2024, n. 463), con le esigenze degli abitanti (Cons. Stato, Sei. III, 13/03/2024, n. 2450);
· il Comune di Morcone ha una estensione territoriale di circa 101 kmq;
· la distribuzione parcellizzata della popolazione (con una densità di appena 44 abitanti per km2) rende irragionevole qualsiasi ipotesi di suddivisione del territorio in due zone farmaceutiche;
· è oggettivamente impossibile distinguere due zone aventi distinti bacini di utenza;
· sarebbe irragionevole riproporre (come fatto in passato) la individuazione di una "zona" coincidente con il centro storico, ormai spopolato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 02/12/2019, n. 8238), determinazione che si risolverebbe nell'attribuire all'altra farmacia una ingiustificata "rendita di posizione" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 09/02/2011, n. 862, ed anche Cons. Stato, Sez. III, 27/04/2018, n. 2562).
· le due farmacie sono ubicate sulla stessa strada, e di fatto sono entrambe a servizio dell'intera popolazione, e dello stesso bacino di utenza.
· la individuazione di una zona unica consente ad entrambe le farmacie di trasferire la propria sede all'interno del territorio comunale, con possibilità di ampliamento e/o miglioramento dei servizi a beneficio degli abitanti.
· va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "il Comune, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione" (Cons. Stato, Sez. III, 31/03/2023, n. 3329
· il Tar Campania, Sez. III, 3 aprile 2024 n. 2168 ha precisato che "il Comune in materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale" (vd. Cons. St. sent. n. 7398/2020 che richiama: Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018 n. 7033; TAR Toscana, sez. Il, 2 agosto 2013 n. 1426; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 26 luglio 2011 n. 1518; TAR Veneto, sez. III, 18 giugno 2008 n. 1800)." ”.
Dunque, la motivazione risulta significativamente integrata rispetto alla delibera precedente; non può, dunque, ritenersi che la delibera n. 217/2024 sia un atto meramente confermativo, che in quanto tale non doveva essere impugnato.
Di conseguenza, l’omessa impugnativa di tale delibera determina l’improcedibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 1137 dell’anno 2023 per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Morcone le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; nulla per le spese quanto ai controinteressati, non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente
IE PA Di AP, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IE PA Di AP | MA RU |
IL SEGRETARIO